Trib. Torino, sentenza 31/12/2024, n. 6632

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 31/12/2024, n. 6632
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6632
Data del deposito : 31 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9615/2024 promossa da:

IA CH TI, nata ad Alto Araguaia, in [...], il [...];
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Castellone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

PARTE ATTRICE CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;

Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- l'odierna ricorrente è discendente diretta del sig. TI AR RG alias ARS TI alias AR TI, nato a [...], il [...] (cfr. doc. 2), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 3) [sul punto si evidenzia l'errore materiale contenuto nel ricorso, ove si indica come data di nascita 1877;
in udienza si è chiarito trattarsi di errore materiale, dovendo prevalere le risultanze del certificato di nascita];

- il sig. TI AR RG alias ARS TI alias AR TI ha contratto matrimonio con la sig.ra DI AN BO (cfr. doc. 4) e dalla loro unione è nato il sig. HU TI, nato il [...] (cfr. doc. 5);

- il sig. HU TI ha contratto matrimonio con la sig.ra SA DE RO IA (cfr. doc.
6) e dalla loro unione è nato il sig. NE IA TI, nato in data [...] (cfr. doc. 7);

- il sig. NE IA TI ha contratto matrimonio con la sig.ra ZILNE ES CH
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione è nata IA CH TI, nata il [...] (cfr. doc. 9), odierna ricorrente;

- la sig.ra IA CH TI, in virtù della sua discendenza da cittadino italiano, ha chiesto un appuntamento al Consolato Generale d'Italia di San Paolo, per vedersi riconosciuto lo status civitatis di cittadino italiano, ma non è riuscita a prenotare in quanto il Consolato ha risposto di non avere date disponibili (cfr. docc. 10-11);

Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
La ricorrente ha adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Ministero non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.12.2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte, la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza
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