Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 270

TRIB Lecce
Sentenza
29 gennaio 2025
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TRIB Lecce
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 270
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 270
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all'udienza del 29.01.2025, promossa da
-MANCA CONCETTA IMMACOLATA, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli avv.
Napoli Pierlucio e Napoli Francesca
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, rappr e difeso dagli avv S. Graziuso, Marcello Raho, M.T.Petrucci
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.06.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che con comunicazione di riliquidazione del 17 ottobre 2019 l'Inps aveva comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 25.061,17 in relazione all' assegno d' invalidità cat. INV.CIV n
07908606 per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 novembre 2019, non dovuta a seguito di ricalcolo della prestazione . Parte ricorrente eccepiva il difetto di motivazione e, nel merito, contestava la decisione dell'Istituto deducendo la propria buona fede. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'irripetibilità della somma suddetta, con condanna dell'INPS al pagamento di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
in subordine chiedeva dichiararsi illegittimo il conguaglio di euro 25.061,17 effettuato dall' INPS con condanna dell' Istituto previdenziale alla restituzione dell' importo eccedente il 1/5 dell' importo netto liquidato a titolo di pensione di vecchiaia, oltre interessi.
L'INPS tempestivamente citato chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che l' indebito era dovuto al superamento dei limiti reddituali per godere dell' assegno di invalidità civile a seguito della liquidazione da parte dell' Istituto della pensione di vecchiaia con decorrenza gennaio 2013.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza
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