Trib. Taranto, sentenza 03/12/2024, n. 2885
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Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11499/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.12.2024, promossa da
, con l'avv. Ester Spada;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: licenziamento e crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 29.12.2023, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 29.12.2018 al 6.9.2022 quale pizzaiolo alle dipendenze di
, titolare di impresa individuale esercente la pizzeria “Pizza CP_1
fast” in Grottaglie, chiedeva dichiararsi nullo e inefficace il licenziamento
verbale intimatogli il 6.9.2022 e condannarsi il datore di lavoro al
pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità
dell'ultima retribuzione, ad una ulteriore indennità pari a quindici
1
mensilità dell'ultima retribuzione sostitutiva della reintegrazione, nonché
al pagamento di euro 125.864,70 a titolo di differenze retributive (o in
subordine di euro 327,72 a titolo di t.f.r.) e all'accertamento della
conseguente omissione contributiva.
Il convenuto rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la
presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa di licenziamento è fondata.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato che in data 6.9.2022 il
convenuto ha invitato l'istante – a fronte della sua richiesta di
regolarizzare il rapporto di lavoro – ad allontanarsi dai locali aziendali,
intimandogli di non farvi più ritorno: si veda in tal senso la deposizione del
teste , che ha riferito di essere stato presente di Testimone_1
persona nella detta occasione, in quanto anch'egli dipendente del
convenuto: tale deposizione non è stata peraltro smentita da alcun'altra di
segno opposto.
A norma dell'art. 2 co. 1 l.
4.3.2015 n. 23, al
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11499/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.12.2024, promossa da
, con l'avv. Ester Spada;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: licenziamento e crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 29.12.2023, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 29.12.2018 al 6.9.2022 quale pizzaiolo alle dipendenze di
, titolare di impresa individuale esercente la pizzeria “Pizza CP_1
fast” in Grottaglie, chiedeva dichiararsi nullo e inefficace il licenziamento
verbale intimatogli il 6.9.2022 e condannarsi il datore di lavoro al
pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità
dell'ultima retribuzione, ad una ulteriore indennità pari a quindici
1
mensilità dell'ultima retribuzione sostitutiva della reintegrazione, nonché
al pagamento di euro 125.864,70 a titolo di differenze retributive (o in
subordine di euro 327,72 a titolo di t.f.r.) e all'accertamento della
conseguente omissione contributiva.
Il convenuto rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la
presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa di licenziamento è fondata.
L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato che in data 6.9.2022 il
convenuto ha invitato l'istante – a fronte della sua richiesta di
regolarizzare il rapporto di lavoro – ad allontanarsi dai locali aziendali,
intimandogli di non farvi più ritorno: si veda in tal senso la deposizione del
teste , che ha riferito di essere stato presente di Testimone_1
persona nella detta occasione, in quanto anch'egli dipendente del
convenuto: tale deposizione non è stata peraltro smentita da alcun'altra di
segno opposto.
A norma dell'art. 2 co. 1 l.
4.3.2015 n. 23, al
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