Trib. Crotone, sentenza 07/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 52/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile – Ufficio Procedura Concorsuali, nel collegio così composto:
Dott. Emmanuele AGOSTINI Presidente
Dott. Alfonso SCIBONA Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA della sovraindebitata
RI PP (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente a[...], elett.te domiciliata a Mesagne
(BR) in via Falces n. 9 presso lo studio dell'Avv. Luca D'Errico, nel procedimento R.G. n.
52/2024;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata della sovraindebitata depositata in data 03.12.2024 da RI PP (C.F. [...]), assistita dall'OCC di Crotone, in persona del Gestore Dott. Rosario Misuraca;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 comma 2 CCII, essendo la debitrice residente nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – così come illustrato in ricorso e nella relazione del Gestore – a fronte
-1-
di un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 191.690,95 (di cui € 54.126,22 dovuti, in via privilegiata, nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 137.564,73 dovuti, in via chirografaria, nei confronti di vari istituti finanziaria, ossia Santander Consumer
Bank s.p.a., Finn SPV s.r.l. e Prexta s.p.a.), il patrimonio di cui dispone la RI
PP è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, atteso che costei:
- è dipendente pubblica (trattandosi di insegnante presso una scuola secondaria di primo grado) con un reddito mensile pari a circa € 1.800,00 al lordo delle trattenute per prestiti e cessione dello stipendio;
- non risulta proprietaria di alcun bene immobile, atteso che quello adibito a casa coniugale risulta intestato pro quota – in misura pari al 50% – ai due figli e dai medesimi acquistato iure successionis;
- risulta intestataria di un'unica autovettura, una Toyota Yaris, tg. DH432BP, immatricolata il 09.07.2007, ed avente un valore commerciale pari a circa € 2.000,00;
- è l'unica percettrice di reddito in famiglia,
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che, sebbene talvolta il debitore sovraindebitato presenti il ricorso ex art. 268
CCIII strutturando una "proposta" in favore dei creditori, l'iniziativa volta all'apertura della liquidazione controllata non può presupporre in alcun modo una proposta suscettibile di avallo da parte dei creditori o del Tribunale, atteso che una "proposta" può accompagnare le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento (che non a caso culminano con l'omologazione), ma non anche la liquidazione controllata, la quale - sul piano tipologico - in nulla si distingue dalla liquidazione giudiziale;
considerato infatti che, con l'apertura della liquidazione controllata, si verifica l'integrale spoliazione del debitore del proprio attivo, che passa in gestione a un organo tecnico terzo incaricato puramente e semplicemente di liquidarlo nell'interesse del ceto creditorio: tale conclusione si ricava non solo dal disposto dell'art. 268, comma 4, CCII (che indica espressamente i beni non rientranti tra quelli oggetto di liquidazione), ma anche dall'art. 277, comma 1 ( ai sensi del quale "i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione", proprio perché essi sono elettivamente destinati al soddisfacimento dei creditori anteriori all'apertura della procedura);
chiarito, pertanto, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina
l'apertura del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile – Ufficio Procedura Concorsuali, nel collegio così composto:
Dott. Emmanuele AGOSTINI Presidente
Dott. Alfonso SCIBONA Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA della sovraindebitata
RI PP (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente a[...], elett.te domiciliata a Mesagne
(BR) in via Falces n. 9 presso lo studio dell'Avv. Luca D'Errico, nel procedimento R.G. n.
52/2024;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata della sovraindebitata depositata in data 03.12.2024 da RI PP (C.F. [...]), assistita dall'OCC di Crotone, in persona del Gestore Dott. Rosario Misuraca;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 comma 2 CCII, essendo la debitrice residente nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – così come illustrato in ricorso e nella relazione del Gestore – a fronte
-1-
di un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 191.690,95 (di cui € 54.126,22 dovuti, in via privilegiata, nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 137.564,73 dovuti, in via chirografaria, nei confronti di vari istituti finanziaria, ossia Santander Consumer
Bank s.p.a., Finn SPV s.r.l. e Prexta s.p.a.), il patrimonio di cui dispone la RI
PP è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, atteso che costei:
- è dipendente pubblica (trattandosi di insegnante presso una scuola secondaria di primo grado) con un reddito mensile pari a circa € 1.800,00 al lordo delle trattenute per prestiti e cessione dello stipendio;
- non risulta proprietaria di alcun bene immobile, atteso che quello adibito a casa coniugale risulta intestato pro quota – in misura pari al 50% – ai due figli e dai medesimi acquistato iure successionis;
- risulta intestataria di un'unica autovettura, una Toyota Yaris, tg. DH432BP, immatricolata il 09.07.2007, ed avente un valore commerciale pari a circa € 2.000,00;
- è l'unica percettrice di reddito in famiglia,
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che, sebbene talvolta il debitore sovraindebitato presenti il ricorso ex art. 268
CCIII strutturando una "proposta" in favore dei creditori, l'iniziativa volta all'apertura della liquidazione controllata non può presupporre in alcun modo una proposta suscettibile di avallo da parte dei creditori o del Tribunale, atteso che una "proposta" può accompagnare le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento (che non a caso culminano con l'omologazione), ma non anche la liquidazione controllata, la quale - sul piano tipologico - in nulla si distingue dalla liquidazione giudiziale;
considerato infatti che, con l'apertura della liquidazione controllata, si verifica l'integrale spoliazione del debitore del proprio attivo, che passa in gestione a un organo tecnico terzo incaricato puramente e semplicemente di liquidarlo nell'interesse del ceto creditorio: tale conclusione si ricava non solo dal disposto dell'art. 268, comma 4, CCII (che indica espressamente i beni non rientranti tra quelli oggetto di liquidazione), ma anche dall'art. 277, comma 1 ( ai sensi del quale "i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione", proprio perché essi sono elettivamente destinati al soddisfacimento dei creditori anteriori all'apertura della procedura);
chiarito, pertanto, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina
l'apertura del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi