Trib. Arezzo, sentenza 21/02/2024, n. 225
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Testo completo
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n. 1670/2023 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI EZ
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1670/2023 r.g.
Oggi 21 febbraio 2024 ad ore 12:30 innanzi al giudice Federico Pani, sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. Siro Centofanti.
Per parte resistente l'avv. Denise Dell'NA. È inoltre presente l'avv. Federica Refi.
L'avv. Centofanti rinuncia al settimo motivo di impugnazione. Quanto al resto, nel merito si riporta a quanto dedotto nella discussione del novembre scorso.
Si sofferma, quindi, sulla tematica della legittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge 689/1981.
Passa in rassegna le pronunce succedutesi nel tempo, rilevandone la poca persuasività della motivazione. In ogni caso, sottolinea come, se richiedere una generalizzata declaratoria di incostituzionalità, valevole cioè per tutti gli illeciti amministrativi, potrebbe incorrere in una nuova dichiarazione di inammissibilità, invece potrebbe risultare rilevante e non manifestamente fondato il fatto che gli illeciti lavoristici siano trattati diversamente e in maniera più rigorosa rispetto agli illeciti previdenziali, che invece sono più gravi.
Inoltre, si sofferma sull'importanza della riforma del 2020 che ha introdotto il cumulo giuridico anche in materia ambientale;
invero, la tutela dell'ambiente risulta costituzionalmente tutelata (art. 9 Cost.), per cui è irragionevole che nel comparso lavoristico invece non si applichi lo stesso principio.
Infine, fa presente come la giurisprudenza della Corte costituzionale si sia evoluta nel tempo. Proprio con riferimento alle sanzioni amministrative, con la sentenza n. 63/2019, rivedendo i propri precedenti, ha invitato il Parlamento ad estendere l'applicabilità retroattiva della legge più favorevole anche nell'ambito delle suddette sanzioni. In tal senso richiama anche la sentenza n. 68/2021 e la sentenza n. 198/2022.
Produce documentazione a supporto delle proprie argomentazioni.
L'avv. Dell'NA nel merito si riporta alla memoria di costituzione. In merito all'incidente di costituzionalità, concorda con l'esigenza di rilettura dell'art. 8 della Legge 689/1981.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Riaperto il verbale alle ore 17:50, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che
segue
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI EZ
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani all'esito della discussione orale ai
sensi degli artt. 6 D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di
dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1670/2023 r.g.
promossa da
MA GI (C.F. [...]), in proprio e nella qualità di liquidatore della
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO ASSISTENZA ITALIA IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P. IVA
02116060514), entrambi difesi dall'avv. Siro Centofanti
OPPONENTI
nei confronti di
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO (C.F. 92025040517), rappresentato e difeso dalla
dott.ssa Denise Dell'NA e dal dott. Nicola Fedele (delegati dal Capo dell'ispettorato territoriale)
OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
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Oggetto di opposizione è l'ordinanza-ingiunzione n. 218/2023 con la quale l'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di ZZ (di seguito anche soltanto “IT”) ingiungeva al OR MA (nella qualità di
trasgressore) e alla Cooperativa Sociale Progetto Assistenza Italia in liquidazione (nella qualità di
coobbligato;
nel proseguo anche soltanto “Cooperativa”) di pagare l'importo complessivo di €
64.000,32 (oltre € 56,00 per spese accessorie) contestando le seguenti violazioni:
1) art.
9-bis, comma 2, 2-bis e 3-ter, del D.L. 510/1996, convertito in L. 608/1996 e s.m.i. poiché il
MA comunicava l'assunzione di un totale di 16 lavoratori qualificandoli come collaboratori
coordinati e continuativi anziché come lavoratori subordinati (la sanzione, quindi, non discende dalla
radicale assenza di una comunicazione, ma dall'asserita falsità di quanto comunicato, avendo l'IT
riqualificato tutti i rapporti in lavoro subordinato);
per tale contestazione veniva quantificata una
sanzione pari a € 2.666,72 (16 X 166,67);
2) art.
9-bis, comma 2, 2-bis e 3-ter, del D.L. 510/1996, convertito in L. 608/1996 e s.m.i. poiché il
MA comunicava l'assunzione di un totale di 80 casi (ma solo 76 lavoratori) qualificandoli come
lavoratori autonomi anziché come lavoratori subordinati (la sanzione, quindi, non discende dalla
radicale assenza di una comunicazione, ma dall'asserita falsità di quanto comunicato, avendo l'IT
riqualificato tutti i rapporti in lavoro subordinato);
per tale contestazione veniva quantificata una
sanzione pari a € 13.333,60 (80 X 166,67);
3) art.
4-bis del D.Lgs. 181/2000, comma 5 e s.m.i. poiché ometteva di consegnare ai 16 lavoratori di cui
alla contestazione n. 1 la lettera di assunzione e/o il contratto di lavoro quali lavoratori subordinati;
per tale contestazione veniva quantificata una sanzione pari a € 8.000,00 (16 X 500);
4) art.
4-bis del D.Lgs. 181/2000, comma 5 e s.m.i. poiché ometteva di consegnare agli 80 casi di cui alla
contestazione n. 2 la lettera di assunzione e/o il contratto di lavoro quali lavoratori subordinati;
per
tale contestazione veniva quantificata una sanzione pari a € 40.000,00 (80 X 500).
Nell'atto di opposizione vengono articolati i seguenti motivi:
1) in primo luogo, l'ordinanza sarebbe in parte qua nulla per un vizio formale che affliggerebbe i punti
nn. 3 e 4. Invero, viene richiamato il comma 5 dell'art.
4-bis del D.Lgs 181/2000 che, tuttavia, riguarda
la condotta di mancata comunicazione al servizio pubblico competente per il lavoro delle variazioni
relative al rapporto di lavoro, e non la (contestata) mancata consegna ai lavoratori della lettera di
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assunzione.
2) in merito alle violazioni di cui ai punti nn. 1 e 2, non sussisterebbe la condotta illecita, giacché la
norma invocata dall'IT sanziona soltanto chi omette del tutto di effettuare la comunicazione al
servizio competente, e non anche chi (come il MA) comunicava l'instaurazione di rapporti di
lavoro poi soggetti a una diversa qualificazione da parte dell'IT.
3) in merito alle violazioni di cui ai punti nn. 3 e 4 viene svolto un ragionamento analogo. Sostiene
infatti l'opponente di aver stipulato con tutti i lavoratori coinvolti dei contratti di lavoro, e ciò sarebbe
sufficiente ad escludere le contestazioni mosse dall'IT, valevoli nel sol caso in cui viene
completamente omessa la consegna di un contratto e non anche nel caso di successiva riqualificazione
del rapporto.
4) in ogni caso - e tali considerazioni sono comuni a tutti i punti di contestazione - l'IT avrebbe errato
nel compiere una simile riqualificazione. Gli opponenti hanno dedotto anzitutto che quello pendente è
il sesto filone giudiziario che li vede contrapposti a un ente pubblico (INPS, INAIL o IT) in merito
alla qualificazione dei rapporti di lavoro, e che le varie cause incardinate hanno avuto esiti discordanti
(a fronte di pronunce favorevoli da parte del giudice del lavoro di questo Tribunale, si sono poste
sentenze di segno contrario da parte della Corte d'Appello, oggetto di ricorso per cassazione). Hanno
rilevato come nell'unico giudizio nel quale sarebbe stata svolta un'istruttoria testimoniale il quadro
emerso è risultato ben diverso da quello tratteggiato dall'IT (e dagli altri enti pubblici). In particolare,
tutti i lavoratori affermavano: - che, una volta contattati dalla Cooperativa, erano liberi di accettare o
meno l'esecuzione della prestazione di assistenza domiciliare;
- che tutte le istruzioni venivano
impartite dalle famiglie presso cui operavano, e non dal MA. Hanno ulteriormente rilevato
come il Ministero del lavoro, rispondendo a un interpello dell'ordine dei consulenti del lavoro di
Roma, abbia affermato la piena compatibilità dei rapporti di lavoro non subordinati con la prestazione
di assistenza domiciliare, e che anche un altro Ispettorato (quello umbro) abbia sposato la tesi secondo
la quale, se un rapporto subordinato può esservi, esso si instaura con le singole famiglie. Infine, gli
opponenti hanno evocato l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, facendo notare come per il periodo oggetto di
causa (1.1.2015-31.5.2019) erano stati stipulati due accordi nazionali, uno con il Sindacato Unitario dei
lavoratori (che nel settore specifico sarebbe maggiormente rappresentativo) e l'altro con la UIL-FPL.
5) Da ultimo, ma solo in subordine, è stata chiesta la riduzione al minimo edittale delle sanzioni,
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nonché l'eliminazione della pretesa aggiuntiva di € 56,00.
Sulla scorta di quanto sopra, il sig. MA e la Cooperativa hanno chiesto di dichiarare nulla
l'intera ordinanza o, in subordine, la riduzione delle sanzioni, previa sospensione dell'efficacia
esecutiva dell'ordinanza e con ammissione della prova testimoniale articolata.
Si è costituito in giudizio l'IT così replicando:
1) che l'errata indicazione della (sola) norma contenente la sanzione non avrebbe intaccato il diritto di
difesa degli opponenti, anche avuto riguardo al richiamo, per relationem, al verbale di accertamento.
2) che rientra nei compiti dell'Ispettorato la riqualificazione dei rapporti di lavoro, cui consegue la
contestazione di comunicazioni non errate solo sul piano formale, ma proprio dal punto di vista
sostanziale. Ha inoltre puntualizzato come il ragionamento degli opponenti sarebbe stato corretto
qualora fosse stata contestata la c.d. maxi-sanzione per il lavoro sommerso prevista dall'art. 3, comma
3, del D.L. 12/2003, mentre ciò nel caso di specie non è avvenuto.
3) allo stesso modo, anche gli illeciti di cui ai punti nn. 3 e 4 non si tradurrebbero in violazioni di
carattere meramente formale in materia di collocamento (sanzioni