Trib. Foggia, sentenza 28/02/2024, n. 717
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 28.02.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 7227/2021 del Ruolo Generale Lavoro, cui sono stati riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c. i giudizi nn. 7231/2021 R.G.L. e 8239/2021
R.G.L., vertenti
TRA
CI ND, CI IE e TE ON, rappresentati e difesi dall'avv.to
Angela Tarantino
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti Paolo Sedda e Amodio
Marzocchella nei giudizi nn. 7227/2021 R.G.L. e 7231/2021 R.G.L.;
avv.ti Grazia Guerra e
Chiara Contursi nel giudizio n. 8239/2021 R.G.L.)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi degli braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2021 ed iscritto al n. 7227/2021 R.G.L., il ricorrente CI
ND, premesso di aver lavorato nell'anno 18, in qualità di bracciante agricolo, per 102 giornate (dal 06.09.18 al 31.12.18), alle dipendenze dell'azienda agricola “Terre Crude
S.r.l.” e di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi OT 18, si è doluto dell'operato
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dell'INPS laddove ha provveduto alla cancellazione totale di tali giornate con provvedimento individuale datato 13.07.2021.
Il ricorrente in esame ha, inoltre, eccepito la nullità del provvedimento di disconoscimento in quanto carente di motivazione, ossia adottato in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
Con ricorso depositato in data 20.10.2021 ed iscritto al n. 7231/2021 R.G.L., il ricorrente CI
IE, premesso di aver lavorato nell'anno 2019, in qualità di bracciante agricolo, per 102 giornate (dal 13.07.2019 al 31.12.2019), alle dipendenze dell'azienda agricola “Terre Crude
S.r.l.” e di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi OT 2019, si è doluto dell'operato dell'INPS laddove ha provveduto alla cancellazione totale di tali giornate con provvedimento individuale datato 13.07.2021.
Il ricorrente in esame ha, inoltre, eccepito la nullità del provvedimento di disconoscimento in quanto carente di motivazione, ossia adottato in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
Con ricorso depositato il 18.11.2021 ed iscritto al n. 8239/2021 R.G.L., la ricorrente AR
ON, premesso di aver lavorato nell'anno 18, in qualità di bracciante agricola, per 102 giornate (dal 06.09.18 al 31.12.18), alle dipendenze dell'azienda agricola “Terre Crude
S.r.l.” e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi OT 18, si è doluta dell'operato dell'INPS laddove ha provveduto alla cancellazione totale di tali giornate con provvedimento individuale datato 13.07.2021.
La ricorrente in esame ha, inoltre, eccepito la nullità del provvedimento di disconoscimento in quanto carente di motivazione, ossia adottato in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti in questione hanno chiesto al giudice adito di: dichiarare il proprio diritto alla permanenza del loro nominativo negli elenchi anagrafici comunali O.T.D. per le giornate lavorative prestate negli anni indicati nei ricorsi introduttivi dei giudizi, anche come periodi utili ai fini contributivi e, per l'effetto, condannare l'Istituto convenuto alla registrazione nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge delle predette giornate di lavoro;
dichiarare il proprio diritto a godere delle prestazioni previdenziali previste dalla legge in costanza di tale iscrizione, con condanna dell'INPS al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali collegate, ovvero alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o non erogato in forza del provvedimento di disconoscimento;
condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell'avv.to Angela Tarantino, dichiaratasi antistataria.
In tutti i giudizi si è tempestivamente costituito l'INPS, il quale – con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili – ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del
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proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato in tutti i giudizi) e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi, acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti ed ammessa la sola prova testimoniale chiesta dai ricorrenti, le cause sono pervenute all'odierna udienza per l'espletamento della prova testimoniale.
Senonché, i ricorrenti hanno, per il tramite del proprio difensore, rinunciato all'ascolto dei testi ammessi, rinuncia regolarmente accettata dall'INPS (v. verbale di causa, in atti).
Discusse oralmente dai procuratori delle parti, sulle conclusioni dagli stessi rassegnate, trascritte nel verbale di udienza che precede e sulla documentazione originariamente prodotta dalle parti stesse, all'esito della camera di consiglio, le cause sono state decise con la presente sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429, co. 1 c.p.c. – assenti i procuratori delle parti - e depositata telematicamente.
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1. - Si osserva, in primo luogo, che i ricorsi giudiziari aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OT, non preceduti dal rimedio amministrativo, sono stati depositati nel rispetto del termine ex art. 22 D.L. n. 7/1970, conv. con mod. nella L. 83/1970.
Sempre in via preliminare, si deve dare atto dell'infondatezza delle doglianze dei ricorrenti, relative alla asserita violazione, da parte dell'INPS, delle regole sul procedimento amministrativo
(nella specie, art. 3 della L. 241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/18: “In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in
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