Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2822

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2822
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2822
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale” iscritta al n. R.g.
4798/2023 promossa da:

nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Onofrio De Vita ed elettivamente C.F._1
domiciliata come in atti
RICORRENTE

CONTRO

, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ricciardi ed elettivamente C.F._2
domiciliato come in atti

pagina 1 di 10 RESISTENTE
CON L'INTERVENTO

del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia
INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 2 dicembre
2024, note da intendersi integralmente richiamate. Il Pubblico Ministero in sede ha espresso il parere di competenza, con nota del 13 ottobre 2023.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023 la ricorrente, premesso: di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente e che dalla unione sono nate le figlie Persona_1
(11.02.1999) ed (23.03.2000);
che il rapporto di coniugio è venuto meno, sì Per_2
rendendo impossibile la convivenza, oltre all'avere il resistente violato il dovere di assistenza morale e materiale, come nascente dal matrimonio;
il non contribuisce ai bisogni CP_1
economici della famiglia;
le figlie, pur avendo affrontato un brillante corso di studi, hanno iniziato a lavorare presso l'azienda USL di Reggio Emilia, ma non in via definitiva, oltre al fatto che esse vivono in altra città ed è sulla ricorrente che ricade l'onere di mantenerle;
il primo piano della casa familiare era di proprietà del resistente ed a seguito di importanti lavori di ristrutturazione, il nucleo si è trasferito nei due piani superiori;
il conto corrente, sebbene cointestato, è utilizzato dal solo resistente che, peraltro, non ottempera all'obbligo di pagare la sua quota parte del rateo del mutuo;
ella guadagna circa 800,00 euro mensili ed ha comunque sempre provveduto alla gestione della casa familiare;
è comproprietaria, con il marito, di alcuni cespiti immobiliari;
il resistente percepisce una pensione di circa 900,00 euro mensili ed il pagamento dei contributi AGEA sui terreni in comproprietà con la moglie, oltre ad essere proprietario di altri immobili;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti
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conclusioni: “CHIEDE Alla S.V. Ill.ma Voglia, designato il Giudice Relatore, fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi affinché sia pronunciata la separazione del predetto matrimonio celebrato in San Giovanni OT in data 06.05.1998, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni OT di trascrivere la pronuncia, e ciò in accoglimento delle seguenti conclusioni CONCLUSIONI Preliminarmente:

1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.

2. disporre

l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vivrà unitamente alle figlie Parte_1
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;

3. porre a carico del sig.

, quale contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile CP_1 dell'importo di euro € 400,00, (€ 200,00 per figlia), somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto sul c/c della IG.ra
[...]
da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Nel merito:

1. Pronunciare la Parte_1

separazione dei predetti coniugi dal matrimonio contratto il 06.05.1998 ordinandone
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Giovanni OT;

2. assegnare la casa coniugale alla IG.ra che vivrà unitamente alle figlie Parte_1

maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;

3. porre a carico del sig. CP_1

l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro € 400,00, (€ 200,00 per figlia)
[...]
a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto sul c/c della IG.ra da rivalutarsi secondo gli indici Parte_1
ISTAT;

4. condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 dell'importo di € 1.420,00 costituente il 50% delle spese affrontate per le figlie e relative alla locazione delle stanze nell'immobile sito a Reggio Emilia in via Wybiki, 24;

5. condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra per l'importo CP_1 Parte_1

corrispondente al 50% del contributo che l'AGEA accredita nel conto cointestato e relativi ai terreni in comproprietà;

6. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”
.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio il resistente, deducendo quanto segue: essendo ormai le figlie economicamente indipendenti, non v'è spazio per il
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riconoscimento, in loro favore, dell'assegno di mantenimento, né per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
le domande di restituzione delle somme, come svolte dalla ricorrente, sono infondate oltre che inammissibili;
la crisi coniugale è stata determinata dai comportamenti della moglie, che cerca di ottenere indebiti vantaggi in suo danno, tralasciando la grave invalidità nella quale egli versa;
quanto alla domanda di restituzione delle somme, oltre ad essere inammissibile, presenta la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente;
la vita matrimoniale è stata serena ed egli si è sempre occupato dei bisogni della sua famiglia;
attualmente, per ragioni di salute, non gli è possibile svolgere attività lavorativa, risultando titolare di una pensione, mentre la ricorrente svolge attività lavorativa per un'azienda impegnata presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, con introiti mensili di entità superiore a quelli del marito;
pur percependo un proprio autonomo reddito, la ricorrente non ha mai impiegato le proprie sostanze nell'ambito
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