Trib. Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 207

TRIB Catanzaro
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Catanzaro
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 207
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 207
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
TI EP (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. SE
Cimicata, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catanzaro, Via
Crotone n. 120, giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
E
CONDOMINIO “LE QUATTRO TORRI - AREA ESTERNA” (c.f. 97053350795), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Grillo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Catanzaro, Via Ruggero di Lauria n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTO-
NONCHÉ
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (c.f. 06359501001), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Cosenza, Via Zarapoti n. 50, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 08.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, SE AR ha convenuto in giudizio il
Condominio “Le Quattro Torri – Area Esterna”, in persona dell'amministratore pro tempore, per
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sentirlo condannare sia al risarcimento di tutti i danni cagionati alla propria autovettura a seguito del crollo del muro di recinzione condominiale avvenuto in data 27 luglio 2018, sia al risarcimento di tutte le spese sostenute per noleggiare un'autovettura sostitutiva.
In particolare, ha imputato al Condominio “Le Quattro Torri – Area Esterna”, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussistendo in capo al Condominio l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli spazi condominiali, trattandosi in particolare di un muro pericolante da dieci anni.
Si è costituito in giudizio il Condominio convenuto, chiedendo di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il muro per cui oggi è causa insisterebbe su un terreno di proprietà ferroviaria, che si estenderebbe verso il Condominio medesimo. Per tale motivo, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Poi, nel merito, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda attorea, eccependo il comportamento colposo dell'attore, idoneo ad interrompere il nesso causale nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in quanto la problematica relativa alla pericolosità del muro sub iudice era risalente nel tempo (sin dal 2008), la medesima era sempre stata rappresentata ai condomini e ai residenti nel condominio mediante affissione di cartelli agli ingressi degli androni condominiali e mediante l'apposizione di paletti e nastro segnaletico e, comunque, era ictu oculi evidente, in quanto il muro stesso si presentava inclinato verso il cortile condominiale.
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei propri confronti, perché infondata sia in fatto che in diritto, in quanto il muro di recinzione, di proprietà della società medesima, sarebbe stato abusivamente sopraelevato, e la zona di proprietà della società sarebbe stata abusivamente adibita a parcheggio condominiale.
In via gradata, ha chiesto di accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore e, pertanto, ai sensi dell'art. 1227, c. 2 c.c., escluderne il risarcimento, con conseguente rigetto della domanda attorea e caducazione della relativa chiamata in causa.
Sempre in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di condannare il Condominio convenuto al pagamento delle somme che risultassero dovute a SE AR, per avere lo stesso Condominio avuto il possesso del bene in oggetto e averne fatto uso arbitrario.
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Infine, in via ancora più gradata, ha chiesto di limitare la propria condanna al risarcimento alla misura provata all'esito del giudizio, graduandola sempre in ragione delle colpe imputabili alle altre parti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c., parte attrice ha parzialmente modificato le proprie domande, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c., o ex art. 2043 c.c., sia del Condominio “Le Quattro Torri – Area Esterna”, sia della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, per l'effetto, condannare i predetti, in via esclusiva o in solido ex art. 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni provocati dal crollo del muro di recinzione.
La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha parimenti integrato le proprie conclusioni, chiedendo anche la condanna di parte attrice, ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma a titolo risarcitorio in proprio favore.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e prova per testi ed è stata, infine, ritenuta matura per la decisione.
2. Ciò premesso, la domanda spiegata da parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di cui nel prosieguo.
In materia di
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