Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2024, n. 1430
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Testo completo
N. R.G. 4049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito
di note ex art. 127 – ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4049/2023 R.G.
Promossa da
CH SA, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. [...]),
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Bastiano Poddesu,
preso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e
Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2023 SA CH ha convenuto in giudizio l'INPS
dinanzi a questo Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e
pagina 1 di 14 determinare che l'INPS ha fornito a SA CH e al suo datore di lavoro una erronea
indicazione della sua posizione contributiva tale da indurlo a dimettersi dal posto di lavoro
determinando in lui la scelta di rassegnare le dimissioni, scelta che il lavoratore non avrebbe
mai effettuato se l'INPS a lui e al suo datore di lavoro avesse comunicato una posizione
contributiva difforme da quella allora dichiarata.
Accertare e determinare che il danno subito da SA CH della sospensione e revoca
della pensione a lui erogata dal 01/01/2017 con il sistema retributivo è da attribuire
esclusivamente all'inadempimento dell'obbligo legale gravante su INPS, Ente previdenziale, su
cui ricade l'obbligazione di indagare e certificare le esatte situazioni contributive.
Accertare e determinare che il danno subito da SA CH consiste in: perdita della
pensione retributiva pari a euro 79.069,46 annui così come a lui concessa dal 01/01/2017 oltre
le successive maggiorazioni ex legge sulla stessa categoria di pensione dal febbraio 2020 al
giorno in cui verrà a lui riassegnata a titolo di danno cagionato da INPS;
perdita di euro
16.265,10 derivante dalla somma trattenuta dal secondo e terzo rateo di TFS;
perdita di euro
38.787,38 derivante dal mancato pagamento degli arretrati della pensione netta quota 100 dal
09/2020 al 03/2021;
perdita di euro 41.308,80 derivante dalla somma trattenuta dai ratei della
pensione quota cento da aprile 2021 a dicembre 2023 oltre quelle trattenute in data successiva.
A definizione della controversia: a) Condannare INPS a corrispondere a SA CH, a
titolo di danno, la pensione retributiva a lui concessa da INPS dal 01/01/2017 con i relativi
aumenti ex legge maturati e maturandi dal febbraio 2020 al giorno in cui verrà a lui riassegnata
maggiorata di rivalutazione e interessi;
b) Condannare INPS a restituire a SA CH euro
96.361,28 maggiorata delle ulteriori trattenute che l'Ente previdenziale dovesse effettuare in
forza della stessa causa oltre interessi e rivalutazione sulle stesse somme a lui indebitamente
trattenute perché inesigibili.
Con vittoria di spese e competenze legali oltre oneri di legge”.
pagina 2 di 14
A fondamento delle proprie domande ha esposto i seguenti fatti.
Nel 1994 il ricorrente si era recato presso il CAF di Villacidro per chiedere, tramite il
delegato autorizzato dall'INPS, di presentare domanda di ricongiunzione di un suo periodo lavorativo, e all'uopo aveva consegnato al CAF la documentazione in suo possesso, attestante il
periodo lavorativo.
In conseguenza di questa richiesta, il CAF di Villacidro aveva presentato all'INPS la domanda mediante la quale era stata richiesta ricongiunzione dall'A.G.O. in altra gestione
pensionistica ex art. 2 L 29/1979.
L'INPS, mediante comunicazione del 12.2.2016, aveva trasmesso il prospetto dei contributi
versati o accreditati in favore del ricorrente dal 1.6.1968 al 31.8.1972 e dal 13.4.1973 al
15.11.1975 per complessive n. 207 settimane contributive, riconoscendo il diritto dell'istante alla
ricongiunzione richiesta, e ponendo a suo carico la somma di euro 5.854,96 a titolo di maggiori
contributi, oltre alla somma di euro 318,17 a titolo di interessi per il ritardato pagamento dei
maggiori contributi.
Il ricorrente aveva quindi provveduto al pagamento delle predette somme.
Pertanto, in data 15.2.2016, mediante domanda inoltrata attraverso il patronato INCA di
Villacidro, il ricorrente aveva presentato all'INPS domanda per la pensione ordinaria di anzianità.
Con protocollo PG/2016/0033136 del 10.10.2016 la A.S.L. di Sanluri, datore di lavoro del
ricorrente, aveva comunicato che con decorrenza dal 1.1.2017 egli sarebbe stato collocato in
pensione anticipata, e, contestualmente, aveva trasmesso all'INPS copia della relativa
determinazione e il Mod 350/P per la liquidazione del T.F.S..
In conseguenza di tale comunicazione, il ricorrente aveva presentato le proprie dimissioni
dalla A.S.L. di Sanluri a decorrere dal 1.1.2017.
Mediante protocollo A.S.L. n. NP/2016/0002920 del 30.5.2016 a firma del Commissario
Straordinario, la A.S.L. aveva accolto le dimissioni e, contestualmente, aveva avvisato il
pagina 3 di 14
ricorrente che ai sensi dell'art. 53 comma 16 del D Lgs 165/2001, a causa degli incarichi da lui
svolti, gli era inibita la ricezione di incarichi concorrenziali con la pubblica amministrazione.
L'INPS, visti i documenti allegati alla pratica ed accertati i presupposti di legge per
l'accettazione della domanda di pensione, con protocollo n. 1700.03/04/17.0091396 del 3.4.2017
aveva comunicato il conferimento della pensione, liquidata in favore del ricorrente a decorrere
dal 1.1.2017, con il sistema retributivo.
A distanza di tre anni dall'erogazione del trattamento pensionistico, mediante nota prot. n.
410692 del 23.12.2019 l'INPS aveva comunicato al ricorrente la sospensione della sua pensione
in via cautelativa, adducendo delle anomalie sulla posizione assicurativa relativa al periodo dal
13.4.1973 al 15.11.1975, senza tuttavia comunicare i motivi della sospensione e senza addurre
alcuna responsabilità in capo al ricorrente in ordine ai fatti che avevano condotto alla sospensione
dell'erogazione.
Nella stessa comunicazione era stato richiesto al ricorrente di presentare una serie di
documenti di cui nessun dipendente poteva essere in possesso.
In data 23.6.2020 l'INPS aveva quindi comunicato al ricorrente la revoca della pensione.
Tale comunicazione non si fondava su un provvedimento giudiziario, né in essa veniva
riconosciuta o semplicemente menzionata alcuna responsabilità colposa o dolosa attribuibile al
ricorrente.
Vane erano state le richieste di riesame della decisione adottata, così come senza riscontro
era rimasta la richiesta di accesso agli atti.
Il ricorrente ha inoltre allegato che la A.S.L. di Sanluri, suo datore di lavoro, nel corso degli
anni aveva accantonato il T.F.S. a lui dovuto e che la stessa A.S.L. aveva versato all'INPS le
somme accantonate affinché, ex lege, venissero corrisposte al ricorrente in tre rate annuali.
L'INPS aveva corrisposto solo la prima rata nel gennaio del 2019.
pagina 4 di 14
Ritenendo di dover recuperare quanto corrisposto per la pensione poi revocata, per la
complessiva somma di euro 112.795,60, nel gennaio 2020 l'INPS aveva applicato sulla seconda
rata del T.F.S. una trattenuta di 1/5, pari a euro 8.632,55, e, nel gennaio 2021, aveva applicato
sulla terza rata del T.F.S. una trattenuta di 1/5, pari a euro 7.632,55.
Il ricorrente ha quindi allegato che nel settembre 2020 aveva presentato domanda (n.
2030866600027) per il riconoscimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito
di note ex art. 127 – ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4049/2023 R.G.
Promossa da
CH SA, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. [...]),
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Bastiano Poddesu,
preso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e
Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2023 SA CH ha convenuto in giudizio l'INPS
dinanzi a questo Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e
pagina 1 di 14 determinare che l'INPS ha fornito a SA CH e al suo datore di lavoro una erronea
indicazione della sua posizione contributiva tale da indurlo a dimettersi dal posto di lavoro
determinando in lui la scelta di rassegnare le dimissioni, scelta che il lavoratore non avrebbe
mai effettuato se l'INPS a lui e al suo datore di lavoro avesse comunicato una posizione
contributiva difforme da quella allora dichiarata.
Accertare e determinare che il danno subito da SA CH della sospensione e revoca
della pensione a lui erogata dal 01/01/2017 con il sistema retributivo è da attribuire
esclusivamente all'inadempimento dell'obbligo legale gravante su INPS, Ente previdenziale, su
cui ricade l'obbligazione di indagare e certificare le esatte situazioni contributive.
Accertare e determinare che il danno subito da SA CH consiste in: perdita della
pensione retributiva pari a euro 79.069,46 annui così come a lui concessa dal 01/01/2017 oltre
le successive maggiorazioni ex legge sulla stessa categoria di pensione dal febbraio 2020 al
giorno in cui verrà a lui riassegnata a titolo di danno cagionato da INPS;
perdita di euro
16.265,10 derivante dalla somma trattenuta dal secondo e terzo rateo di TFS;
perdita di euro
38.787,38 derivante dal mancato pagamento degli arretrati della pensione netta quota 100 dal
09/2020 al 03/2021;
perdita di euro 41.308,80 derivante dalla somma trattenuta dai ratei della
pensione quota cento da aprile 2021 a dicembre 2023 oltre quelle trattenute in data successiva.
A definizione della controversia: a) Condannare INPS a corrispondere a SA CH, a
titolo di danno, la pensione retributiva a lui concessa da INPS dal 01/01/2017 con i relativi
aumenti ex legge maturati e maturandi dal febbraio 2020 al giorno in cui verrà a lui riassegnata
maggiorata di rivalutazione e interessi;
b) Condannare INPS a restituire a SA CH euro
96.361,28 maggiorata delle ulteriori trattenute che l'Ente previdenziale dovesse effettuare in
forza della stessa causa oltre interessi e rivalutazione sulle stesse somme a lui indebitamente
trattenute perché inesigibili.
Con vittoria di spese e competenze legali oltre oneri di legge”.
pagina 2 di 14
A fondamento delle proprie domande ha esposto i seguenti fatti.
Nel 1994 il ricorrente si era recato presso il CAF di Villacidro per chiedere, tramite il
delegato autorizzato dall'INPS, di presentare domanda di ricongiunzione di un suo periodo lavorativo, e all'uopo aveva consegnato al CAF la documentazione in suo possesso, attestante il
periodo lavorativo.
In conseguenza di questa richiesta, il CAF di Villacidro aveva presentato all'INPS la domanda mediante la quale era stata richiesta ricongiunzione dall'A.G.O. in altra gestione
pensionistica ex art. 2 L 29/1979.
L'INPS, mediante comunicazione del 12.2.2016, aveva trasmesso il prospetto dei contributi
versati o accreditati in favore del ricorrente dal 1.6.1968 al 31.8.1972 e dal 13.4.1973 al
15.11.1975 per complessive n. 207 settimane contributive, riconoscendo il diritto dell'istante alla
ricongiunzione richiesta, e ponendo a suo carico la somma di euro 5.854,96 a titolo di maggiori
contributi, oltre alla somma di euro 318,17 a titolo di interessi per il ritardato pagamento dei
maggiori contributi.
Il ricorrente aveva quindi provveduto al pagamento delle predette somme.
Pertanto, in data 15.2.2016, mediante domanda inoltrata attraverso il patronato INCA di
Villacidro, il ricorrente aveva presentato all'INPS domanda per la pensione ordinaria di anzianità.
Con protocollo PG/2016/0033136 del 10.10.2016 la A.S.L. di Sanluri, datore di lavoro del
ricorrente, aveva comunicato che con decorrenza dal 1.1.2017 egli sarebbe stato collocato in
pensione anticipata, e, contestualmente, aveva trasmesso all'INPS copia della relativa
determinazione e il Mod 350/P per la liquidazione del T.F.S..
In conseguenza di tale comunicazione, il ricorrente aveva presentato le proprie dimissioni
dalla A.S.L. di Sanluri a decorrere dal 1.1.2017.
Mediante protocollo A.S.L. n. NP/2016/0002920 del 30.5.2016 a firma del Commissario
Straordinario, la A.S.L. aveva accolto le dimissioni e, contestualmente, aveva avvisato il
pagina 3 di 14
ricorrente che ai sensi dell'art. 53 comma 16 del D Lgs 165/2001, a causa degli incarichi da lui
svolti, gli era inibita la ricezione di incarichi concorrenziali con la pubblica amministrazione.
L'INPS, visti i documenti allegati alla pratica ed accertati i presupposti di legge per
l'accettazione della domanda di pensione, con protocollo n. 1700.03/04/17.0091396 del 3.4.2017
aveva comunicato il conferimento della pensione, liquidata in favore del ricorrente a decorrere
dal 1.1.2017, con il sistema retributivo.
A distanza di tre anni dall'erogazione del trattamento pensionistico, mediante nota prot. n.
410692 del 23.12.2019 l'INPS aveva comunicato al ricorrente la sospensione della sua pensione
in via cautelativa, adducendo delle anomalie sulla posizione assicurativa relativa al periodo dal
13.4.1973 al 15.11.1975, senza tuttavia comunicare i motivi della sospensione e senza addurre
alcuna responsabilità in capo al ricorrente in ordine ai fatti che avevano condotto alla sospensione
dell'erogazione.
Nella stessa comunicazione era stato richiesto al ricorrente di presentare una serie di
documenti di cui nessun dipendente poteva essere in possesso.
In data 23.6.2020 l'INPS aveva quindi comunicato al ricorrente la revoca della pensione.
Tale comunicazione non si fondava su un provvedimento giudiziario, né in essa veniva
riconosciuta o semplicemente menzionata alcuna responsabilità colposa o dolosa attribuibile al
ricorrente.
Vane erano state le richieste di riesame della decisione adottata, così come senza riscontro
era rimasta la richiesta di accesso agli atti.
Il ricorrente ha inoltre allegato che la A.S.L. di Sanluri, suo datore di lavoro, nel corso degli
anni aveva accantonato il T.F.S. a lui dovuto e che la stessa A.S.L. aveva versato all'INPS le
somme accantonate affinché, ex lege, venissero corrisposte al ricorrente in tre rate annuali.
L'INPS aveva corrisposto solo la prima rata nel gennaio del 2019.
pagina 4 di 14
Ritenendo di dover recuperare quanto corrisposto per la pensione poi revocata, per la
complessiva somma di euro 112.795,60, nel gennaio 2020 l'INPS aveva applicato sulla seconda
rata del T.F.S. una trattenuta di 1/5, pari a euro 8.632,55, e, nel gennaio 2021, aveva applicato
sulla terza rata del T.F.S. una trattenuta di 1/5, pari a euro 7.632,55.
Il ricorrente ha quindi allegato che nel settembre 2020 aveva presentato domanda (n.
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