Trib. Ancona, sentenza 04/01/2025, n. 7
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Testo completo
N. R.G. 771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.771/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv P. Campanati
e
CP_1
rappresentato dall'avv S. Bazzani
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E' pacifico che la ricorrente, infermiera, sia stata legittimamente sospesa in data
13\8\21 dal convenuto ai sensi dell'art.4 6 DL 44/21, per non aver comunicato CP_2
all'azienda sanitaria di residenza né di essersi sottoposta a vaccinazione né di esserne esente;
per essere poi riammessa in servizio con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.771/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv P. Campanati
e
CP_1
rappresentato dall'avv S. Bazzani
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E' pacifico che la ricorrente, infermiera, sia stata legittimamente sospesa in data
13\8\21 dal convenuto ai sensi dell'art.4 6 DL 44/21, per non aver comunicato CP_2
all'azienda sanitaria di residenza né di essersi sottoposta a vaccinazione né di esserne esente;
per essere poi riammessa in servizio con
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