Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 385
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2373/2024 promosso da:
( ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Taranto (TA), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Frezzotti;
e
, nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Frezzotti.
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede,
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI
“1) I ricorrenti sono tenuti al mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne Per_1 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. All'uopo, il IG. Parte_1 verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il ma
[...] Parte_2 del figlio fino all'indipendenza economica, la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) Per_1 mensili a di bonifico bancario. Tale versamento avrà luogo entro il 15 di ogni mese
- 1 - e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Tutte le spese straordinarie che risulteranno necessarie, secondo quanto indicato dal protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore, documentate fiscalmente e, comunque preventivamente concordate tra i genitori se superiori ad € 100,00=, restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
2) Poiché i coniugi sono muniti di proprio reddito, tenuto conto delle loro condizioni e delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2373/2024 promosso da:
( ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Taranto (TA), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Frezzotti;
e
, nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Frezzotti.
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede,
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI
“1) I ricorrenti sono tenuti al mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne Per_1 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. All'uopo, il IG. Parte_1 verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il ma
[...] Parte_2 del figlio fino all'indipendenza economica, la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) Per_1 mensili a di bonifico bancario. Tale versamento avrà luogo entro il 15 di ogni mese
- 1 - e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Tutte le spese straordinarie che risulteranno necessarie, secondo quanto indicato dal protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore, documentate fiscalmente e, comunque preventivamente concordate tra i genitori se superiori ad € 100,00=, restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
2) Poiché i coniugi sono muniti di proprio reddito, tenuto conto delle loro condizioni e delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi