Trib. Catania, sentenza 25/01/2024, n. 419

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 25/01/2024, n. 419
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 419
Data del deposito : 25 gennaio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura DA, a seguito dell'udienza del
24/01/2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5346/2023
promossa da
DI AR RE RI , rappr. e dif. dall'avv.to CATANZARO MASSIMILIANO giusta procura in atti;

ricorrente
contro
I.N.P.S., rappr. e dif. dall'avv.to VELARDI FRANCESCO, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione;

resistente
Avente ad oggetto: pagamento T.F.R. fondo di garanzia I.N.P.S.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 23 gennaio 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione e decisa nei termini che seguono.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2023 l'odierna ricorrente, dipendente della Società
Cooperativa a r.l. “Trasporiental” dal 1.11.1983 al 22.12.1991, ha adito il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico del Lavoro esponendo:
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di non avere ricevuto al momento della cessazione del rapporto di lavoro il T.F.R. maturato, né la
13a mensilità dell'anno 1989 e dell'anno 1990, né la 14a mensilità dell'anno 1990;

che con accordo transattivo stipulato avanti l'U.P.L.M.O. di Catania in data 24.10.1990, era stato convenuto che la Soc. Coop. a r.l. Trasporiental (poi denominata “Ciclope Servizi”) avrebbe corrisposto le spettanze maturate dai lavoratori (TFR e 13a e 14a degli anni 1989 e 1990) allorquando il Comune di Catania avrebbe corrisposto le somme ritenute dovute a titolo di adeguamento canoni per servizi di pulizia appaltati;

che tale accordo veniva esteso sia ai lavoratori che avevano già cessato il rapporto di lavoro ed erano rimasti creditori delle spettanze maturate e non corrisposte, sia ai lavoratori che sarebbero transitati altrove che ai lavoratori che sarebbero rimasti in forza alla Cooperativa;
che alcuni dipendenti, non avendo ricevuto quanto pattuito, avevano presentato nel 1993 ricorso monitorio ed in seguito nel 1999 istanza di fallimento: iniziative giudiziarie entrambe respinte per mancanza dei presupposti di legge;

che nel settembre del 2000, i dipendenti della Cooperativa, tra cui essa ricorrente, avevano quindi incoato un procedimento volto ad ottenere la declaratoria di illiceità della condizione sospensiva apposta all'accordo dell'ottobre 1990, giudizio conclusosi sia in primo che in secondo grado con
l'affermazione della liceità della suddetta condizione;

che solo a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 843/2009 passata in giudicato in data 14.11.2011 veniva acclarato che nulla doveva il Comune di Catania alla Cooperativa;

che dunque in data 4.10.2012 la “Ciclope Servizi” a r.l. (già Trasporiental Soc. Coop. a r.l.) veniva dichiarata insolvente e in data 22.3.2013 posta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c. con D.A. n. 50/GAB Regione Sicilia – Assessorato Attività Produttive.
Esponeva di avere pertanto presentato in data 18/19 dicembre 2017 domanda di ammissione al passivo nella procedura di LCA.;

di essere stata riconosciuta creditrice della complessiva somma di € 5.832,78, a titolo di T.F.R. maturato, di 13a mensilità 1989-1990 e di 14a mensilità 1990, al grado privilegiato ex art. 2751 bis
c.c., a seguito di deposito in Cancelleria dello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa in data 14.4.2020;

di aver presentato, quindi, in data 22.12.2020, domanda di intervento all'I.N.P.S., quale gestore del
Fondo di Garanzia per il T.F.R. ex art. 2 della legge n. 297/82 – e successive modifiche e
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integrazioni - per il pagamento della somma predetta, dovuta per lo specificato titolo, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'attestazione di cancelleria di non proposta opposizione avverso lo stato passivo ai sensi dell'art.
98 L.F. e apposito modello SR52 sottoscritto dal Commissario Liquidatore, in ottemperanza alle istruzioni per la compilazione di cui alla Circolare I.N.P.S. n. 2084 dell'11.5.2016;

che con nota del 4.7.2022, l'Istituto previdenziale aveva rigettato la domanda di intervento del
Fondo di Garanzia per il pagamento del T.F.R., con la seguente motivazione: “la domanda viene respinta per assenza di atti interruttivi successivi alla cessazione del rapporto idonei ad escludere la prescrizione in data anteriore alla data di ammissione alla procedura concorsuale dichiarata aperta con d.a. n. 50 del 22/03/2013 ( circ. INPS n. 74 del 2008 al par. 3.4)”;

di aver presentato quindi ricorso gerarchico all'I.N.P.S. per il riesame della domanda di T.F.R., per
l'annullamento del provvedimento di reiezione e l'integrale accoglimento della istanza di pagamento;
ricorso che veniva rigettato con provvedimento n. 2313669 del 8.2.2023, comunicato in data 10.2.2023.
Tanto premesso deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto previdenziale a fondamento del rigetto della domanda di pagamento del T.F.R. stante
l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte a mente del quale il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della L. n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale.
Il suddetto diritto doveva intendersi perfezionato non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge - quali l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo - decorrendo pertanto la prescrizione dal perfezionarsi della fattispecie attributiva del diritto a seguito della declaratoria dell'insolvenza del datore di lavoro e dell'accertamento dell'an e del quantum del credito in sede concorsuale dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa1.
Deduceva, altresì, che nessuna prescrizione era maturata tra la cessazione del rapporto di lavoro e la dichiarazione dello stato di insolvenza alla luce della ricostruzione fattuale di cui sopra.
3
Precisava che l'accordo transattivo del 1990, avente efficacia di titolo esecutivo poiché stipulato avanti l'U.P.L.M.O. e contenente il riconoscimento di debito della Cooperativa, comportava che la durata della prescrizione fosse decennale.
Esponeva che l'I.N.P.S., seppur ritualmente avvisata ex art. 207 L.F., a mezzo PEC in data
26.7.2019, dal Commissario Liquidatore della “Ciclope Servizi Soc. Coop. a r.l. in L.C.A.”, non aveva fatto pervenire nei quindici giorni successivi alcuna osservazione o istanza, né aveva proposto opposizione allo stato passivo, in seguito ad avviso dell'avvenuto deposito in Cancelleria.
Riferiva inoltre che l'I.N.P.S.-
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