Trib. Ragusa, sentenza 26/02/2024, n. 348

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 26/02/2024, n. 348
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 348
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

N. 364/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M Pnti Presidente dott. C M Giudice dott. G G Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ), nato/a il 22/05/1982 a RAGUSA (RG), Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. C L, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato a Modica l'1.08.1979 (RG), difeso/a Controparte_1 C.F._2 dall'avv. DI PASQUALE GIOVANNI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio. Precisazioni congiunte.
Richiesto il parere del PM
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 216/2023 del 5.2.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La causa prosegue per le questioni sull'affidamento delle due figlie minorenni ( nata il Per_1
09.03.2010 e nata il 17.10.2015) e sulle questioni economiche. Per_2
All'udienza del 26.4.2023 le parti personalmente sono comparse davanti al giudice istruttore, fornendo i chiarimenti richiesti circa i rapporti con le figlie e le condizioni economiche:
“Viene liberamente sentita la quale adr: Parte_1
vivo a Modica in via Roma 148 B con le due figlie e rispettivamente di anni 13 e Per_1 Per_2
7;
frequentano la seconda media e la seconda elementare;
stanno bene in salute;
a scuola vanno bene, il rendimento è buono. La casa è in proprietà stiamo pagando entrambi il mutuo, io pago 250 euro mensili e lui 200 mensili;
sta pagando il mutuo anche a volte in ritardo;
in questo momento c'è l'assegnazione diretta dal datore di lavoro per € 400,00 al mese per il mantenimento delle


bambine;
per il pregresso c'è un pignoramento presso terzi con assegnazione di quote. Mio marito sta lavorando come operaio edile presso un'impresa di Vittoria. Mio marito il 9 marzo ha fatto gli auguri a mia figlia perché glielo ho ricordato io, infatti mi ha ringraziato;
non mi oppongo alle visite di mio marito con le figlie;
devo dire però che lui si fa sentire poco o niente dalle figlie;
vede le figlie ogni 15 giorni, le porta a casa della nonna;
pernotta il venerdì e il sabato con le bambine a casa di sua madre. Non le chiama per telefono, ha il suo telefono e me lo dice. Non so Per_1 quanto guadagna mio marito.
lcs
viene ora sentito il quale adr: Controparte_1
vivo a Modica a casa di mia madre, siamo solo io e mia madre, in via Emilia n. 4;
sto bene;
lavoro a Siracusa alle dipendenze di un'impresa edile di Vittoria;
da dieci anni lavoro a Siracusa, come piastrellista;
è capitato di lavorare anche in provincia di Ragusa, però prevalentemente lavoro a Siracusa;
guadagno circa € 1200 o 1300 al mese. Sto pagando il mantenimento per le figlie, ho le ricevute;
in passato ho avuto problemi a causa del Covid. Il mutuo per la casa parimenti lo sto pagando. Sento le figlie le chiamo telefonicamente. Sabato siamo stati insieme alla festa di san
G;
è vero che ho dimenticato il compleanno di mia figlia, è capitato;
però tengo alle mie figlie, voglio continuare a vederle e stare con loro. La grande ha il telefono, ho il suo numero che esibisco con numero finale …8020;
la piccola non ha ancora il telefono;
la grande va in seconda media, la piccola va in seconda elementare. Le mie figlie stanno con me di buon grado. È capitato che sono andato in qualche bar a prendere l'aperitivo e loro le patatine, mai le ho abbandonate o lasciate ad estranei. Andiamo al bar o al Family a Modica Alta. Capita che mangiamo CP_2 una pizza insieme o il gelato. Non ho mai fumato stupefacenti. Quando è avvenuta l'assegnazione diretta delle somme io qualche somma la stavo pagando, ma non € 400,00 al mese.
Lcs
Viene sentita nuovamente la ricorrente la quale adr: sono contenta che mio marito voglia vedere le bambine;
ogni tanto capita che la piccola dica che non vuole stare dalla nonna da sola e quindi preferisce stare con me però mai le bambine hanno rifiutato la compagnia del padre;
l'adolescente ovviamente comincia a volere essere sempre più autonoma. Il “ricreativo” è un bar vicino le scuole elementari frequentato da alcolisti e tossicodipendenti.
lcs
viene nuovamente sentito il quale adr: al “ricreativo” non mi soffermo con le Controparte_1 bambine, al massimo sarà successo per 10 minuti non le lascio mai sole lì, il tempo di prendere solo le patatine;
il “ricreativo” è il “bar capolinea”. Riconosco che è un posto che le bambine non devono frequentare perché vi passano anche alcolisti e tossicodipendenti, però io non le lascio mai da sole e mi impegno a frequentare altri posti con loro.
Lcs
A questo punto le parti chiedono rinvio per pc....”
Alla data dell'udienza predetta il , fino ad allora rimasto contumace, si costituisce con CP_1 memoria di pari data.
Nelle more della decisione è intervenuto accordo delle parti sui seguenti punti, di cui le parti medesime chiedono il recepimento in sentenza:
1) Affidare congiuntamente le figlie e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nella casa familiare di via Roma n. 148/B;

2) Disporre il diritto di visita delle figlie, concordemente alla volontà delle stesse e agli impegni scolastici, sportivi e ludici un pomeriggio a settimana il mercoledì dalle 18:00 alle 21:00 e i fine settimana alternati alla madre dal venerdì alle 18:00 alla domenica sera alle 21:30;
inoltre il
potrà tenerle con sé anche per le vacanze estive 10 giorni anche non consecutivi ad CP_1 agosto;
alternativamente alla madre, il Natale o il Capodanno per tre giorni consecutivi dal 24 al
26 dicembre o dal 31 al 2. Infine i genitori alterneranno di anno in anno la Pasqua ed il lunedì successivo e così il 25 aprile ed il 1° maggio;

3) Il sig. verserà alla sig.ra l'assegno di mantenimento in favore delle Controparte_1 Pt_1 figlie e nella misura di €. 400,00 ovvero €.200,00 ciascuna entro giorno 10 di Per_1 Per_2 ogni mese. L'assegno mensile è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale versamento avverrà mediante ai sensi dell'art. 156 comma 6 cc Ordinando al datore di lavoro del sig. sig. (c.f.: ) titolare Controparte_1 Parte_2 C.F._3 dell'omonima impresa edile con sede in Vittoria in via G.B. Iacono n.134 (p.IVA ) il P.IVA_1 pagamento diretto in favore della sig.ra degli assegni posti a carico del Parte_1 dipendente detraendoli dalla dovuta retribuzione;

4) Il sig. presta sin d'ora il consenso per il versamento dell'Assegno Unico Controparte_1
Familiare stabilito per le figlie nella misura del 100% in favore della Pt_1
5) Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per le esigenze delle figlie preventivamente concordate;

6) Le parti prestano sin da adesso reciproco consenso all'eventuale rilascio del passaporto da parte della competente Autorità amministrativa anche per le figlie e ;
Per_1 Per_2
7) Il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra la propria quota di ½ della casa CP_1 Pt_1 coniugale sita in Modica nella via Roma n.148/b censita al NCEU del Comune di Modica al foglio
171, part.lla 919 sub.22, cat. A/2 piano 3 e foglio 171 Part.lla 919 sub.6 cat.C/6 PT;

8) La sig.ra corrisponderà a fronte della cessione della quota di ½ della casa coniugale Pt_1 la somma di €.18.500,00 al sig. mediante assegno circolare alla stipula del rogito notarile CP_1 che sarà fissato entro 60 giorni dall'emissione della sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Tale somma è da intendersi (come da accordi intercorsi): al netto delle spese straordinarie dovute dal alla sig.ra per le figlie (di €.1.500,00 spese del dentista, CP_1 Pt_1
€.1000,00 spese del doposcuola, €. 300 spese per i libri di testo, €.500,00 per le attività sportive,
€.2963,16 residuo pignoramento presso terzi ed €. 800,00 assegni di mantenimento non corrisposti);
al netto delle rate del mutuo pagate esclusivamente dalla sig.ra in parte Pt_1 quale somma di ristoro per la cessione della propria quota della casa coniugale. La sig.ra Pt_1 quindi rinuncia espressamente alle somme di cui sopra e per le somme residue concernenti il pignoramento presso terzi darà tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Il trasferimento della quota dell'immobile da parte del sig. avverrà con accollo del residuo mutuo CP_1 fondiario cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare presso la Organizzazione_1
con estromissione del sig. dall'esistente cointestazione. Tale estromissione
[...] CP_1 potrà avvenire esclusivamente dopo la stipula del rogito notarile, e pertanto la sigra. si Pt_1
obbliga ad avviare la pratica bancaria entro 20 giorni successivi. In ogni caso le rate del mutuo saranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
9) La sig.ra si farà carico delle spese del rogito notarile, e delle utenze e dei tributi Pt_1 afferenti la casa coniugale alla stessa intestati;

10) l'avvenuto accordo sul trasferimento immobiliare è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione consensuale della crisi coniugale;

11) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in loro favore, e dichiarano altresì di non avere altri immobili in comune e di aver già provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato;

12) Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo e le parti hanno insistito, richiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordate;
l'accordo delle parti può essere recepito, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili e coerente con le risultanze degli atti di causa, vale a dire i provvedimenti presidenziali provvisori ed il verbale di audizione delle parti del 26.4.2023;
degli accordi economici collaterali (ad esempio l'obbligo del trasferimento immobiliare) il Collegio non può che limitarsi a prenderne atto, così come dell'accordo in punto di versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro, che non viene ripetuto in dispositivo, poiché già la sentenza è titolo esecutivo a tal fine anche nei confronti del terzo, ex art. 8 commi 3 e 4 della legge n. 898 del 1970.
Le spese di lite vanno integralmente compensate come da accordo delle parti.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi