Trib. Venezia, sentenza 17/09/2024, n. 543

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 17/09/2024, n. 543
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 543
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
17/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 289/2024 RG avente ad oggetto:
“ opposizione decreto ingiuntivo ”
TRA
ET SC - rappresentata e difesa dall'Avvocato STRAULINO
CARLO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente/opponente
E
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
SERGIO ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione
-resistente/opposto
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
EL AV - contumace
- terzo chiamato
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha proposto opposizione al d.i. di seguito indicato chiedendo
«in via preliminare di rito: - ove richiesta, non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 cpc, in quanto la controversia è di facile e pronta soluzione;
- preso atto della dichiarazione ex art. 269, II comma, cpc, autorizzarsi la chiamata in causa del signor AV
1
LL residente in [...]9, cod. fisc. [...];
in via preliminare di merito: - accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'I.N.P.S. in ragione del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., o comunque del diverso termine di prescrizione che verrà ritenuto applicabile, e conseguentemente revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 11/2024 pronunziato il 9/1/2024 dal Giudice del Tribunale di
Venezia Sezione Lavoro, dichiarandosi che la medesima signora ET
RP nulla deve all'I.N.P.S. e/o al signor SI SI;
- in via principale di merito: - previo rigetto di ogni diversa e/o contraria istanza o domanda da chiunque proposta, e previo accertamento e dichiarazione che la signora
ET RP non ha mai ricevuto le somme che le competevano sulla base del bilancio finale di liquidazione della società RP Guerrino S.r.l., revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 11/2024 pronunziato il 9/1/2024 dal Giudice del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro, dichiarandosi che la medesima signora ET RP nulla deve all'I.N.P.S.
e/o al signor SI SI;
- in via subordinata di merito: - previo rigetto di ogni diversa e/o contraria istanza o domanda da chiunque proposta, e previo accertamento e dichiarazione che la signora ET RP non ha mai ricevuto le somme che le competevano sulla base del bilancio finale di liquidazione della società RP Guerrino S.r.l., condannarsi il signor AV
LL, quale liquidatore di RP Guerrino S.r.l. in liquidazione, a tenere indenne la signora ET RP da ogni pregiudizio economico dovesse derivarle dalla domanda proposta contro la stessa dall' I.N.P.S. (...) Con vittoria di spese e compenso professionale».
Nel costituirsi INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ha contestato la pretesa dall'opponente chiedendo «- rigettare l'opposizione;
- spese diritti ed onorari di causa rifusi».
Autorizzata la chiamata in causa, EL AV pur regolarmente raggiunto da notifica non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
2
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***

1. Con il ricorso monitorio l'INPS ha
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