Trib. Salerno, sentenza 03/05/2024, n. 204

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 03/05/2024, n. 204
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 204
Data del deposito : 3 maggio 2024

Testo completo

Proc. R.V.G. n. 539/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO

Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa I B Presidente
Dott.ssa C C Giudice estensore
Dott.ssa V C Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 539/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
E , rapp.ti e difesi come in atti Parte_1 Parte_2 dall'Avv. S L, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI

C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE

CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 2.05.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.03.2024 i coniugi [nato a [...] Parte_1 il 22.03.1966, C.F. ] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2
1


Proc. R.V.G. n. 539/2024
il 05.08.1968, C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio C.F._2 in data 24.07.1997 in Cava De' Tirreni (Sa), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune, e che da tale unione erano nati tre figli, (25.09.1999), (9.02.2007) e (9.02.2007), ed evidenziato Per_1 Per_2 Per_3 che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione personale con decreto n.
1186/2018 del 16.02.2018, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 2.05.2024 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
16.04.2024 nota scritta contenente una modifica delle condizioni di divorzio e il
19.03.2024 la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.

1.12.70 n.
898
, come modificata dalla L.

6.3.87 n. 74 e dall'art. 6
della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata),
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