Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 668
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Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2587/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2587/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dagli avv.ti Patrizia Gallucci e Mariannina Donnarumma, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Gianfranco Mobilio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 03.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
Proc. R.V.G. n. 2587/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024 i coniugi , Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F.
)] e [nata a [...] in data [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._2
17.01.2000 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2000, al n. 8 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (17.05.2004), Persona_1 maggiorenne ma non autosufficiente, e (27.03.2007), ed Persona_2 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 1168 del 29.07.2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.12.2024 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
28.11.2024 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge