Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 8923
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 7451/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
BA TT, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, giusta procura alle liti del 23/1/2023 n. a rogito Notaio Roberto Fantini di Fiumicino, RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 22/02/2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'Inps, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso parziale presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare il
proprio stato di totale invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha precisato di essere affetto dalle patologie indicate in ricorso, che lo rendono non soltanto totalmente inabile, come già riconosciuto dal CTU nominato nella precedente fase di ATP, bensì anche incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nonché di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, risultando così bisognoso di assistenza continua, specificamente contestando le risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di accertamento preventivo sullo stato invalidante. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l'I.N.P.S., contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Acquisito il fascicolo della fase di accertamento tecnico preventivo, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della c.t.u. medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il
25/1/2024 ed il presente ricorso depositato il 22/2/2024, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso non è fondato. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione.
2
Dunque, questo giudizio (o
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