Trib. Siena, sentenza 03/12/2024, n. 181

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 03/12/2024, n. 181
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 181
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 3924/2024 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Roberta Parigiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Montanini n. 5, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Enrico Cipriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via San Francesco d'Assisi n. 52, Pesaro
PARTE RICORRENTE
1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.


2. La IG.ra continuerà a vivere e risiedere nella casa familiare, ove Pt_1 ella cura altresì la propria attività lavorativa, quale mezzo di sostentamento per ella e per i figli.



3. I figli sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.

I figli dimoreranno dal padre e dalla madre a settimane alterne così da condividere con i genitori un tempo equivalente e paritario. Le festività, le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e nel rispetto dell'interesse dei minori.


4. Eventuali disaccordi nella gestione dei figli e nell'individuazione dei loro interessi, anche ai fini dell'affidamento condiviso paritario di cui al punto 3), verranno sciolti con la mediazione di un coordinatore genitoriale terzo, individuato congiuntamente dai genitori.



5. Atteso l'affidamento paritario tra la madre ed il padre, non saranno dovute somme per il mantenimento della prole, di cui si farà carico in via diretta ogni genitore, fatto
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