Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/07/2024, n. 1664

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/07/2024, n. 1664
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 1664
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana ha pronunziato, in data odierna, a seguito di udienza a trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4118 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
tra: MO RI, nata a [...] il [...], e residente in [...] (cf [...]) e MO
EN, nato a [...] il [...], e residente a [...] (cf [...]), elettivamente domiciliati in Salerno alla Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo, 9 presso lo studio legale
D'Apice & Partners, rap.ti e difesi dall' Avv. Salvatore D'Apice (cf [...]), del Foro di Salerno, in forza di procura in calce all'atto di opposizione - pec studiolegaledapice@pec.it, OPPONENTI,
e: AN IF SPA (cf 02505630109), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in RE, via Terraglio, 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (cf [...]), in virtù di procura generale alle liti rilasciata a rogito Notaio Angelo Ausilio di RE (rep. 44581;
racc.
16956), con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5, - pec avvmarcorossi@ordineavvocativrpec.it, OPPOSTA,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti opponenti chiedevano, in via assolutamente preliminare e pregiudiziale, di revocare il monitorio opposto per l'assoluta carenza di legittimazione attiva del creditore ricorrente, posto che lo stesso non aveva dato prova che il contratto di credito oggetto di causa fosse incluso nel contratto di cessione intervenuto tra la ricorrente e la PA SPA in data 12/06/2015;
in via subordinata e nelle denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento, chiedevano, in ogni caso, la revoca del monitorio opposto per la presenza di clausole vessatorie nel contratto di credito oggetto di causa, per come largamente rappresentato. Con
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condanna alle spese del giudizio di parte opposta da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

parte opposta chiedeva, in via principale, accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta da NT
RI e NT EN, di rigettarla in toto e di confermare il decreto ingiuntivo n. 543/2016 – R.G. n. 2209/2016, emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore. In subordine, di accertare e dichiarare che NT RI e
NT EN sono debitori in via solidale nei confronti di Banca IF S.p.A. della somma di € 8.697,51 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, di condannare
NT RI e NT EN al pagamento in via solidale della somma di € 8.697,51 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto o come meglio visto, e spese. In ogni caso, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Banca IF S.p.A. con riferimento alle domande restitutorie e risarcitorie formulate dagli opponenti;
in subordine respingerle. Con vittoria di spese e compenso professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la FI, premettendo che MO ER (cf
MNTMGHJ4R41I438V) aveva stipulato con la AS AN il contratto di finanziamento n.9095667 e che le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento erano state garantite da MO NZ (cf
[...]);
che la AS AN le aveva ceduto pro soluto il proprio credito in data 12/06/2015;
che l'intervenuta cessione del credito era stata notificata alla debitrice in data 13/06/2015;
che, in esecuzione del suddetto contratto era maturato un saldo debitore di € 8.697,51 di cui € 5.845,47 in linea di capitale ed € 787,92 per interessi di mora ed € 2.852,04 a titolo di rate scadute e non pagate (n. 6 rate da €475,34 cadauna);
che non avendo il debitore ceduto regolarmente adempiuto, la Banca FI. s.p.a. intendeva escutere anche la garanzia concessa dal MO NZ, richiedeva che il Tribunale di
Nocera Inferiore ingiungesse ai debitori il pagamento dell'ordetta somma, con interessi.
-Con il decreto ingiuntivo nr. 543/2016 del 11/04/2016 (reso nel giudizio monitorio in RG n.2209/2016) Il Tribunale adito ingiungeva ai debitori di pagare, in solido tra loro, alla creditrice la somma richiesta in ricorso, oltre interessi legali e spese della procedura.
-Ricorso e decreto venivano notificati ai debitori in data 12/05/2016.
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LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-Con l'atto di citazione introduttivo gli opponenti adivano il Tribunale di Nocera
Inferiore ed eccepivano, preliminarmente, la nullità del monitorio opposto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, poiche' la Banca, pur vantandosi di essere creditrice della complessiva somma di €. 8.697,51, quale saldo debitore del finanziamento n. 9095667, non si era preoccupata di documentare il presunto intervenuto atto di revoca o di recesso del finanziamento
(ancorchè l'effettiva costituzione in mora del debitore), né provato ad indicare l'ultima rata del finanziamento non onorata, ne' ad illustrare il criterio di calcolo degli interessi e l'importo degli interessi di mora.
Nel merito, gli opponenti deducevano l'inammissibilita' ed infondatezza della domanda di credito, evidenziando che la creditrice si era limitata a rilevare
l'esistenza del contratto di finanziamento nr. 9095667 stipulato in data 10/12/2010, per l'importo di €. 28.400,40, senza riferire che il detto finanziamento era stato stipulato al precipuo scopo di estinguere pregresse passività accese con la stessa banca e presso la stessa filiale. Di qui, gli opponenti deducevano il difetto di causa del contratto, ex art. 1418 c.c., in quanto attraverso tale operazione la ricorrente banca aveva finanziato se stessa, poiché il predetto rifinanziamento era stato concesso al solo fine di ripianare le preesistenti posizioni debitorie accese presso la stessa banca e non per finanziare la mutuataria, facendo venir meno la fattispecie del genus dei finanziamenti diretti a rimettere al beneficiario la disponibilità di somme di denaro.
Gli stessi rilevavano, ancora, la violazione da parte della Banca delle regole di correttezza, previste agli artt. 1175, 1374 e 1375 del codice civile, avendo continuato a dare credito alla debitrice pur in presenza di persistenti morosita' (che il detto finanziamento aveva provveduto a ripianare).
Gli opponenti, poi, rilevavano che nel contratto erano state previste condizioni economiche particolarmente onerose e comunque nettamente superiori ai parametri economici riferiti al T.A.N. e T.A.E.G. quivi indicati dalla banca, in violazione dell'art. 125-bis TUB, con conseguente nullita' della clausola degli interessi ultralegali, di natura usuraria;
che la Banca aveva omesso di includere nel calcolo del TAEG alcuni costi direttamente collegati all'erogazione del finanziamento ed a consegnare al cliente la documentazione precontrattuale prevista dall'art. 124 TUB, con conseguente nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza ed indeterminabilità ex artt. 1284, 1346, 1418 c.c.;
che
l'indeterminatezza del tasso di interessi discendeva anche dalla Illegittima applicazione del piano di ammortamento cd. alla francese.
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In ragione dei motivi di opposizione, gli opponenti rilevavano, in capo alla banca, la sussistenza di un comportamento giudiziale da cui poter far discendere un'ipotesi di responsabilita' aggravata ex art. 96 cpc.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte opposta, la quale rilevava, in punto di fatto, che l'ingiunzione opposta poggiava sul contratto n. 9095667, con cui i
NT avevano richiesto alla PA S.p.A. un finanziamento per importo complessivo di € 22.856,00, con lo scopo di estinguere il pregresso debito nei confronti della stessa PA S.p.A., per € 1.556,00, derivante dal contratto “n. 7908127” e, contestualmente, di sostenere “spese familiari”, coobbligandosi solidalmente alla restituzione di detto importo mediante il versamento di n. 60 rate mensili dell'importo di € 473,34 ciascuna, con prima scadenza il 30.12.2010;
che nel contratto venivano contestualmente pattuiti un TAN del 8,90% e un TAEG del
9,67%;
che gli opponenti provvedevano a versare soltanto n. 39 rate sul totale di
60 rate;
che gli opponenti venivano quindi dichiarati decaduti dal beneficio del termine e costituiti in mora in data
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