Trib. Palermo, sentenza 07/11/2024, n. 5361
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa A L P Giudice dr. M G G (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5874 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in TUNISIA in data 10/04/2000 (difeso dall'Avv. GANCI Parte_1
GIUSEPPINA);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 16/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 09/05/2024, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del
[...]
25/11/2023, notificato all'interessato in data 02/05/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 03/01/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nel maggio CP_1
2020 unitamente alla propria famiglia;
di svolgere attività lavorativa dall' 08/06/2022
a tempo indeterminato con la qualifica di cameriere di ristorante presso F.lli
Sammartino Snc di Sammartino Pietro in Giardina Gallotti (Ag);
di aver frequentato in Italia il corso di alfabetizzazione di primo e secondo livello;
di non poter rientrare nel suo Paese in quanto non avrebbe alcun riferimento né parentale né amicale, essendo tutta la sua famiglia emigrata in Italia.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 28/10/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Con note del 16/10/2024 il procuratore del ricorrente ha chiesto disporsi l'audizione dello stesso, ritenuta superflua alla luce della documentazione prodotta.
5. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa A L P Giudice dr. M G G (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5874 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in TUNISIA in data 10/04/2000 (difeso dall'Avv. GANCI Parte_1
GIUSEPPINA);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 16/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 09/05/2024, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del
[...]
25/11/2023, notificato all'interessato in data 02/05/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 03/01/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia nel maggio CP_1
2020 unitamente alla propria famiglia;
di svolgere attività lavorativa dall' 08/06/2022
a tempo indeterminato con la qualifica di cameriere di ristorante presso F.lli
Sammartino Snc di Sammartino Pietro in Giardina Gallotti (Ag);
di aver frequentato in Italia il corso di alfabetizzazione di primo e secondo livello;
di non poter rientrare nel suo Paese in quanto non avrebbe alcun riferimento né parentale né amicale, essendo tutta la sua famiglia emigrata in Italia.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 28/10/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Con note del 16/10/2024 il procuratore del ricorrente ha chiesto disporsi l'audizione dello stesso, ritenuta superflua alla luce della documentazione prodotta.
5. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data
22
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi