Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1211

TRIB Milano
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Milano
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1211
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1211
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 10120/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Stefania Illarietti Presidente dott. Guido Macripo' Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 10120/2023 promossa da:
GRUPPO RI S.R.L. (P.I. 10858880155), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Locate di LZ (MI) in via Europa 24 e di RI IA (C.F.
[...]), nato a [...] il [...] e residente a [...] e RI CH (C.F. [...]), nato a [...] il
27.07.1983 e residente a [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Turco, con studio in Arese (MI), via Monte Grappa n. 9/B, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Arese, via Monte Grappa n. 9/B giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTORI OPPONENTI
CONTRO

BANCO BPM S.p.A. (C.F. e P.IVA 09722490969), con sede legale in Milano, Piazza F. Meda,
e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Notaio Dott. Carlo Marchetti del
21.06.2019 Rep. n. 15052 – Racc. n. 8049, di GARDANT LIBERTY SERVICING S.P.A. (C.F. e
P.IVA 10581450961, denominazione assunta da CF TY IN SpA per atto a rogito
Notaio Andrea de Costa di Milano del 29.9.21 rep. 12210/6559), con sede legale in Roma, in pagina 1 di 25
Via Curtatone n. 3, in persona del procuratore speciale in persona del procuratore speciale dott.ssa Manuela Mediani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, Procuratore speciale in forza di procura rilasciata in data 16/03/2023 a rogito Notaio Sandra De Franchis rep. n.20057 racc. n. 9838, e registrata Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 20/03/2023 al n. 8939 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Segnana, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO:– fideiussione omnibus – violazione normativa antitrust
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reictis e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via pregiudiziale
Avendo ad oggetto il presente giudizio la materia dei contratti bancari, materia per la quale è obbligatorio il ricorso alla mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, fissare un termine per l'avvio del procedimento e la successiva udienza per verificarne il relativo esito.
In via principale
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio e per
l'effetto accogliere l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG.
37687/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della RD TY IN S.p.A quale mandataria di Banco BPM.
Per il signor NI AN
- Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus in esame (sottoscritta dal signor NI AN) per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge 287/1990 (c.d. legge antitrust) relativamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione stessa censurata nel provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI (in considerazione anche dell'interpretazione fornita sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e, nello specifico, accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nella fideiussione sottoscritta dal signor NI AN relativa alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (nello specifico art. 6 dei testi fideiussori),
- Per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della società opposta RD TY
IN S.p.A. quale mandataria di Banco BPM S.p.A. di agire nei confronti del fideiussore signor
NI AN stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
pagina 2 di 25 - In considerazione di ciò accogliere l'opposizione svolta e revocare nei confronti del signor
NI AN il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG. 37687/2023) emesso dal Tribunale di
Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della RD TY IN
S.p.A. quale mandataria di Banco BPM.
Per NI AN e NI IA
Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione specifica oggetto del presente giudizio essendo fideiussione prestata relativamente a contratto di finanziamento già garantito da Fondo di garanzia statale e da precedente fideiussione omnibus (in considerazione della doppia-tripla garanzia per la
NC) e per l'effetto accogliere l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2024
(RG. 37687/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della RD TY IN S.p.A quale mandataria di Banco BPM.
In subordine
- Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione in esame (sottoscritta dai signori
NI AN e NI IA) per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge
287/1990 (c.d. legge antitrust) relativamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione stessa censurata nel provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI (in considerazione anche dell'interpretazione fornita sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e, nello specifico, accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nella fideiussione sottoscritta dai signori
NI AN e NI IA relativa alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (nello specifico art. 6 dei testi fideiussori),
- Per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della società opposta RD TY
IN S.p.A. quale mandataria di Banco BPM S.p.A. di agire nei confronti dei fideiussori signori
NI AN e NI IA stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
- In considerazione di ciò accogliere l'opposizione svolta e revocare nei confronti dei signori
NI AN e NI IA il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG. 37687/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della RD
TY IN S.p.A. quale mandataria di Banco BPM.
In ulteriore subordine
Accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione dei fideiussori per carenza informativa da parte della
NC rispetto allo svolgimento del rapporto da parte del debitore principale e per l'effetto accogliere
l'opposizione svolta e revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2024 (RG. 37687/2023) emesso dal
pagina 3 di 25 Tribunale di Milano in data 13.01.2024 e pubblicato in data 19.01.2024 in favore della RD
TY IN S.p.A quale mandataria di Banco BPM.
In ogni caso per tutti gli opponenti
Ci si oppone alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ove la stessa fosse ex adverso richiesta essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione come provato dalla documentazione versata in atti, nonché per tutti i motivi espressi nella presente opposizione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed ogni successiva occorrenda.
Salvo ogni altro diritto”.
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del DI n. 982/2023 del Tribunale di Milano, in quanto la presente opposizione non risulta fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti esposti in narrativa, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo effettivo;
ovvero ed in subordine, ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a GRUPPO RI S.R.L C.F./P.IVA

10858880155 (già NI C.&L. SN, già Vetrerie NI s.a.s di NI IA e C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento e in via solidale con i signori RI
AN (C.F. [...]) e RI IA (C.F. [...]), questi ultimi entro i limiti delle garanzie prestate, e in favore di Banco BPM SPA della somma € 234.948,32, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo;
ovvero in via di estremo subordine ingiungere ex art. 186 ter c.p.c. a GRUPPO RI S.R.L

C.F./P.IVA 10858880155 (già NI C.&L. SN, già Vetrerie NI s.a.s di NI IA e
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento e in via solidale con i signori
RI AN (C.F. [...]) e RI IA (C.F.
[...]), questi ultimi entro i limiti delle garanzie prestate e in favore di Banco BPM
SPA della somma € 234.948,32, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo, non risultando contestata la detta somma.
Nel merito
In via principale:
pagina 4 di 25 respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte proposte dagli Opponenti GRUPPO
RI S.R.L C.F./P.IVA 10858880155 (già NI C.&L. SN, già Vetrerie NI s.a.s di
NI IA e C.), e dai signori RI AN (C.F. [...]) e
RI IA (C.F. [...]), e per l'effetto confermare il DI 982/2023 del
Tribunale di Milano.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, condannare comunque GRUPPO RI S.R.L C.F./P.IVA 10858880155 (già NI C.&L. SN, già
Vetrerie NI s.a.s di NI IA e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento e in via solidale con i signori RI AN (C.F. [...]) e
RI IA (C.F. [...]), questi ultimi entro i limiti delle garanzie prestate in favore di Banco BPM SPA. dell'importo di € 234.948,32, oltre interessi ai tassi contrattualmente convenuti dal dovuto al saldo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora d eventuali mezzi istruttori richiesti da controparte;
e con ogni più ampia riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge.

In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


1. Premessa – svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo l'Istituto di credito Banco BPM S.p.A., e per essa quale mandataria la RD TY IN S.p.A., ha chiesto al Tribunale di Milano di ingiungere alla società Gruppo NI S.r.l. e ai Sigg.ri NI AN e NI
IA, nella qualità di fideiussori della società Gruppo NI S.r.l., di
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