Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 89

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 89
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 89
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 6104/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6104/2020, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
promossa da:
VIGNETI DELL'ETNA S.R.L., (C.F. 05447530873), in persona del legale rappresentante p.t. Dott.
Vera Giulia AR, elettivamente domiciliata in Catania via Ardizzone Gioeni n.42, presso lo studio
dell'Avv. Filippo Marino che la rappresenta giusta procura in atti;

PARTE OPPONENTE
contro
OASI DELL'ETNA S.R.L. (C.F. 05359030870), in persona del legale rappresentante p.t. TA
LF IO PP, elettivamente domiciliata in Trecastagni via Bologna n.5, presso lo studio
dell'Avv. Pietro Romano, che la rappresenta giusta procura in atti;

PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'opposizione proposta da VIGNETI DELL'ETNA S.R.L. è infondata e deve essere rigettata.
I VIGNETI DELL'ETNA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., con atto di
citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1410/2020,
emesso il 27.03.2020 dal Tribunale di Catania, su istanza della società OASI DELL'ETNA S.R.L., con
il quale è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma di Euro 20.711,00, oltre
interessi legali, nonché esborsi, compensi professionali, spese generali, iva e cpa.
Parte opponente ha sostenuto che la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti non è fondata
su prova scritta, non essendo le fatture, prodotte in sede di ricorso ingiuntivo, titolo sufficiente ed
idoneo per la dimostrazione della pretesa creditoria. La società I VIGNETI DELL'ETNA ha, altresì,
rilevato l'avvenuto pagamento delle prestazioni svolte dalla società OASI DELL'ETNA,
proporzionalmente ai lavori eseguiti (per come documentato dalle fatture n.2 del 03.09.2019, n. 3 del
09.09.2019 e n.4 del 25.10.2019), contestando invece le somme richieste nel decreto ingiuntivo poiché
si tratterebbe di lavori svolti da soggetti terzi.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la società OASI DELL'ETNA la quale ha eccepito
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Segnatamente ha dedotto
che, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso
sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può,
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dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito.
Orbene, giova premettere che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di
un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa
non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi
di prova dalla parte opposta.
Nel caso concreto si ritiene che la parte opposta abbia dimostrato la sussistenza del credito,
anche indipendentemente dalle fatture.
Nel contratto di appalto l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha
l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto. Il suddetto contratto non è
soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, nè "ad
substantiam", nè "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia".
L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha inoltre l'onere di dimostrare la
congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non
costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore,
poiché si
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