Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 393
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Testo completo
N. R.G. 2493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2493/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Benedetta Rosini;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Benedetta Rosini.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, previa comunicazione, potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
Assegnazione casa coniugale
2) l'unità immobiliare adibita a casa coniugale con tutti gli arredi sita a JE, Largo
Grammercato n. 23, di proprietà della sig.ra viene assegnata e rimarrà Parte_1
nel pieno godimento e nel possesso della stessa la quale vi abiterà unitamente ai figli Per_1
e ;
Per_2
3) il signor si trasferirà presso un'abitazione che lo stesso si impegna a Parte_2
condurre in locazione entro 30 giorni dalla data di omologazione della sentenza da parte del
Tribunale di Ancona;
4) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente senza ritardo l'eventuale trasferimento del luogo abitazione o di successivo cambio di residenza.
- 1 -
Responsabilità genitoriale
5) i figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. In particolare, la necessità di assicurare una guida genitoriale unitaria e solida, i ricorrenti si impegnano ad assumere tutte le decisioni che attengono all'educazione degli stessi, delle loro esigenze e delle richieste tipiche della loro età, onde rispondere alle stesse nel modo più coeso e coerente possibile;
6) limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente e le decisioni verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.
7) I figli e hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_1 Per_2
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8) i ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza dei figli;
non frapporre ostacoli e che e mantengano buoni rapporti con gli altri familiari Per_1 Per_2
sia materni che paterni.
Tempi di permanenza
9) le parti concordano che i figli minori e resteranno collocati Per_1 Per_2
anagraficamente e in via preferenziale presso la madre sig.ra Parte_1 nell'immobile sito in JE (AN) Largo Grammercato n. 23;
10) i ricorrenti, con riferimento ai figli e , concordano che sul calendario di Per_1 Per_2
visita nel prioritario interesse al loro equilibrio psicologico/emotivo/emozionale e in funzione degli impegni di e e dei turni di lavoro della madre che svolge la Per_1 Per_2
professione di