Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 309

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 309
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 309
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. C B Presidente est. dott. V C Gdice dott. I A G riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 713 del Registro Generale VG 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...], Giampilieri C.F._1
M, ed elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, n. 32, presso lo studio dell'avv. D'ANGELO CATERINA (C.F.:
), pec: tel. 090- C.F._2 Email_1
6010186, fax: 090-6011531, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, ivi residente in [...], Giampilieri C.F._3
M, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti, n.
191, presso lo studio dell'avv. RESTUCCIA DARIO (C.F.:
), pec: tel./fax: 090- C.F._4 Email_2
661506, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
1


E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/03/2024, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_2
MESSINA (ME) il 11/05/1996, premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Messina il 15.07.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 147, parte 2, serie A, anno 2022;
che dall'unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.;
tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3,
Legge n. 89/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui appresso già stabilite per la separazione, ordinando, anche in tale caso, all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 3) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere, ove vogliano, il domicilio
e la residenza. 4) I ricorrenti, in ragione della loro indipendenza economica, rinunziano, reciprocamente, a richiedere l'assegno di mantenimento al coniuge, essendo entrambi in grado di provvedere, autonomamente, al proprio sostentamento. 5) Gli arredi e gli oggetti che
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