Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/05/2024, n. 504
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 892 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa
DA
MM AN (C.F. [...]), nella qualità di titolare dell'omonima ditta (P.IVA 05001980878), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pistininzi, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
NI IO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Aiello, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 483/2019 emessa il 5.04.2019 e depositata il 10.04.2019 – vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 6.03.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato IO AZ conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme CR AM deducendo: di aver acquistato dall'omonima ditta del convenuto, nell'ottobre 2017, un “Kit RI KI + 5 cm” nuovo, da montare sulla propria autovettura KI Gran Vitara tg. CD146VD, per un importo di euro 472,13;
di averne riscontrato gravi vizi, consistenti nella difformità dell'accessorio, in quanto non era provvisto dei rialzi appositamente richiesti;
che la convenuta provvedeva a sostituire il prodotto, ma anche quest'ultimo al pari del primo risultava difforme, in quanto in questo caso era di una tipologia diversa da quella richiesta;
che anche il secondo Kit veniva
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sostituito con un terzo, che però risultava “rigenerato”;
che, contattata nuovamente la ditta convenuta, quest'ultima rifiutava ogni intervento ripristinatorio;
che oltre al pagamento del prezzo del kit, il AZ sosteneva, per ben tre volte, il costo dei lavori di montaggio e smontaggio, per una spesa pari ad euro 362,34;
che vane erano state le ricerche di una soluzione stragiudiziale della vicenda.
Chiedeva, pertanto, in via principale, l'accertamento dell'inadempimento con conseguente risoluzione del contratto di vendita in ragione del difetto di conformità del kit acquistato con condanna alla ripetizione della somma di euro 472,13, oltre al risarcimento delle spese sostenute per il montaggio e lo smontaggio del predetto accessorio per l'importo di euro
326,24, e comunque al risarcimento del danno cagionato, nella misura di euro 1.000,00;
in subordine, l'accertamento dell'inadempimento con conseguente riduzione del prezzo pagato e condanna del venditore alla restituzione di parte del prezzo pagato, oltre al pagamento delle spese sostenute per euro 326,24 e comunque la condanna al risarcimento del danno cagionato nella misura di euro 1.000,00, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva in primo grado AM CR.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale ammessa.
Con la sentenza appellata il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell'attore, condannando il resistente al risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, CR AM ha spiegato l'odierno gravame chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica dell'atto di citazione all'odierno appellante;
2) insufficiente motivazione;
3) inesistenza della prova del danno con conseguente illegittimità della sua liquidazione in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente grado di appello IO AZ eccependo, preliminarmente: 1)
l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c. 3 c.p.c.;
2) l'inammissibilità dell'appello ex art.
342 e 348 bis c.p.c.;
3) l'inammissibilità della documentazione depositata dall'appellante e domandando, nel merito, la reiezione del gravame per infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di impugnazione.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
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6.03.2024, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assorbita ogni questione preliminare, l'appello è infondato nel merito e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per aver il Giudice di pace omesso di rilevare la mancata notifica dell'atto di citazione in primo grado al convenuto.
In particolare, il Giudice impugnato avrebbe dovuto ritenere la nullità della notifica effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dall'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di
Posta Elettronica Certificata) e non nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli indirizzi
Elettronici), secondo l'orientamento espresso da Cass. civ. Sez. III, 08/02/2019, n. 3709 (cfr. pag. 5 atto di citazione in appello).
La doglianza è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, lo stesso appellante ha confermato che l'indirizzo mammanacristian2@legalmail.it, ove risulta essere stato indirizzato l'atto di citazione in primo grado, è inserito nell'elenco Re.G.Ind.E. (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
In ogni caso, come noto, la più recente giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che è del tutto valida la notificazione all'indirizzo PEC estratto dal registro INIPEC (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 03/02/2021, n. 2460 “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del
2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del
2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del
d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo
16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato
Re.G.Ind.E.”;
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 09/04/2019, n. 9893).
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A ciò si aggiunga che, per come comprova la ricevuta di avvenuta consegna in atti, l'atto di citazione in primo grado è stato effettivamente consegnato all'indirizzo mammanacristian2@legalmail.it ove, per come dedotto lo stesso appellante, quest'ultimo ha regolarmente ricevuto la notifica della sentenza impugnata e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 892 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6.03.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa
DA
MM AN (C.F. [...]), nella qualità di titolare dell'omonima ditta (P.IVA 05001980878), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pistininzi, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
NI IO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Aiello, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 483/2019 emessa il 5.04.2019 e depositata il 10.04.2019 – vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 6.03.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato IO AZ conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme CR AM deducendo: di aver acquistato dall'omonima ditta del convenuto, nell'ottobre 2017, un “Kit RI KI + 5 cm” nuovo, da montare sulla propria autovettura KI Gran Vitara tg. CD146VD, per un importo di euro 472,13;
di averne riscontrato gravi vizi, consistenti nella difformità dell'accessorio, in quanto non era provvisto dei rialzi appositamente richiesti;
che la convenuta provvedeva a sostituire il prodotto, ma anche quest'ultimo al pari del primo risultava difforme, in quanto in questo caso era di una tipologia diversa da quella richiesta;
che anche il secondo Kit veniva
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sostituito con un terzo, che però risultava “rigenerato”;
che, contattata nuovamente la ditta convenuta, quest'ultima rifiutava ogni intervento ripristinatorio;
che oltre al pagamento del prezzo del kit, il AZ sosteneva, per ben tre volte, il costo dei lavori di montaggio e smontaggio, per una spesa pari ad euro 362,34;
che vane erano state le ricerche di una soluzione stragiudiziale della vicenda.
Chiedeva, pertanto, in via principale, l'accertamento dell'inadempimento con conseguente risoluzione del contratto di vendita in ragione del difetto di conformità del kit acquistato con condanna alla ripetizione della somma di euro 472,13, oltre al risarcimento delle spese sostenute per il montaggio e lo smontaggio del predetto accessorio per l'importo di euro
326,24, e comunque al risarcimento del danno cagionato, nella misura di euro 1.000,00;
in subordine, l'accertamento dell'inadempimento con conseguente riduzione del prezzo pagato e condanna del venditore alla restituzione di parte del prezzo pagato, oltre al pagamento delle spese sostenute per euro 326,24 e comunque la condanna al risarcimento del danno cagionato nella misura di euro 1.000,00, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva in primo grado AM CR.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale ammessa.
Con la sentenza appellata il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell'attore, condannando il resistente al risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, CR AM ha spiegato l'odierno gravame chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica dell'atto di citazione all'odierno appellante;
2) insufficiente motivazione;
3) inesistenza della prova del danno con conseguente illegittimità della sua liquidazione in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente grado di appello IO AZ eccependo, preliminarmente: 1)
l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c. 3 c.p.c.;
2) l'inammissibilità dell'appello ex art.
342 e 348 bis c.p.c.;
3) l'inammissibilità della documentazione depositata dall'appellante e domandando, nel merito, la reiezione del gravame per infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di impugnazione.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
Pagina 2 di 10
6.03.2024, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assorbita ogni questione preliminare, l'appello è infondato nel merito e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per aver il Giudice di pace omesso di rilevare la mancata notifica dell'atto di citazione in primo grado al convenuto.
In particolare, il Giudice impugnato avrebbe dovuto ritenere la nullità della notifica effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dall'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di
Posta Elettronica Certificata) e non nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli indirizzi
Elettronici), secondo l'orientamento espresso da Cass. civ. Sez. III, 08/02/2019, n. 3709 (cfr. pag. 5 atto di citazione in appello).
La doglianza è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, lo stesso appellante ha confermato che l'indirizzo mammanacristian2@legalmail.it, ove risulta essere stato indirizzato l'atto di citazione in primo grado, è inserito nell'elenco Re.G.Ind.E. (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
In ogni caso, come noto, la più recente giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che è del tutto valida la notificazione all'indirizzo PEC estratto dal registro INIPEC (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 03/02/2021, n. 2460 “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del
2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del
2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del
d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo
16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato
Re.G.Ind.E.”;
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 09/04/2019, n. 9893).
Pagina 3 di 10
A ciò si aggiunga che, per come comprova la ricevuta di avvenuta consegna in atti, l'atto di citazione in primo grado è stato effettivamente consegnato all'indirizzo mammanacristian2@legalmail.it ove, per come dedotto lo stesso appellante, quest'ultimo ha regolarmente ricevuto la notifica della sentenza impugnata e
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