Trib. Potenza, sentenza 08/12/2024, n. 2001

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 08/12/2024, n. 2001
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 2001
Data del deposito : 8 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3734/23 R.G.
tra Parte 1 elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv.
Maria Pia Basso che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e CP 1 elett.te dom.to in Melfi presso lo studio dell'avv. Attilio
Vona, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria


Oggetto: affidamento e mantenimento del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del Parte_1 ha chiesto la 11.10.2023
dell'affidamento, della collocazione abitativa regolamentazione
prevalente, della frequentazione con il genitore non collocatario e del mantenimento del figlio minore Persona_1 nato il 30.11.2019 dalla relazione affettiva intercorsa tra essa ricorrente e CP 1
Ha dedotto che dopo la fine della relazione ella si è trasferita presso
l'abitazione dei suoi genitori in attesa di trovare un alloggio;
che lavora tramite agenzia interinale come dipendente di un'impresa di pulizie con mansioni di operaia a tempo determinato;
che il resistente non ha mai contribuito al mantenimento del figlio.
Ha chiesto l'affidamento condiviso del minore con collocazione abitativa
prevalente presso la madre, l'imposizione del contributo ordinario di
mantenimento a carico del padre di 300,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat-Foi, oltre al 70% delle spese straordinarie, la regolamentazione della frequentazione tra padre e figlio secondo lo schema proposto e la percezione integrale dell'assegno unico universale in suo favore.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha contestato le richieste della controparte.
Ha dedotto che la ricorrente ha interrotto la relazione traferendosi, a sua insaputa, presso l'abitazione dei genitori e portando con sé il figlio minore;
che egli lavora presso uno stabilimento di produzione di calcestruzzi con mansioni di autista;
che il figlio già trascorre con lui più tempo rispetto allo schema di frequentazione proposto dalla ricorrente;
che la sua proposta di un contributo di mantenimento per il figlio di
220,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla
percezione per la metà dell'assegno unico universale, non è stata accettata dalla ricorrente;
che quest'ultima lavora tramite Manpower
s.p.a. presso una società di Melfi dedita alla produzione di alimenti.
Ha chiesto l'affidamento condiviso del minore con collocazione abitativa
prevalente presso la madre;
la regolamentazione della propria frequentazione con il figlio secondo lo schema proposto;
l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento di 220,00 euro mensili
rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat-Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla metà dell'assegno unico universale;
l'ordine alla ricorrente di provvedere al cambio di residenza.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, emessi i provvedimenti temporanei e urgenti a tutela della prole e rigettate le richieste istruttorie del resistente, all'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così precisato le sue conclusioni: "si riporta al proprio scritto difensivo ed a tutto quanto ivi eccepito, dedotto e prodotto e ne chiede l'integrale accoglimento. Si oppone a tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto ed insiste nelle proprie formulate richieste così di seguito riportate: disporre la
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