Trib. Termini Imerese, sentenza 18/01/2024, n. 89

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 18/01/2024, n. 89
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 89
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Maria Margiotta Presidente
dr. Daniele OR Abbate Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice rel.
dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2280 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], eletti- Parte_1
vamente domiciliata in Termini Imerese, VIA GIUSEPPE PUGLISI BERTOLINO
N. 2 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. VALGUARNERA FABIO, che lo\la
rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], eletti- Controparte_1
vamente domiciliato in Termini Imerese, VIA PRINCIPE DI BELMONTE, 3
90139 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO FRANCESCO , che
lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile


del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 09/10/2023 le parti concludeva-
no come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanza-
ta dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituen-
do chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare
dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare
manifestato in sede presidenziale.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia
stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel
loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei compor-
tamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attri-
buire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti
dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non
può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte
contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i
comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico
di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convi-
venza.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi-
care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica
o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione
di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed
in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effi-
cacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequen-
za dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità mora-
le dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor-
te di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pro-
nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.
143 c.c.
pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se
tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della cri-
si coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si-
tuazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato
raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai
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