Trib. Mantova, sentenza 06/12/2024, n. 406

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 06/12/2024, n. 406
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 406
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3921/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI NICOLETTA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRESCIANI FRANCESCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova dichiari la separazione personale dei coniugi, SIg.ri e Parte_1 CP_1
, alle seguenti condizioni:
[...]
1) I coniugi vivranno separati e liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno opportuno, con accordo che ogni mutamento della stessa verrà comunicato all'altro allo scopo di tutelare le eSIenze dei figli minori;


2) I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente e residenza presso la madre, fissata in
Gonzaga (MN) str. Bondeno di Roncore n. 14 bis. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei minori, verranno assunte di comune accordo dagli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle questioni di gestione ordinaria, le decisioni verranno prese separatamente dal genitore presso il quale si trovano i minori;

3) Il padre terrà i figli , e con sé un giorno Per_1 Per_2 Per_3 infrasettimanale dall'uscita da scuola per riportarli dopo cena e, a settimane alterne, l'intera giornata di domenica dalle ore 9,30 per riportarli dopo cena. Il padre potrà vedere i figli tutte le mattine dal loro risveglio e potrà, in quella occasione, accompagnarli a scuola. Dall'inizio del prossimo anno scolastico e gradualmente i figli minori inizieranno a trascorrere con il padre, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno una settimana con il padre e una con la madre, nonché tre giorni per le vacanze di Pasqua con l'uno e l'altro genitore, con l'alternanza delle festività (nel senso che il genitore che terrà i minori a Natale e pasquetta avrà diritto a Pasqua e Santo Stefano l'anno successivo, salvo diverso accordo tra i coniugi). I genitori terranno i figli due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro un congruo periodo, nel rispetto delle eSIenze scolastiche dei minori e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Durante le vacanze trascorse fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile, comunicare il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie dei figli e di parlare con loro telefonicamente, almeno una volta al giorno;
In ogni caso
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