Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/07/2024, n. 1615
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Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione prima civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa
Aurelia Cuomo ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2709/22 del R.G.V.G. vertente
T r a
I.B.L. Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandro
Librino, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito a Napoli, via Monte di Dio 25;
- appellante –
E
UN EL, cod. fisc. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Toriello, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Castel San Giorgio (SA) alla Piazza Gangemi
n. 14
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 253/2022 emessa dal Giudice di Pace di Mercato San
Severino.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, I.B.L. S.p.A. ha impugnato la sentenza n.
253/2022 resa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento da parte dell'odierna appellata, per l'importo complessivo di euro 1.488,82.
Regolarmente si è costituita in giudizio UN EL, la quale ha contestato in fatto ed in diritto
l'appello, chiedendone il rigetto.
Più specificamente, l'attrice in primo grado ha dedotto: a) di aver sottoscritto, il contratto di finanziamento n. 830714 in data 06.02.2017;
b) di aver provveduto all'estinzione anticipata di detto
finanziamento;
c) che il conteggio estintivo non prevedeva la restituzione al cliente di taluni costi, connessi – a suo dire – alla durata del contratto;
d) che pertanto provvedeva a convenire in giudizio innanzi al Giudice di Pace la Banca odierna appellante per ottenere la restituzione degli importi suindicati
a causa della promiscuità tra componenti up-front e recurring per un importo pari ad euro 1.488,82 ottenuto mediante calcolo proporzionale con criterio pro-rata temporis.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.03.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
Tanto premesso e venendo ora alla trattazione del merito del gravame, si osserva quanto segue.
La fattispecie rientra nella previsione generale dell'art.125 sexies del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di