Trib. Trani, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7449/2022 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
IN IC, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Pietro Attilio
Galati ed Ettore Marzano, ed elettivamente domiciliato con questi presso lo studio del primo in Suriano (LE), alla via G. Marconi n. 15
RICORRENTE
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell'INPS
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 4 dicembre 2024.
1
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 28.11.2022, IN EL ha agito in giudizio al fine di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 1.324,51 di cui
l'INPS ha prospettato l'indebita percezione della pensione cat. IOART n. 34432735 con provvedimento comunicatogli il 13.05.2021.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: che con il suddetto provvedimento l'INPS prospettava l'indebita percezione di una somma dal
01.01.2019 al 31.12.2021 su quello complessivamente percepito a titolo di assegno ordinario di invalidità;
che avverso tale provvedimento presentava ricorso innanzi al Comitato Provinciale il 30.09.2022, respinto con provvedimento del 14.10.2022;
che il provvedimento è illegittimo perché assolutamente generico sul piano motivazionale, non consentendo di comprendere le ragioni alla base del preteso indebito;
che non sussiste il diritto di ripetizione in favore dell'INPS, mancando il dolo in capo al ricorrente;
che il prospettato indebito ha natura assistenziale con la conseguenza che non è applicabile l'art. 13, comma 2, della legge n. 412/91, che è invece applicabile agli indebiti previdenziali;
che, infine, qualora l'indebito non avesse natura assistenziale ma previdenziale, allora dovrebbe applicarsi il limite di cui all'art. 13, legge n. 412/91, con la conseguenza che l'INPS avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme pagate in eccedenza entro l'anno successivo, limite che non è stato rispettato.

In conseguenza di ciò che il Tribunale dichiari illegittimo l'indebito e lo annulli e condanni l'INPS alla restituzione delle somme trattenute;
con vittoria di spese con attribuzione.

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda.
Più specificamente, ha eccepito che l'indebito scaturisce da quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, che nella domanda per il conseguimento dell'assegno ordinario del 10.05.2018 dichiarava di percepire come reddito di lavoro complessivamente €
10.000,00 annui, mentre con la domanda di conferma del 27.11.2020 indicava il reddito conseguito per il 2019 in € 29.233,00 e per il 2020 in € 25.000,00, con la conseguenza che l'INPS, in applicazione dell'art. 1, comma 42, legge n. 335/95,
2 chiedeva la ripetizione della somma erogata in eccedenza derivante dal cumulo con il reddito da lavoro. Inoltre, ha eccepito che il provvedimento è sufficientemente motivato e che nel caso di specie non è applicabile l'art. 52 della legge n. 88/89 bensì l'art. 13, comma 2, della legge n. 412/91. Infine, ha eccepito che grava sul ricorrente l'onere di provare l'insussistenza dell'indebito e che nel caso di specie i fatti principali non sono contestati.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, deve osservarsi che il provvedimento impugnato in questa sede è un provvedimento di riliquidazione della prestazione dovuta, che contiene
l'indicazione di una somma che sarebbe stata indebitamente percepita dal ricorrente;
tale provvedimento, relativo all'indebita percezione nel periodo
1.09.2019-31.12.2021 di una parte dell'importo corrisposto al ricorrente a titolo di assegno ordinario, è sufficientemente motivato perché dall'esame dello stesso, e in particolare dal raffronto tra le due tabelle presenti a pagina 4 dell'atto in questione risulta indicato per il periodo oggetto di verifica la quota dell'assegno ordinario fruita e non dovuta, il che costituisce il presupposto che, sostanzialmente, ha condotto alla rideterminazione dell'indebito oggetto di causa
e che, quindi, consente di comprendere, almeno indirettamente, che si sia in presenza di un indebito legato a ricostruzione della situazione reddituale del percipiente.
2. Quanto al merito della pretesa restitutoria contestata con il ricorso in esame,
l'INPS ha chiesto la ripetizione di quanto corrisposto in conseguenza di quanto dichiarato dal ricorrente con riferimento al reddito da lavoro autonomo percepito per il 2019 e per il 2020, rispettivamente di € 29.233,00 e di € 25.000,00 con la presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario del 27.11.2020
(cfr. pag. 5 della suddetta domanda allegata alla produzione dell'INPS), il che imponeva la necessità di rideterminare l'importo dovuto a titolo di assegno ordinario, corrisposto in eccedenza per il periodo in considerazione, tenuto conto del fatto che nella domanda originaria per il conseguimento dell'assegno del
10.05.2018 era stato invece dichiarato un reddito di € 10.000,00.
3
Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, il provvedimento dell'INPS e la richiesta di restituzione delle somme erogate sono legittimi, tenuto conto della natura previdenziale della prestazione indebitamente percepita,
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