Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 9611
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Testo completo
N. 20672/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 19/05/1976 a IA cittadinanza: italiana e rumena
Cod. Fisc. C.F._1 residente in[...] con l'Avv. VOICU ELENA IULIANA presso cui è elettivamente domiciliata
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 21/03/1975 a IA
TT : italiana e rumena
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]24 ma SFD con l'Avv. COLOMBO LUCA elettivamente domiciliato VIA CADORE, 36 20135 MILANO
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 giugno 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni delle parti precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 e 40 c.p.c. il 3 ottobre 2024
Parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis, così giudicare:
1. dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e di conseguenza autorizzarli a vivere separatamente;
2. Addebitare la suddetta separazione al resistente;
3. disporre l'affidamento esclusivo dalla della figlia alla madre, con collocamento Persona_1 presso la residenza di quest'ultima;
4. disporre a carico del padre in via definitiva il pagamento di un assegno mensile a favore di ciascuna figlia di €500,00, comprensivo delle spese straordinarie visto che un rapporto con il resistente risulta ostacolato dalla misura cautelare, o nella diversa misura che saranno ritenuti di giustizia, a far data dal deposito del presente ricorso, o da un diverso momento ritenuto congruo per le due figlie;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla attrice;
6. Assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla attrice nell'interesse delle figlie ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
7. disporre che la signora riprenda il suo cognome da nubile, abbandonando pertanto il Pt_2 cognome del marito, ;
CP_1
8. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria
Il attrice intende chiedere prova per testi e per interpello sulle circostanze di fatto che si devono intendere qui riportati come capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione
“vero che”.
Per parte convenuta
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione precisando di concordare allo stato in ordine alla richiesta di affido esclusivo di alla madre nella vigenza della misura cautelare e Per_1 sulla richiesta di assegnazione della casa famigliare
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare:
In via principale
1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
3) Disporre in via provvisoria che il signor versi, a titolo di mantenimento pro Controparte_1 tempore alle figlie e una somma di € 200,00 mensili ciascuna, e ciò sino Persona_1 Persona_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50%, delle spese straordinarie e accessorie per le figlie, come previste e disciplinate dal protocollo in uso al Tribunale di Milano.
4) Respingere tutte le altre domande formulate dalla attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
5) Spese di lite interamente rifuse.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi si sono sposati in Romania il 16/08/1997 atto non trascritto in Italia
Dall'unione sono nate nata il [...], maggiorenne non economicamente Persona_3 autosufficiente e nata il [...] Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/06/2024 ha chiesto a questo Parte_3
Tribunale di dichiarare la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo per i gravi comportamenti violenti tenuti in suo danno (nell'ambito del procedimento penale RGNR 26301/23 in data 17 ottobre 2023 stata applicata al marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinamento a moglie e figlie vittime di maltrattamenti) con richiesta di regolamentare l'esercizio della responabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione come da conclusioni sopra trascritte.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e, d'accordo sulla domanda di separazione ha svolto domande con riferimento alla genitorialità ed alle conseguenze economiche della separazione come poi precisate nelle conclusioni trascritte in epigrafe
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc i coniugi sono stati sentiti separatamente ex art 473 bis. 40 c.p.c.
Il Giudice delegato, respinte le istanze istruttorie relative alla domanda di addebito in quanto superflue, ha ritenuto la causa matura per la decisione. Le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e, in assenza di ragioni di urgenza e vista l'imminente decisione del procedimento da parte del Collegio hanno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 19/05/1976 a IA cittadinanza: italiana e rumena
Cod. Fisc. C.F._1 residente in[...] con l'Avv. VOICU ELENA IULIANA presso cui è elettivamente domiciliata
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 21/03/1975 a IA
TT : italiana e rumena
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]24 ma SFD con l'Avv. COLOMBO LUCA elettivamente domiciliato VIA CADORE, 36 20135 MILANO
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 giugno 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni delle parti precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 e 40 c.p.c. il 3 ottobre 2024
Parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis, così giudicare:
1. dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e di conseguenza autorizzarli a vivere separatamente;
2. Addebitare la suddetta separazione al resistente;
3. disporre l'affidamento esclusivo dalla della figlia alla madre, con collocamento Persona_1 presso la residenza di quest'ultima;
4. disporre a carico del padre in via definitiva il pagamento di un assegno mensile a favore di ciascuna figlia di €500,00, comprensivo delle spese straordinarie visto che un rapporto con il resistente risulta ostacolato dalla misura cautelare, o nella diversa misura che saranno ritenuti di giustizia, a far data dal deposito del presente ricorso, o da un diverso momento ritenuto congruo per le due figlie;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla attrice;
6. Assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla attrice nell'interesse delle figlie ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
7. disporre che la signora riprenda il suo cognome da nubile, abbandonando pertanto il Pt_2 cognome del marito, ;
CP_1
8. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria
Il attrice intende chiedere prova per testi e per interpello sulle circostanze di fatto che si devono intendere qui riportati come capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione
“vero che”.
Per parte convenuta
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione precisando di concordare allo stato in ordine alla richiesta di affido esclusivo di alla madre nella vigenza della misura cautelare e Per_1 sulla richiesta di assegnazione della casa famigliare
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare:
In via principale
1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
3) Disporre in via provvisoria che il signor versi, a titolo di mantenimento pro Controparte_1 tempore alle figlie e una somma di € 200,00 mensili ciascuna, e ciò sino Persona_1 Persona_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50%, delle spese straordinarie e accessorie per le figlie, come previste e disciplinate dal protocollo in uso al Tribunale di Milano.
4) Respingere tutte le altre domande formulate dalla attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
5) Spese di lite interamente rifuse.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi si sono sposati in Romania il 16/08/1997 atto non trascritto in Italia
Dall'unione sono nate nata il [...], maggiorenne non economicamente Persona_3 autosufficiente e nata il [...] Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/06/2024 ha chiesto a questo Parte_3
Tribunale di dichiarare la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo per i gravi comportamenti violenti tenuti in suo danno (nell'ambito del procedimento penale RGNR 26301/23 in data 17 ottobre 2023 stata applicata al marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinamento a moglie e figlie vittime di maltrattamenti) con richiesta di regolamentare l'esercizio della responabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione come da conclusioni sopra trascritte.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e, d'accordo sulla domanda di separazione ha svolto domande con riferimento alla genitorialità ed alle conseguenze economiche della separazione come poi precisate nelle conclusioni trascritte in epigrafe
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc i coniugi sono stati sentiti separatamente ex art 473 bis. 40 c.p.c.
Il Giudice delegato, respinte le istanze istruttorie relative alla domanda di addebito in quanto superflue, ha ritenuto la causa matura per la decisione. Le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e, in assenza di ragioni di urgenza e vista l'imminente decisione del procedimento da parte del Collegio hanno
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