Trib. Modena, sentenza 08/02/2024, n. 166
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Testo completo
N. 512/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DELL'8 FEBBRAIO 2024
All'udienza dell'8/02/2024, davanti al Giudice dott. V C, sono comparsi
l'Avv. A A per parte ricorrente e la dott.ssa C S per il
. L'Avv. A contesta la memoria difensiva Controparte_1 del convenuto e si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate. La dott.ssa
S si riporta alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso. I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. V C
pagina 1 di 12 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DELL'8 FEBBRAIO 2024
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. V C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I° grado iscritta al N. 512/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a Pavullo nel Parte_1 CodiceFiscale_1
Frignano (MO) l'1.11.1965 e ivi residente in via Giardini n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. A A;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato CP_2
e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Maria
Teresa Figliomeni;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: docente di religione cattolica – reiterazione contratti a termine -
risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 19.04.2023: “In via
principale, nel merito
pagina 2 di 12 accertare in capo alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno da reiterazione
abusiva dei contratti a termine di cui in premessa, e, per l'effetto, condannare il
Cont
in persona del ministro protempore a corrispondere, a ristoro di tale danno in
relazione a tali contratti, il risarcimento che la giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. 5072 del 2016) ha individuato per analogia in quello fissato dall'art. 32
comma 5 legge 183 del 2010 nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto pai ad euro 21.819,63 e/o, in subordine, a quella
ritenuta equa/giusta da codesto Tribunale, somma in ogni caso da non
assoggettarsi ad imposte o altre trattenute in quanto avente carattere risarcitorio;
Oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via
rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo
Vinte competenze e spese di lite oltre 15% forfett., iva e cpa come per legge dovute
da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 24.01.2024:
“Voglia L'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, - rigettare il ricorso in quanto infondato in
fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19.04.2023, , docente Parte_1
abilitata all'insegnamento della religione cattolica presso la scuola dell'infanzia e
primaria, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, per più di 36 mesi, in forza di plurimi contratti a tempo determinato Controparte_1
negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
pagina 3 di 12
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 1 ha convenuto in giudizio il al fine di CP_1
ottenere il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, ai
sensi dell'art. 32, Legge n. 183/2010, nella misura massima di dodici mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto. A tal fine ha dedotto:
- di avere svolto mansioni di docente di religione in forza di diversi contratti a tempo
determinato di durata annuale (con termine al 31/08), pertanto su cattedre vacanti di
diritto;
- che per i docenti di religione vigeva il regime speciale previsto dalla L. n. 186/2003
(pianta organica composta al 70% da insegnanti di ruolo ed al 30% da insegnanti
assunti con contratto a tempo determinato);
- che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, L. n. 186/2003, non era
stato bandito alcun concorso per l'assunzione a tempo indeterminato degli
insegnanti di religione cattolica, né erano state previste altre forme di stabilizzazione;
- che nel caso in esame ricorre la fattispecie della abusiva reiterazione dello
strumento del contratto a termine, avendo prestato servizio per 8 anni consecutivi
(dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023) con contratti aventi durata dall'inizio di
settembre alla fine di agosto;
- che, pertanto, deve esserle riconosciuto il risarcimento del danno conseguente
all'abusiva reiterazione dei contratti a termine, nella misura massima prevista dall'art.
32, L. n. 183/2010.
2. Si è costituito il deducendo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto per le seguenti ragioni: 1 Cfr. doc.ti 1 - 8 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 12
a) la sussistenza di un regime normativo speciale previsto per i docenti di religione
cattolica (L. n. 186/2003), che legittima il termine apposto ai contratti di lavoro
stipulati con la ricorrente;
b) che i contratti rientravano nella quota del 30% riservata alle assunzioni a tempo
determinato, sicché l'amministrazione non era obbligata a indire concorsi pubblici
con cadenza triennale;
c) che parte ricorrente non ha in ogni caso assolto l'onere probatorio su di essa
incombente in ordine al denunciato carattere abusivo della reiterazione dei contratti
a termine.
3. Sul merito
3.1. La domanda di accertamento dell'utilizzo abusivo del contratto a tempo
determinato e di condanna del al
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DELL'8 FEBBRAIO 2024
All'udienza dell'8/02/2024, davanti al Giudice dott. V C, sono comparsi
l'Avv. A A per parte ricorrente e la dott.ssa C S per il
. L'Avv. A contesta la memoria difensiva Controparte_1 del convenuto e si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate. La dott.ssa
S si riporta alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso. I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. V C
pagina 1 di 12 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DELL'8 FEBBRAIO 2024
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. V C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I° grado iscritta al N. 512/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a Pavullo nel Parte_1 CodiceFiscale_1
Frignano (MO) l'1.11.1965 e ivi residente in via Giardini n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. A A;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato CP_2
e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Maria
Teresa Figliomeni;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: docente di religione cattolica – reiterazione contratti a termine -
risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 19.04.2023: “In via
principale, nel merito
pagina 2 di 12 accertare in capo alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno da reiterazione
abusiva dei contratti a termine di cui in premessa, e, per l'effetto, condannare il
Cont
in persona del ministro protempore a corrispondere, a ristoro di tale danno in
relazione a tali contratti, il risarcimento che la giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. 5072 del 2016) ha individuato per analogia in quello fissato dall'art. 32
comma 5 legge 183 del 2010 nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto pai ad euro 21.819,63 e/o, in subordine, a quella
ritenuta equa/giusta da codesto Tribunale, somma in ogni caso da non
assoggettarsi ad imposte o altre trattenute in quanto avente carattere risarcitorio;
Oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via
rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo
Vinte competenze e spese di lite oltre 15% forfett., iva e cpa come per legge dovute
da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 24.01.2024:
“Voglia L'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, - rigettare il ricorso in quanto infondato in
fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19.04.2023, , docente Parte_1
abilitata all'insegnamento della religione cattolica presso la scuola dell'infanzia e
primaria, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, per più di 36 mesi, in forza di plurimi contratti a tempo determinato Controparte_1
negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
pagina 3 di 12
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 1 ha convenuto in giudizio il al fine di CP_1
ottenere il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, ai
sensi dell'art. 32, Legge n. 183/2010, nella misura massima di dodici mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto. A tal fine ha dedotto:
- di avere svolto mansioni di docente di religione in forza di diversi contratti a tempo
determinato di durata annuale (con termine al 31/08), pertanto su cattedre vacanti di
diritto;
- che per i docenti di religione vigeva il regime speciale previsto dalla L. n. 186/2003
(pianta organica composta al 70% da insegnanti di ruolo ed al 30% da insegnanti
assunti con contratto a tempo determinato);
- che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, L. n. 186/2003, non era
stato bandito alcun concorso per l'assunzione a tempo indeterminato degli
insegnanti di religione cattolica, né erano state previste altre forme di stabilizzazione;
- che nel caso in esame ricorre la fattispecie della abusiva reiterazione dello
strumento del contratto a termine, avendo prestato servizio per 8 anni consecutivi
(dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023) con contratti aventi durata dall'inizio di
settembre alla fine di agosto;
- che, pertanto, deve esserle riconosciuto il risarcimento del danno conseguente
all'abusiva reiterazione dei contratti a termine, nella misura massima prevista dall'art.
32, L. n. 183/2010.
2. Si è costituito il deducendo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto per le seguenti ragioni: 1 Cfr. doc.ti 1 - 8 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 12
a) la sussistenza di un regime normativo speciale previsto per i docenti di religione
cattolica (L. n. 186/2003), che legittima il termine apposto ai contratti di lavoro
stipulati con la ricorrente;
b) che i contratti rientravano nella quota del 30% riservata alle assunzioni a tempo
determinato, sicché l'amministrazione non era obbligata a indire concorsi pubblici
con cadenza triennale;
c) che parte ricorrente non ha in ogni caso assolto l'onere probatorio su di essa
incombente in ordine al denunciato carattere abusivo della reiterazione dei contratti
a termine.
3. Sul merito
3.1. La domanda di accertamento dell'utilizzo abusivo del contratto a tempo
determinato e di condanna del al
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