Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 745
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Testo completo
N. R.G. 466/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 466 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a RG (NO) il Parte_1 C.F._1
21/03/1974. Con il patrocinio dell'Avv. ZANETTA SARA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a LO (VC) il 22/11/1975 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CASAROTTI MATTIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2010 da
e con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Parte_1 CP_1
Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2010;
2. nulla disporre in punto economico, essendo le parti economicamente autosufficienti ed essendo già stata definita ogni relativa questione;
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3. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR perché provveda alle relative annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. condannare la parte resistente alle spese di lite, da liquidare come da relativa nota”.
Per il resistente
“NEL MERITO: 1)pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1 Pt_1 in OR (NO) in data 04.09.2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di OR al
[...]
n. 8, parte II, Serie A, anno 2010, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di OR (NO) di provvedere all'annotazione della emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile;
2)disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra l'importo di € 20.000,00 a titolo di Parte_1 CP_1 assegno una tantum;
3)disporre la perdita del cognome per la Sig.ra Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e Cpa”.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 14.3.2024 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2010 nel Comune di OR, con
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte CP_1
II, serie A, anno 2010;
dall'unione non nascevano figli. Ha rappresentato il ricorrente che in data 22/10/2022 è intervenuta la separazione legale dei coniugi, come da accordo conclusosi avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR e iscritto al n. 25, parte II, Serie C, anno 2022, confermato in data 26/11/2022 con atto iscritto al n. 29, parte II, Serie C, anno 2022 Ha, infine, evidenziato come le parti siano economicamente autosufficienti.
* Si è costituita la resistente, la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto, in via riconvenzionale, il riconoscimento di assegno una tantum in favore della resistente. In particolare, ha evidenziato parte resistente che, poco prima della sottoscrizione dell'accordo di separazione, la era stata costretta a lasciare la casa coniugale. Dopo poco veniva CP_1 ripristinata la convivenza ma, dopo circa un mese e messo, la resistente era di nuovo allontanata. Ha lamentato, quindi, la ricorrente di aver subito delle conseguenze psicofisiche per il comportamento del marito, il quale peraltro intratteneva una relazione sentimentale con un'altra donna, tanto che il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo di separazione raggiunto avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR, il ricorrente iniziava un'altra convivenza. Ha quindi evidenziato la resistente che “tali condotte hanno indubbiamente aggravato lo stato sia fisico che psicologico della convenuta, già provato da comportamenti mortificanti e avvilenti che il coniuge aveva tenuto nei suoi
Pag. 2 confronti nell'anno precedente la separazione, dopo la scoperta di un problema di salute che le avrebbe definitivamente precluso la possibilità di poter avere figli. Il forte stress accumulato ha costretto la Sig.ra a rivolgersi a specialisti per avere supporto psicologico e CP_1 sottoporsi a terapia farmacologica”. Ancora, parte resistente ha lamentato di non aver potuto neppure recuperare i propri effetti personali, rimasti presso l'abitazione coniugale. Ancora, ha osservato che ha sostenuto spese per gli arredi dell'abitazione, per CP_1 un valore di circa 20.239,76. Ha evidenziato, infine, di essere stata costretta a trasferirsi in una abitazione in locazione, con canone mensile di € 580,00.
* All'udienza del 10.10.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero tra le parti. ha dichiarato quanto segue: “vivo ad OR in via Orio n. 35, dove ho la residenza. Parte_1
La mia casa è di proprietà. Vivo con la mia attuale compagna. Lavoro come dipendente, tempo indeterminato, contratto 40 ore;
percepisco l'importo di € 1.500,00. Sono proprietario di un veicolo e di uno scooter. Quali spese particolare ho il