Trib. Treviso, sentenza 05/11/2024, n. 850
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 5399/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto
depositato in data 20/09/2024
da
(CF: ), c Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. ALTIN CHIARA
e da
(CF: ), Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. GALLINA CHIARA
con l'intervento
del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la
pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel
ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate
in data 10/10/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che
non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non
presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella
causa iscritta al RG n. 5399/2024 V.G.:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Parte_1
BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 10/05/1971) e (n. a IASI (ROMANIA) Parte_2
il 26/09/1975), che hanno contratto matrimonio l'11/02/2006, atto trascritto al n. 11, parte II,
Serie C, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AN
D'IN (VI) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. Le parti, che sottoscrivono personalmente il presente atto, concordemente richiedono di sostituire
l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte -come disciplinato dall'art. 473 bis 51 Codice
di procedura Civile.
2. Le parti dichiarano di prestare l'assenso alla prosecuzione del procedimento senza l'ascolto dei figli
minori.
3. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 4. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori e manterranno la residenza presso Per_1
l'abitazione familiare con la madre.
5. La casa familiare, situata in Fonte (TV) alla via Menegoni 28, di proprietà dei coniugi (doc. 2 visure
immobiliare dei coniugi), viene assegnata nell' interesse
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