Trib. Foggia, sentenza 04/12/2024, n. 3327
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 04/12/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 3887/2021 R.G. Lavoro e vertente
TRA
LU OS, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. GIALLELLA ANNA
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. VELARDI FRANCESCO
RESISTENTE oggetto: trattamento di famiglia su assegno ordinario L. 222/84.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 24/05/2021 LU OS ha adito l'intestato Tribunale deducendo di essere titolare di pensione categoria IO n. 15051387 con decorrenza 01/07/2019, di avere presentato in data 16.3.2021 domanda per assegni per il nucleo familiare, per il coniuge a carico, EN ET (nata a [...] il [...]), nella misura di Euro 46,48;
di avere ottenuto il pagamento della prestazione con provvedimento del 19/03/2021, con decorrenza
01/07/2019 avendo ritenuto l'istituto per l'anno 2019 il reddito del nucleo familiare non è costituito al 70% da reddito di lavoro dipendente.
Ritenendo che la domanda amministrativa inoltrata il 16 marzo 2021 ha ad oggetto agli anf per coniuge a carico su assegno ordinario di invalidità e non anf per coniuge a carico per reddito da lavoro dipendente, ha concluso chiedendo “Dichiarare che all'istante spetta la corresponsione del beneficio richiesto degli ANF per il coniuge a carico con decorrenza 01/2020 nella misura di Euro
46,48 mensili e, per l'effetto, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Roma presso la sede dell'Ente, alla corresponsione degli arretrati e del relativo trattamento nella misura di legge e con la decorrenza indicata nel ricorso amministrativo del 29/04/2021 (01/2020), salvo eventuale maggior conguaglio;
2. Condannare
l'ente convenuto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, al pagamento degli interessi
legali e dell'eventuale danno da svalutazione monetaria computato come per legge sugli arretrati scaduti, con decorrenza dal 120° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa”.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, Le norme di riferimento così dispongono:
“D.L. 69/88 con. In L. 153/88”
Art. 2. 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in