Trib. Catania, sentenza 18/12/2024, n. 5692

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 18/12/2024, n. 5692
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5692
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
4 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7410/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
ON CR SA, rappresento e difeso dall'avv. Giuseppe Marzano, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;



- Ricorrente -


CONTRO
l'I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;

- Resistente -
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 12.08.2022, il ricorrente in epigrafe indicato – impugnando
i provvedimenti con cui l'INPS, previo disconoscimento del suo rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze della società ON AE & C. s.a.s., aveva cancellato le giornate di lavoro agricolo relativamente agli anni compresi tra il 2016 e il 2021 dagli elenchi del Comune di residenza, e avverso i provvedimenti con cui l'Istituto gli aveva comunicato il carattere indebito della indennità di disoccupazione erogata negli anni compresi tra il 2016 e il 2020 e aveva respinto la domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata nel marzo del 2022 in relazione all'anno 2021 – ha agito in giudizio chiedendo al
Giudice adito di: accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura
subordinata quale operaio agricolo OTD, intercorso con la società, ON AE & C sas, con relativo inquadramento previdenziale, per gli anni e periodi meglio descritti in ricorso;
in conseguenza, e per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto alla (re) iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Paternò, per i periodi ed anni meglio descritti in ricorso, illegittimamente annullati;
per lo effetto, condannare l'INPS ai necessari adempimenti di legge per la (re)iscrizione del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e periodi dedotti in ricorso;
per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto al pieno riconoscimento contributivo-previdenziale assicurativo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornale lavorate e diritto a trattenere le prestazioni già erogate in suo favore
(disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia) per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
e 2021, annullando e/o ritenendo nulli e/o privi di efficacia i provvedimenti amministrativi di riesame e reiezione;
nella sussistenza dei presupposti di legge (relativi al biennio 2020/2021), ossia iscrizione negli elenchi e minimo di 102 giornate lavorate, stante la domanda amministrativa tempestivamente presentata il 15/3/2022, condannare l'INPS al pagamento in suo favore delle somme spettanti a titolo di DS agricola e trattamenti di famiglia (competenza anno 2021), in relazione alle giornate lavorate;
in via subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi in cui venisse accertato che l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole ai sensi del citato art. 6, legge n. 92/1979, come modificato dal D.Lgs. n. 173/ 1998, accertare in ogni caso la natura subordinata del rapporto di lavoro, con conseguente aggiornamento della posizione assicurativa quale dipendente privato non agricolo, in relazione attività del datore di lavoro, con richiesta di compensazione delle somme medio tempore percepite a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state erogate (ad es. indennità di disoccupazione), con quelle spettanti dalla richiesta di trasformazione delle domande di disoccupazione agricola in NASpI, giusta domanda amministrativa che si riserva di presentare nei termini di legge nel corso del presente giudizio
e senza che ciò rappresenti acquiescenza o rinuncia alla spiegata azione giudiziale;
accertare
e dichiarare ove sussistente la irretroattività del disconoscimento in ragione del diverso inquadramento aziendale;
con espressa riserva di agire per la condanna alla ripetizione delle somme trattenute dall'INPS in ragione degli impugnati provvedimenti, ove medio tempore trattenute.
A fondamento delle spiegate domande, il ricorrente ha esposto: di essere socio accomandante nella società ON AE & C. s.a.s.;
che la quota di partecipazione di esso ricorrente, come quella degli altri soci accomandanti (ON AN, ON IO AN e
RD UC), era inferiore a quella del socio accomandatario, ON AE, cui era rimessa la completa gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ogni potere di rappresentanza legale di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, senza limiti ed eccezioni;
che l'oggetto della società era il commercio di agrumi e prodotti ortofrutticoli nonché la raccolta, lavorazione, trasformazione, cernita ed imballaggio degli agrumi e dei prodotti ortofrutticoli;
che la società ON AE & C. s.a.s. era una seria e affermata realtà imprenditoriale sin dalla costituzione risalente al 1991 e, contraddistinguendosi per la commercializzazione di prodotti agrumicoli previo acquisto e raccolta del frutto pendente dai più importanti produttori locali, si avvaleva di operai agricoli stagionali sia per l'attività propriamente di raccolta che per quella di lavorazione nei magazzini, contesto, quest'ultimo, nel quale si inseriva da sempre la propria prestazione lavorativa di tipo esclusivamente subordinato e stagionale sin dal 1992.
Ha poi osservato che la veste di socio accomandante era compatibile con quella di lavoratore subordinato della società, purché l'attività avvenisse sotto la direzione dei soci accomandatari
e ciò era quanto esattamente avvenuto nella fattispecie in esame, essendo stato sottoposto al potere direttivo e di controllo dell'amministratore ON AE ed essendo state le proprie prestazioni lavorative connotate da onerosità.
Ha dedotto come non ostasse alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato l'essere il figlio del socio accomandatario, con il quale comunque non conviveva, avendo esso ricorrente un nucleo familiare distinto ed autonomo. Rimarcava come la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare fosse superabile attraverso la prova degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali l'assoggettamento al potere direttivo e organizzativo altrui, come pure attraverso la valorizzazione di indici, quali
l'osservanza di un predeterminato orario di lavoro e di specifiche modalità e forma della retribuzione;
l'inserimento del lavoratore in una struttura gerarchica e organizzata;
l'assenza del rischio di impresa in capo al lavoratore.
Ha evidenziato che l'articolazione aziendale, che contava quasi 60 dipendenti (tra impiegati amministrativi e stagionali agricoli), la concreta ed oggettiva modalità, natura e tipologia di svolgimento della prestazione lavorativa resa da esso ricorrente, l'effettivo esercizio del potere direttivo e gerarchico del socio accomandatario nei suoi riguardi e l'onerosità della prestazione dovevano far ritenere il carattere subordinato del rapporto di lavoro che i funzionari ispettivi avevano invece disconosciuto con il verbale unico di accertamento e notificazione del 28 ottobre 2021 n. 2021007747 e n. 2021004442.
Precisando che non si verteva in tema di disconoscimento di rapporto di lavoro in agricoltura in ragione delle note ipotesi di aziende inesistenti, ditte agricole fantasma, cooperative senza terra, rapporti di lavoro fittizi, esuberi di manodopera in ragione della tabelle di ettaro coltura
(tant'è che erano risultate regolari, con nessun addebito sotto il profilo dell'inquadramento e della regolarità contributiva, le posizioni di tutti gli altri operai agricoli stagionali, circa 50, addetti alla raccolta degli agrumi e alle attività di cernita, pulitura ed imballaggio svolte all'interno del magazzino), ma che si discuteva dell'erroneo inquadramento che gli ispettori dell'Istituto previdenziale avevano ritenuto di compiere delle proprie prestazioni lavorative, ha poi lamentato che questi avessero fatto proprio il convincimento secondo cui non esisteva un regolare rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto i funzionari ispettivi avevano ritenuto che non fosse emersa alcuna prova della subordinazione, ma che si fosse in presenza di una concreta attività di apporto lavorativo rientrante nell'ambito della collaborazione familiare, avendo esso ricorrente svolto mansioni incompatibili con la subordinazione per essere dotato di una evidente autonomia gestionale. Così ricostruito in sede ispettiva il quadro fattuale, l'INPS lo aveva iscritto presso la gestione commercianti quale collaboratore familiare del padre con decorrenza dal 1° luglio 2016.
Ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto in sede ispettiva, i molteplici rapporti lavorativi, di natura stagionale e a tempo determinato, intercorsi con la menzionata società si erano svolti conformemente ai principi propri e con le modalità e caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, mentre le conclusioni cui erano giunti gli ispettori si fondavano su presunte dichiarazioni rese dai dipendenti interrogati che avevano individuato esso ricorrente
e i suoi due fratelli come propri datori di lavoro. Osservava come fosse generico il detto assunto, mancando, nel verbale, la individuazione di comportamenti e fatti che avrebbero dovuto far concludere nel senso che esso ricorrente fosse stato il datore di lavoro dei soggetti interrogati. Evidenziava, altresì, che dall'accertamento non era dato riscontrare il motivo secondo cui le prestazioni da esso ricorrente rese fossero incompatibili con il lavoro subordinato, non incidendo su tale connotazione il fatto che egli, che lavorava all'interno del magazzino nella linea di lavorazione degli agrumi, nell'ambito della fase del carico materiale sui mezzi adibiti al trasporto per la vendita, si occupasse della selezione dei carichi, i quali, anche se uguali, a seconda dei destinatari acquirenti, potevano avere prezzi differenti, comunque stabiliti dal socio accomandatario cui esclusivamente competeva la programmazione dei prezzi intesa come scelta commerciale, ciò che non implicava alcuna autonomia gestionale da parte sua.
Né l'avere occasionalmente effettuato, solo quando dovevano avvenire on line, i pagamenti della società già predisposti dagli impiegati amministrativi perché il socio accomandatario preferiva, volendo celare agli impiegati le proprie disponibilità finanziarie, che fosse esso ricorrente ad occuparsene, poteva rilevare ai fini della esclusione della subordinazione.
In definitiva, ha asserito che egli svolgeva le stesse attività degli altri operai stagionali ed era sottoposto al vincolo di soggezione e al potere direttivo del rappresentante legale, con la conseguenza che doveva trovare applicazione l'inquadramento previdenziale corrispondente.
Dando ulteriormente conto delle concrete modalità dell'attività lavorativa svolta e della esistenza anche degli indici sintomatici della subordinazione, ha chiesto, in definitiva, accogliersi le conclusioni sopra riportate.

1.1. Instauratosi il contraddittorio, l'INPS si è regolarmente costituito in giudizio con memoria difensiva depositata in data 20.01.2023, eccependo preliminarmente
l'inammissibilità del ricorso per essere la parte ricorrente decaduta dall'azione giudiziale ai sensi dell'articolo 22 del D.L. n. 7/1970 e, nel merito, rappresentando che grava sul ricorrente
l'onere di provare l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinati disconosciuti e che, nella specie, si è in presenza di un'azienda a conduzione familiare, in cui l'apporto lavorativo del collaboratore/parente non può essere qualificato come lavoro subordinato, dovendo viceversa essere ricondotto alla schema del lavoro autonomo, con conseguente obbligo assicurativo del ricorrente di iscrizione alla Gestione commercianti, in qualità di collaboratore del padre,
ON AE.

1.2. La causa è stata istruita oralmente mediante l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente. Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 04.12.2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.

2. Oggetto del giudizio è la verifica della
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