Trib. Treviso, sentenza 29/02/2024, n. 530
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. D L – Presidente rel.
Dott. M S – Giudice
Dott.ssa M R – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 6038/2020, promossa con ricorso per separazione giudiziale
depositato in data 02/10/2020;
da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rifiorati P, come da mandato a margine del ricorso
introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine;
– RICORRENTE –
contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Acci A e Acci Giovanni, come da
mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Conegliano (TV);
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) pronunciare la separazione personale dei signori e con addebito Parte_1 CP_1
della stessa al signor ;
CP_1
b) disporre l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento della CP_1 moglie versando la somma di € 600,00.- mensili entro il giorno 5 del mese, somma da Org_ rivalutarsi annualmente secondo gli indici
c) rigettarsi le domande avversarie.
In via istruttoria: si conclude come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di data
20.10.2021 in ordine ai capitoli non ammessi e ai testi non escussi, ribadendo in ogni caso le deduzioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 di data 9.11.2021 rispetto alle istanze istruttorie formulate da controparte.
Per parte resistente:
Ogni altra domanda e/o eccezione respinta, voglia il Tribunale:
- Pronunciare immediatamente, ex art. 709 bis cpc, la sentenza sullo status di separazione con conseguente trascrizione nei registri del Comune di Conegliano;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a carico di
per le violazioni di doveri ex artt. 143- 147 c.c. come evidenziate in Parte_1
narrativa e con rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- disporre a carico di il pagamento a di un assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento a favore del figlio M nella misura di euro 350,00 al mese, rivalutate annualmente istat, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e con spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso, a carico di ciascun coniuge per il 50%.
- Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria: si conclude come da memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2020, esponeva che in data 6 Parte_1
aprile 1991 aveva contratto matrimonio con in Conegliano, in regime di Controparte_1
separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 31 marzo 1991 e M Per_1
il 25 ottobre 1992;
che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati, a causa dei comportamenti autoritari del marito. Rappresentando di avere aiutato il marito nella gestione dell'azienda a
2
lui intestata e di essere priva di occupazione lavorativa – per essersi dedicata alla cura e alla gestione della famiglia, così rinunciando ai propri studi – chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e la previsione a carico del marito di un assegno di contribuzione al mantenimento della moglie di € 600,00 mensili, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
Si costituiva in data 18 gennaio 2021, che contestava i fatti esposti nel Controparte_1
ricorso avversario, aderendo però alla richiesta di separazione. Precisava che i figli, entrambi maggiorenni, risiedevano a casa con il padre;
che era economicamente autosufficiente Per_1
e in quanto “affetto da sindrome dell'X fragile, con disabilità intellettiva” non era
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. D L – Presidente rel.
Dott. M S – Giudice
Dott.ssa M R – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 6038/2020, promossa con ricorso per separazione giudiziale
depositato in data 02/10/2020;
da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rifiorati P, come da mandato a margine del ricorso
introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine;
– RICORRENTE –
contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Acci A e Acci Giovanni, come da
mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Conegliano (TV);
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) pronunciare la separazione personale dei signori e con addebito Parte_1 CP_1
della stessa al signor ;
CP_1
b) disporre l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento della CP_1 moglie versando la somma di € 600,00.- mensili entro il giorno 5 del mese, somma da Org_ rivalutarsi annualmente secondo gli indici
c) rigettarsi le domande avversarie.
In via istruttoria: si conclude come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di data
20.10.2021 in ordine ai capitoli non ammessi e ai testi non escussi, ribadendo in ogni caso le deduzioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 di data 9.11.2021 rispetto alle istanze istruttorie formulate da controparte.
Per parte resistente:
Ogni altra domanda e/o eccezione respinta, voglia il Tribunale:
- Pronunciare immediatamente, ex art. 709 bis cpc, la sentenza sullo status di separazione con conseguente trascrizione nei registri del Comune di Conegliano;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a carico di
per le violazioni di doveri ex artt. 143- 147 c.c. come evidenziate in Parte_1
narrativa e con rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- disporre a carico di il pagamento a di un assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento a favore del figlio M nella misura di euro 350,00 al mese, rivalutate annualmente istat, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e con spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso, a carico di ciascun coniuge per il 50%.
- Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria: si conclude come da memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2020, esponeva che in data 6 Parte_1
aprile 1991 aveva contratto matrimonio con in Conegliano, in regime di Controparte_1
separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 31 marzo 1991 e M Per_1
il 25 ottobre 1992;
che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati, a causa dei comportamenti autoritari del marito. Rappresentando di avere aiutato il marito nella gestione dell'azienda a
2
lui intestata e di essere priva di occupazione lavorativa – per essersi dedicata alla cura e alla gestione della famiglia, così rinunciando ai propri studi – chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e la previsione a carico del marito di un assegno di contribuzione al mantenimento della moglie di € 600,00 mensili, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
Si costituiva in data 18 gennaio 2021, che contestava i fatti esposti nel Controparte_1
ricorso avversario, aderendo però alla richiesta di separazione. Precisava che i figli, entrambi maggiorenni, risiedevano a casa con il padre;
che era economicamente autosufficiente Per_1
e in quanto “affetto da sindrome dell'X fragile, con disabilità intellettiva” non era
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