Trib. Grosseto, sentenza 03/04/2024, n. 356
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Testo completo
N. R.G. 2360/2022
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2360/2022
Oggi 3.4.2024, alle ore 12.25, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
Per AN LA CA l'Avv. TRENTA FABRIZIO;
Per COMUNE DI GROSSETO l'Avv. BARDI ROBERTA;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Rìtrenta precisa le conclusoioni come da atto di appello;
l'avv. Bardi
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa a dichiarano di non voler
presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare.
Alle ore 19.55 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 2360/2022 tra le parti:
AN LA CA (C.F. [...]), rappresentato e difeso
dall'Avv. TRENTA FABRIZIO;
APPELLANTE
e
COMUNE DI GROSSETO (C.F. 00082520537), rappresentato e difeso dall'Avv.
BARDI ROBERTA e dall'Avv. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in PIAZZA ALBEGNA, 3 58100 GROSSETO, in forza di procura in calce all'atto
introduttivo;
APPELLATO
*** *** CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale sopra esteso
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
AN La EC ha, in primo grado, promosso opposizione avverso il verbale
di accertamento n. V/184257A/2021 del 3 settembre 2021 per tramite del quale il
Comune di Grosseto gli contestava la violazione dell'art 142 comma 8 del
Nuovo Codice della Strada, poichè il giorno 3 settembre 2021, alle ore 12.03, in
Via Aurelia Km 174,640, località Rispescia Direzione Roma, il conducente
dell'autoveicolo targato FS043CS, a seguito di accertamento effettuato a mezzo
dispositivo denominato “Autovelox 106”, risultava aver superato, tenuto conto
della tolleranza di legge, di 16Km/h il limite di velocità che in quel tratto di
strada risultava essere di 70Km/h.
Tale opposizione si sostanziava in un unico motivo rubricato “inadeguatezza
della segnaletica presente sul tratto stradale oggetto di contestazione, in violazione
dell'art 104 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada” a tal proposito
evidenziando che l'accertamento era stato operato in violazione del disposto
dell' art. 104, terzo comma, del Regolamento di Attuazione del Codice della
Strada, in quanto nel tratto di strada in esame, il limite di velocità era indicato
solo sul lato destro della carreggiata, mentre un ulteriore cartello indicante il
limite di velocità avrebbe dovuto trovarsi anche sul lato sinistro della stessa,
posizionato sullo spartitraffico, (o al disopra di essa, montato su idoneo
ponteggio).
Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale, contestando le
deduzioni avversarie.
Il primo grado si è concluso con la sentenza di rigetto, fatta oggetto della
presente impugnazione, con la quale, di fatto l'appellante censura la mancata
analisi dal parte del giudice di prime cure del motivo sopra indicato,
concentrando invece l'iter motivazionale sulla diversa questione della
inadeguatezza della presegnalazione dell'autovelox.
Il Comune di
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2360/2022
Oggi 3.4.2024, alle ore 12.25, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
Per AN LA CA l'Avv. TRENTA FABRIZIO;
Per COMUNE DI GROSSETO l'Avv. BARDI ROBERTA;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Rìtrenta precisa le conclusoioni come da atto di appello;
l'avv. Bardi
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa a dichiarano di non voler
presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare.
Alle ore 19.55 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 2360/2022 tra le parti:
AN LA CA (C.F. [...]), rappresentato e difeso
dall'Avv. TRENTA FABRIZIO;
APPELLANTE
e
COMUNE DI GROSSETO (C.F. 00082520537), rappresentato e difeso dall'Avv.
BARDI ROBERTA e dall'Avv. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in PIAZZA ALBEGNA, 3 58100 GROSSETO, in forza di procura in calce all'atto
introduttivo;
APPELLATO
*** *** CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale sopra esteso
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
AN La EC ha, in primo grado, promosso opposizione avverso il verbale
di accertamento n. V/184257A/2021 del 3 settembre 2021 per tramite del quale il
Comune di Grosseto gli contestava la violazione dell'art 142 comma 8 del
Nuovo Codice della Strada, poichè il giorno 3 settembre 2021, alle ore 12.03, in
Via Aurelia Km 174,640, località Rispescia Direzione Roma, il conducente
dell'autoveicolo targato FS043CS, a seguito di accertamento effettuato a mezzo
dispositivo denominato “Autovelox 106”, risultava aver superato, tenuto conto
della tolleranza di legge, di 16Km/h il limite di velocità che in quel tratto di
strada risultava essere di 70Km/h.
Tale opposizione si sostanziava in un unico motivo rubricato “inadeguatezza
della segnaletica presente sul tratto stradale oggetto di contestazione, in violazione
dell'art 104 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada” a tal proposito
evidenziando che l'accertamento era stato operato in violazione del disposto
dell' art. 104, terzo comma, del Regolamento di Attuazione del Codice della
Strada, in quanto nel tratto di strada in esame, il limite di velocità era indicato
solo sul lato destro della carreggiata, mentre un ulteriore cartello indicante il
limite di velocità avrebbe dovuto trovarsi anche sul lato sinistro della stessa,
posizionato sullo spartitraffico, (o al disopra di essa, montato su idoneo
ponteggio).
Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale, contestando le
deduzioni avversarie.
Il primo grado si è concluso con la sentenza di rigetto, fatta oggetto della
presente impugnazione, con la quale, di fatto l'appellante censura la mancata
analisi dal parte del giudice di prime cure del motivo sopra indicato,
concentrando invece l'iter motivazionale sulla diversa questione della
inadeguatezza della presegnalazione dell'autovelox.
Il Comune di
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