Trib. Pordenone, sentenza 07/11/2024, n. 630

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pordenone, sentenza 07/11/2024, n. 630
Giurisdizione : Trib. Pordenone
Numero : 630
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M P C Presidente
dott. G C Giudice
dott.ssa C I R Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1535/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GATTO LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del
difensore;

RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
B GUDENZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo
studio del difensore;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
del 21 giugno 2024 e cioè
per parte ricorrete “Nel merito in via principale: 1) rigettarsi tutte le domande
avversarie per le causali svolte in Memoria Integrativa e nelle Memorie ex art.
1

183, VI comma c.p.c.;
2) affidarsi i figli e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali condivideranno la responsabilità educativa, che sarà esercitata
separatamente per le decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per le
scelte di natura straordinaria ed in particolare quelli attinenti alla salute,
educazione, istruzione e residenza;
3) assegnarsi la casa coniugale, di
proprietà esclusiva della madre, alla medesima, presso la cui abitazione i figli
continueranno a mantenere la residenza;
4) disporsi che il padre, previo
accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli minori: a) a fine settimana
alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, indicativamente alle ore
21:00;
i genitori si accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli
compatibilmente con i loro impegni di lavoro;
b) due pomeriggi alla settimana
con successivo pernotto, previo accordo telefonico con la madre;
i genitori si
accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli compatibilmente
con i loro impegni di lavoro;
c) tre settimane durante le vacanze estive: una a
giugno, una a luglio ed una ad agosto (da concordarsi entro la fine del mese di
maggio di ciascun anno). Anche la madre disporrà di tre settimane di vacanze
da trascorrere con i figli ,durante le quali è sospeso il diritto di frequentazione
dei figli da parte del padre. Anche questi periodi saranno concordati entro il
31 maggio di ogni anno;
d) tre giorni durante le festività pasquali, alternando
con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso
accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze natalizie i ragazzi staranno con il
padre - negli anni dispari - dal 24 al 30 dicembre e - negli anni pari - dal 30
dicembre al 6 gennaio;
5) onerarsi il signor di versare, entro il 10 CP_1
di ogni mese, per 12 mensilità annue, alla signora a titolo di Parte_1
contributo nel mantenimento ordinario dei figli maggiorenne ma non Per_3
economicamente autosufficiente;
e entrambi di minore età e Per_1 Per_2
studenti), l'assegno mensile di € 1050,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) ovvero
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tramite bonifico bancario;
somma
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza gennaio
2
2024;
6) disporsi che le spese straordinarie nell'interesse dei tre figli, per la cui
individuazione e disciplina ci si richiama alle previsioni del Protocollo in uso
presso il Tribunale di Pordenone, siano ripartite tra i coniugi nella misura del
50%;
7) disporsi che l'Assegno Unico Universale per i figli (AUU) venga
ripartito tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno, come già in atto. In
ogni caso: compenso professionale e spese di lite interamente rifusi. In via
istruttoria: si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto in 2^
Memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. datata 09.10.2023 e non ammesse con
ordinanza del 27.11.2023, che si riportano integralmente: “A) nella denegata
ipotesi in cui il resistente non adempia all'invito rivolto alle parti dal Giudice
con ordinanza del 17.04.2023, ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. di CP_1
produrre in giudizio tutti gli estratti conto correnti bancari, postali, conto
titoli, a lui intestati e/o cointestati ovvero intestati a terzi con delega di firma
nonché intestati alla ditta individuale a decorrere dall'anno 2020 CP_1
ogni documentazione finanziaria, ivi comprese i fondi pensionistici e polizze
assicurative sottoscritte, nonché documentazione relativa alle proprietà
immobiliari/mobiliari a lui ovvero alla propria ditta individuale intestati
ovvero cointestati;
B) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Banca Credit Agricole spa,
filiale di Torre di Mosto (VE) di esibire in giudizio gli estratti conto correnti
bancari, conto titoli, intestati e/o cointestati al signor ovvero CP_1
intestati a terzi con delega di firma nonché intestati alla ditta individuale
[...]
a decorrere dall'anno 2020, accesi presso i suddetti istituti di credito CP_1
ed assicurativo ogni documentazione finanziaria, ivi comprese i fondi
pensionistici e polizze assicurative sottoscritte;
C) ordinare ai sensi dell'art.
210 c.p.c. al signor di produrre o esibire in giudizio le contabili CP_1
bancarie attestanti il versamento del contributo mensile a favore del figlio
effettuati nel corso dell'anno 2023;
D) ordinare ai sensi dell'art. CP_2
210 c.p.c. al signor e/o a di produrre o esibire in CP_1 CP_2
giudizio gli estratti conto corrente di quest'ultimo acceso presso la Banca
3
Credit Agricole di Torre di Mostro (VE) e/o altro istituto di credito ove è stato
accesso il rapporto di conto corrente da marzo 2023 sino ad oggi, al fine di
verificare le risorse finanziarie/economiche del figlio ;
E) abilitarsi la Per_3
signora a prova contraria sui capitoli di prova avversari Parte_1
eventualmente richiesti ed ammessi, con i testi da indicare;
si formula espressa
riserva di ogni altra richiesta ed indicazione di prova contraria, anche con
deposito di ulteriori documenti”. Ci si oppone all'ammissione delle prove
testimoniali e per interrogatorio formale come ex adverso dedotte per le
ragioni svolte in 3^ Memoria ex art. 183 IV comma c.p.c. datata 30.10.2023, al
cui contenuto ci si riporta integralmente. Il procuratore dell'attrice chiede
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I comma c.p.c. In ottemperanza
all'ordinanza del 27.11.2023 dell'intestato Tribunale si produce: 29) CU 2024
redditi 2023 signora ”. Parte_1
per parte resistente “NEL MERITO 1. I figli e vengono affidati Per_1 Per_2
in via condivisa ai genitori che collaboreranno per assicurare ai figli assistenza
morale e materiale, una crescita equilibrata e la formazione adeguata alle loro
aspirazioni e inclinazioni La responsabilità genitoriale sarà esercitata
concordemente per le decisioni di natura straordinaria ed in particolare quelle
attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza e separatamente per
quelle di natura ordinaria;

2. La casa familiare sita in S. Stino di Livenza, di
proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla medesima. Lì Pt_1
vivranno e continueranno a mantenere la residenza anagrafica e Per_1
.

3. e frequenteranno il padre nei tempi e modi Per_2 Per_1 Per_2
corrispondenti ai loro desideri. I genitori proporranno loro di seguire il
calendario che sarà indicato di seguito e si comunicheranno reciprocamente le
deroghe richieste dai figli accertandosi che siano compatibili con le
disponibilità dell'altro genitore: a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera
sino alla domenica sera, indicativamente alle ore 21:00;
i genitori si
accorderanno di volta in volta per prendere e riportare i figli
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