Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 123
TRIB Vallo della Lucania
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1038 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
IA LC ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Veneroso Bernardo, con il quale elettivamente domicilia in Marina di Pisciotta (SA), alla via C. Colombo n. 33;
PARTE OPPONENTE
E
NZ ET ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti D'Amato Francesco e Tambasco Fedelina, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio sito in Caprioli di Pisciotta, alla via Ortale n. 5;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3/12/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, AN CE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, ZI IE al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 150/2008, notificato in data 7/4/2008, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,54, oltre interessi legali, quale corrispettivo ancora dovuto per l'attività professionale espletata su incarico dell'opponente e consistente nella realizzazione di interventi di varia natura sul fabbricato riportato in catasto al foglio n. 31, p.lla n.
1
576 e relativo fondo rustico - p.lle n. 617 e 620 - sito alla località Pietralata del Comune di Pisciotta
(SA) e per il quale allegava d non aver mai ricevuto una formale richiesta di pagamento. In particolare, l'opponente rappresentava che il ZI, successivamente alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione di sospensione dei lavori n. 57/2007, comunicava, in data
12/9/2007, il proprio recesso dall'incarico di direttore dei lavori senza addurre una giusta causa
- non potendosi ritenere tale l'omessa informativa in ordine alle dimissioni dell'impresa esecutrice dei lavori – e comunque facendo conseguire al committente, dall'opera parzialmente prestata, un pregiudizio e non un “risultato utile”. Il sig. AN contestava anche l'effettivo espletamento delle singole prestazioni riportate nella parcella professionale (1. rilievo topografico per rettifica confini;
2. rilievo topografico strumentale per piano quotato;
3. progettazione complessiva con rilascio di Permesso a Costruire, compresa Variante in corso d'opera con incremento volumetrico;
4. calcolo strutturale in c.a., depositato al Genio Civile di Salerno;
5. Direzione lavori parziale;
6. pratica di svincolo idrogeologico e pratica smaltimento liquami e acque reflue) e l'inidoneità delle stesse, con particolare riferimento alle attività relative alla “Progettazione complessiva con rilascio di
Permesso di Costruire” e alla successiva variante in corso d'opera. Contestava, ancora, l'importo preteso dall'opposto, all'uopo deducendo di aver già corrisposto la somma complessiva di €
8.764,50, di cui € 6.500,00 a mezzo assegni (€ 1.500,00 a mezzo assegno n. 0011832791-09 del
16.03.2004, € 2,000,00 a mezzo assegno n. 3049812732-05 del 20.05.2004; € 1.500,00 a mezzo assegno n. 3049814181-11 del 17.09.2004; € 1.000,00 a mezzo assegno n. 0012220934-11 del
11.03.2006; € 500,00 a mezzo assegno n. 0012220940-11 del 11.05.2007) ed € 2.264,40 in contanti e che soltanto per i versamenti in contanti venivano emesse le fatture nn. 03 del 03.10.2005 e 04 del 24.05.2006. L'opponente spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'opposto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di acconto – e nella misura eccedente la retribuzione delle effettive prestazioni professionali svolte, commisurate al risultato utile derivato – nonché il risarcimento dei danni arrecati al cliente in conseguenza dei commessi errori e delle omissioni da parte del direttore dei lavori, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio ZI IE, il quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. L'opposto, in particolare, contestava la dedotta mancanza di risultati utili conseguente alle attività svolte, essendo stata realizzata, con l'approvazione degli enti
2
competenti, buona parte delle opere commissionate ed evidenziava, ad ogni modo, che mai, prima della presente opposizione, il sig. AN aveva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1038 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
IA LC ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Veneroso Bernardo, con il quale elettivamente domicilia in Marina di Pisciotta (SA), alla via C. Colombo n. 33;
PARTE OPPONENTE
E
NZ ET ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti D'Amato Francesco e Tambasco Fedelina, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio sito in Caprioli di Pisciotta, alla via Ortale n. 5;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3/12/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, AN CE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, ZI IE al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 150/2008, notificato in data 7/4/2008, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,54, oltre interessi legali, quale corrispettivo ancora dovuto per l'attività professionale espletata su incarico dell'opponente e consistente nella realizzazione di interventi di varia natura sul fabbricato riportato in catasto al foglio n. 31, p.lla n.
1
576 e relativo fondo rustico - p.lle n. 617 e 620 - sito alla località Pietralata del Comune di Pisciotta
(SA) e per il quale allegava d non aver mai ricevuto una formale richiesta di pagamento. In particolare, l'opponente rappresentava che il ZI, successivamente alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione di sospensione dei lavori n. 57/2007, comunicava, in data
12/9/2007, il proprio recesso dall'incarico di direttore dei lavori senza addurre una giusta causa
- non potendosi ritenere tale l'omessa informativa in ordine alle dimissioni dell'impresa esecutrice dei lavori – e comunque facendo conseguire al committente, dall'opera parzialmente prestata, un pregiudizio e non un “risultato utile”. Il sig. AN contestava anche l'effettivo espletamento delle singole prestazioni riportate nella parcella professionale (1. rilievo topografico per rettifica confini;
2. rilievo topografico strumentale per piano quotato;
3. progettazione complessiva con rilascio di Permesso a Costruire, compresa Variante in corso d'opera con incremento volumetrico;
4. calcolo strutturale in c.a., depositato al Genio Civile di Salerno;
5. Direzione lavori parziale;
6. pratica di svincolo idrogeologico e pratica smaltimento liquami e acque reflue) e l'inidoneità delle stesse, con particolare riferimento alle attività relative alla “Progettazione complessiva con rilascio di
Permesso di Costruire” e alla successiva variante in corso d'opera. Contestava, ancora, l'importo preteso dall'opposto, all'uopo deducendo di aver già corrisposto la somma complessiva di €
8.764,50, di cui € 6.500,00 a mezzo assegni (€ 1.500,00 a mezzo assegno n. 0011832791-09 del
16.03.2004, € 2,000,00 a mezzo assegno n. 3049812732-05 del 20.05.2004; € 1.500,00 a mezzo assegno n. 3049814181-11 del 17.09.2004; € 1.000,00 a mezzo assegno n. 0012220934-11 del
11.03.2006; € 500,00 a mezzo assegno n. 0012220940-11 del 11.05.2007) ed € 2.264,40 in contanti e che soltanto per i versamenti in contanti venivano emesse le fatture nn. 03 del 03.10.2005 e 04 del 24.05.2006. L'opponente spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'opposto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di acconto – e nella misura eccedente la retribuzione delle effettive prestazioni professionali svolte, commisurate al risultato utile derivato – nonché il risarcimento dei danni arrecati al cliente in conseguenza dei commessi errori e delle omissioni da parte del direttore dei lavori, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio ZI IE, il quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. L'opposto, in particolare, contestava la dedotta mancanza di risultati utili conseguente alle attività svolte, essendo stata realizzata, con l'approvazione degli enti
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competenti, buona parte delle opere commissionate ed evidenziava, ad ogni modo, che mai, prima della presente opposizione, il sig. AN aveva
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