Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 632

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 632
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 632
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2966/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUCARELLI LARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;

- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;

- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 7/04/2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 914/2021;

- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;

- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la
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separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.

1.12.1970 n.
898);

- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Articolo 1 (Mutuo rispetto;
dimora abituale del figlio presso il padre;
nulla osta reciproco a passaporto e carta d'identità internazionale)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il figlio è maggiorenne. Il Per_1
padre, presso la cui dimora risiede e risiederà il figlio, provvederà integralmente al suo mantenimento.
Il figlio vive con il padre presso l'abitazione sita in Medolla (MO) Via Dei Caduti n. 36 e Per_1
non è del tutto autonomo economicamente. I coniugi si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità valida per l'espatrio.
Articolo 2 (Concorso al mantenimento del figlio, spese straordinarie relative al figlio)
Il sig. assume l'impegno di provvedere integralmente, a propria cura e spese, al figlio Parte_2
, sia per il mantenimento ordinario (abbigliamento
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