Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 244
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3018 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Rita Sabatini, giusta C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Soliani, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.7.2024 contenente
l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento presso la madre nella casa familiare, in comproprietà tra
i coniugi, sita a Zagarolo (RM) in Via Alessandro Manzoni n. 55 int. 2, che pertanto alla medesima viene assegnata. Le parti espressamente pattuiscono che la casa familiare viene assegnata ad uso esclusivo del minore e della
2 madre, con espresso divieto di dimora per soggetti diversi da questi ultimi, fatta eccezione per esigenze temporanee e contingenti collegate a motivi di salute o causa di forza maggiore.
4) Il padre terrà con sé il figlio nel week end a settimane alterne, dal sabato alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore 19:00, con la possibilità, previo accordo delle parti e consenso del minore, di estendere la permanenza dal venerdì