Trib. Bologna, sentenza 23/02/2024, n. 610

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 23/02/2024, n. 610
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 610
Data del deposito : 23 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 11837/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. D'ORAZI Marco Presidente
Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia Giudice rel.
Dr. SERRA Vittorio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11837/2019 promossa da:
MAR SRL (C.F. 02779340369), con il patrocinio dell'Avv. MORSELLI EZIO, elettivamente domiciliato in MIRANDOLA (MO) VIALE GRAMSCI, 7/A presso il difensore Avv. MORSELLI EZIO
PARTE ATTRICE
contro

ME.T.A ITALIA SRL (C.F. 03266360365), DELTA RES SRL (C.F. 03628390365), G.B.
SOLUZIONI SRL (C.F. 03350050369) con il patrocinio dell'Avv. CATELLI VITTORIO GILDO elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 presso il difensore Avv. CATELLI VITTORIO GILDO
PARTE CONVENUTA
nonché contro
IC SPA (C.F. 02092530365), con il patrocinio dell'Avv. OTTAVIANO
ARGENTINO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA DE' TOSCHI 11, presso il difensore
Avv. OTTAVIANO ARGENTINO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 13
OGGETTO: SEGRETI COMMERCIALI EX ARTT. 97-98 CPI e CONCORRENZA SLEALE

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 22.6.2023:
- Per parte attrice, come da atto di citazione [“Contrariis rejectis, voglia il Tribunale adito: accertata e dichiarata la legittima detenzione in capo all'attrice MAR s.r.l. dei segreti commerciali oggetto di causa e la conseguente violazione da parte di ME.T.A. ITALIA s.r.l. agli obblighi contrattuali assunti con MAR s.r.l. stessa in relazione ai contratti di licenza di know how intercorsi inter partes nelle date del 06.10.2009 e 06.03.2014 sotto forma di violazione della proprietà intellettuale in capo a MAR, illecita divulgazione di segreti commerciali ex artt. 98 e 99 d. lgs. 20/2005 e concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per aver realizzato in cooperazione con DELTA RES s.r.l. e G.B. SOLUZIONI s.r.l. e distribuito per il tramite di IC s.p.a. il dispositivo medico denominato “STM001 Generatore di CPAP”, per i motivi esposti nel presente atto,
- vietare a ME.T.A. ITALIA s.r.l., DELTA RES s.r.l., G.B. SOLUZIONI s.r.l. ed
IC s.p.a. ex art. 98 e 99 d.lgs. 30/2005 di rivelare a terzi o utilizzare per proprio lucro i segreti commerciali di cui al presente atto, inibendo alle convenute ex art. 124 d. lgs. 30/2005 l'ulteriore utilizzo in qualsiasi forma, la fabbricazione, il commercio, la distribuzione e collocazione sul mercato del dispositivo medico denominato “STM001 Generatore di CPAP” o suoi similari e/o derivati, con ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità e ordinando altresì che gli oggetti prodotti o venduti in violazione dei diritti di
MAR s.r.l. siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso;

- fissare la somma di € 20.000,00 o quella ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;

- dichiarare tenute e condannare ME.T.A. ITALIA s.r.l., DELTA RES s.r.l., G.B. SOLUZIONI
s.r.l. ed IC s.p.a., ciascuna secondo la rispettiva attribuzione di responsabilità nell'occorso, a corrispondere a MAR s.r.l. una somma globale equitativamente determinata in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano a titolo di risarcimento del danno derivato dalle violazioni riscontrate ex art. 125 2° comma d. lgs. 30/2005;

- in ogni caso, disporre ex art. 126 d. lgs. 30/2005 la pubblicazione dell'emananda sentenza su due edizioni consecutive del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sulle riviste di settore medico- sanitario, a spese delle società resistenti ed a cura di MAR s.r.l. con diritto di rivalsa immediatamente esecutivo nei confronti delle società resistenti, a semplice presentazione di fattura di spesa. Col favore delle spese di lite.”]
- Per le parti convenute M.E.T.A ITALIA S.R.L., DELTA RES S.R.L. e G.B. SOLUZIONI S.R.L. come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 22.6.2023 [“«Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande di MA s.r.l.;
in via riconvenzionale, accertare che MA ha diffuso, nei confronti di terzi, notizie screditanti riguardo la convenuta Me.T.A. e, per l'effetto, inibire la reiterazione di tali illeciti, fissando una penale nella misura di € 50.000 (ovvero nella diversa somma di giustizia) per ogni ulteriore violazione accertata e, altresì, condannare MA, in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni da determinarsi anche in via equitativa;

pagina 2 di 13 in via istruttoria, relativamente alla suddetta domanda riconvenzionale di Me.T.A. nei confronti di MA, in punto alla concorrenza sleale denigratoria di quest'ultima, ammettere prova testimoniale del sig. EF AR [c/o Intersurgical s.p.a.] sui seguenti capitoli della memoria istruttoria […] sempre in via istruttoria, qualora ritenuto necessario dal Collegio, […] in ogni caso condannare MA s.r.l. al pagamento integrale dei compensi e delle spese di causa -anche di
CTU- nonché di un'ulteriore somma da valutarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.]
- Per parte convenuta IC, come da verbale di udienza di p.c. [“ In via principale accertare e dichiarare che il know how rivendicato da MA SRL è privo dei requisiti prescritti ex lege;
accertare e dichiarare che non vi è stata alcuna illecita divulgazione di segreti commerciali né sono stati realizzati atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e per l'effetto rigettare le domande avversarie tutte in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale trasversale nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alle odierne convenute per la presunta illecita divulgazione dei segreti commerciali ex art. 97 e 99 CPI e/o per l'asserita concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e di conseguente accoglimento anche parziale delle richieste formulate da parte attrice – accertare e dichiarare l'obbligo di TA ITALIA SRL a manlevare e tenere indenne IC SPA da qualsiasi costo spesa o danno derivante dalle accertate violazioni, conformemente ad art. 5 contratto sottoscritto tra IC e TA. In ogni caso con vittoria di spese”
]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato per notifica a mezzo posta dal difensore ex L. 53/1994 in data 8.7.2019 e ritualmente notificato, MAR S.R.L. conveniva in giudizio innanzi l'intestata Sezione specializzata in materia di Impresa ME.T.A ITALIA S.R.L. (nel prosieguo anche solo TA), DELTA RES S.R.L.
(anche solo DELTA), G.B. SOLUZIONI S.R.L. (anche solo G.B.) nonché IC S.P.A. chiedendo l'accertamento che TA, realizzando con la collaborazione di DELTA e di G.B il dispositivo medico “STM001 Generatore di CPAP” distribuito da IC, aveva violato gli obblighi contrattuali dei contratti inter partes del 2009 e del 2014 sottraendo suoi segreti commerciali ex artt. 98 e 99 CPI e commettendo concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., con conseguenti inibitorie dalla fabbricazione, commercio, distribuzione e collocazione sul mercato del dispositivo predetto, ordine di ritiro e assegnazione all'attrice dei dispositivi prodotti o venduti, oltre a penale per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione;
chiedeva altresì il risarcimento del danno in una somma globale equitativamente determinata ex art. 125 CPI e la pubblicazione della sentenza, con vittoria di spese.
In tale atto esponeva che già con un primo ordine in data 6.10.2009 per la realizzazione di tre prototipi funzionanti di un dispositivo per la CPAP denominato “Easy FL NI” (nel prosieguo anche
MA 1) e commissionato a TA sulla base di un'idea dell'attrice, le parti avevano convenuto una precisa regolamentazione a tutela del diritto di proprietà “intellettuale” di MAR, che con successivo pagina 3 di 13
ordine in data 6.3.2014 l'attrice commissionava a TA la realizzazione di un secondo dispositivo denominato “Easy flow O2 NI” (nel prosieguo anche MA 2) che del primo sarebbe stata un'evoluzione perchè consentiva la rilevazione di ulteriori parametri respiratori, che tuttavia TA era stata inadempiente perché non aveva fornito il dispositivo corredato della necessaria documentazione, che solo nel 2018 l'attrice era venuta a conoscenza che già nel 2010 TA proponeva a società concorrenti la realizzazione di dispositivo analogo al MA 1 ovvero proponeva in rete (profilo
Linkedin) il dispositivo dell'attrice sostituendo il logo MAR con la dicitura TA, che inoltre nel maggio 2018 IC presentava al congresso di settore Smart di Milano un dispositivo denominato “STM001 Generatore di CPAP” (nel prosieguo anche solo STM001) fabbricato da TA che ne aveva ottenuto la marcatura comunitaria CE e la registrazione presso il Ministero della Salute, che il dispositivo realizzato da TA e distribuito da IC era il frutto del suo know- how tecnologico coperto da proprietà “intellettuale” e dai relativi segreti industriali che TA aveva acquisito per lo sviluppo dei due dispositivi MA, che pertanto TA, con commistione di DELTA e
GB che avevano fornito il software ed erano riferibili ai soci di TA, aveva divulgato illecitamente informazioni aziendali patrimonio esclusivo dell'attrice definibili come segreti commerciali
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi