Trib. Treviso, sentenza 29/02/2024, n. 530

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 29/02/2024, n. 530
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 530
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. D L – Presidente rel.
Dott. M S – Giudice
Dott.ssa M R – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 6038/2020, promossa con ricorso per separazione giudiziale
depositato in data 02/10/2020;

da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rifiorati P, come da mandato a margine del ricorso
introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine;

– RICORRENTE –
contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Acci A e Acci Giovanni, come da
mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Conegliano (TV);

– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) pronunciare la separazione personale dei signori e con addebito Parte_1 CP_1
della stessa al signor ;
CP_1

b) disporre l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento della CP_1 moglie versando la somma di € 600,00.- mensili entro il giorno 5 del mese, somma da Org_ rivalutarsi annualmente secondo gli indici
c) rigettarsi le domande avversarie.
In via istruttoria: si conclude come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di data
20.10.2021 in ordine ai capitoli non ammessi e ai testi non escussi, ribadendo in ogni caso le deduzioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 di data 9.11.2021 rispetto alle istanze istruttorie formulate da controparte.
Per parte resistente:
Ogni altra domanda e/o eccezione respinta, voglia il Tribunale:
- Pronunciare immediatamente, ex art. 709 bis cpc, la sentenza sullo status di separazione con conseguente trascrizione nei registri del Comune di Conegliano;

- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a carico di
per le violazioni di doveri ex artt. 143- 147 c.c. come evidenziate in Parte_1
narrativa e con rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;

- disporre a carico di il pagamento a di un assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento a favore del figlio M nella misura di euro 350,00 al mese, rivalutate annualmente istat, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e con spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso, a carico di ciascun coniuge per il 50%.
- Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria: si conclude come da memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2020, esponeva che in data 6 Parte_1
aprile 1991 aveva contratto matrimonio con in Conegliano, in regime di Controparte_1
separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 31 marzo 1991 e M Per_1
il 25 ottobre 1992;
che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati, a causa dei comportamenti autoritari del marito. Rappresentando di avere aiutato il marito nella gestione dell'azienda a
2
lui intestata e di essere priva di occupazione lavorativa – per essersi dedicata alla cura e alla gestione della famiglia, così rinunciando ai propri studi – chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e la previsione a carico del marito di un assegno di contribuzione al mantenimento della moglie di € 600,00 mensili, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
Si costituiva in data 18 gennaio 2021, che contestava i fatti esposti nel Controparte_1
ricorso avversario, aderendo però alla richiesta di separazione. Precisava che i figli, entrambi maggiorenni, risiedevano a casa con il padre;
che era economicamente autosufficiente Per_1
e in quanto “affetto da sindrome dell'X fragile, con disabilità intellettiva” non era
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