Trib. Pistoia, sentenza 17/12/2024, n. 480
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Testo completo
N. R.G. 365/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 365/2024
Oggi 17 dicembre 2024, alle ore 9.30 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per AN TE l'avv. GATTAI ALESSANDRO
Per AZIENDA US TOSCANA CENTRO l'avv. COPPOLA LUCIA
Per I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. FALSO
FRANCESCO
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa;
rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 365/2024 promossa da:
TE AN (C.F. [...]) con l'avv. GATTAI ALESSANDRO (C.F.
[...])
PARTE RICORRENTE contro
AZIENDA US TOSCANA CENTRO (C.F./P.IVA 06593820481), con l'avv. COPPOLA LUCIA
([...])
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (C.F./P.IVA 80078750587), con l'avv. FALSO FRANCESCO ([...])
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio l'AZIENDA US TOSCANA
CENTRO e l'IN, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che la sig.ra FR TE ha diritto di percepire l'indennità di maternità per tutto il periodo del congedo per maternità dal 30.03.2023 al 6.09.2023 e conseguente condannare l'Azienda US NA TR con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1 o, in alternativa, l'IN al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.256,70 o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al giorno dell'effettivo saldo. B) Condannare, in ogni caso, la convenuta che sarà ritenuta tenuta al pagamento all'integrale refusione delle spese e dei compensi professionali del giudizio.”.
L'Azienda US NA TR si è costituita in giudizio e ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, qualora dichiari la competenza dell'Azienda US NA TR ad erogare il trattamento richiesto dalla ricorrente, limitare la condanna all'importo indicato ex art.22 D.Lgs.vo 151/2001”.
L'Inps si è costituito in giudizio, così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare inammissibile
e, comunque, respingere il ricorso avversario promosso nei confronti dell'IN, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via del tutto subordinata e salvo gravame, si chiede di limitare la condanna all'importo indicato dall'art. 22, d. lgs. n. 151 del 2001”.
Non essendo possibile la conciliazione della causa, all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
1. Sul merito
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
I fatti alla base della presente controversia sono pacifici e/o documentali.
FR TE ha lavorato alle dipendenze della Azienda US NA TR con sede in Firenze,
Piazza Santa Maria Nuova n.1, con contratto a tempo determinato dal 1.06.2019 fino al 31.05.2021 (doc.1 fasc. ric.) e, in virtù delle successive proroghe, fino al 31.05.2022 (cfr. docc.
2-3 fasc. ric.) con profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiera categoria D CCNL Comparto Sanità.
In data 24.06.2022 l'IN Sede di Pistoia ha comunicato l'accoglimento della domanda
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 365/2024
Oggi 17 dicembre 2024, alle ore 9.30 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per AN TE l'avv. GATTAI ALESSANDRO
Per AZIENDA US TOSCANA CENTRO l'avv. COPPOLA LUCIA
Per I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. FALSO
FRANCESCO
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa;
rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 365/2024 promossa da:
TE AN (C.F. [...]) con l'avv. GATTAI ALESSANDRO (C.F.
[...])
PARTE RICORRENTE contro
AZIENDA US TOSCANA CENTRO (C.F./P.IVA 06593820481), con l'avv. COPPOLA LUCIA
([...])
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (C.F./P.IVA 80078750587), con l'avv. FALSO FRANCESCO ([...])
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio l'AZIENDA US TOSCANA
CENTRO e l'IN, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che la sig.ra FR TE ha diritto di percepire l'indennità di maternità per tutto il periodo del congedo per maternità dal 30.03.2023 al 6.09.2023 e conseguente condannare l'Azienda US NA TR con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1 o, in alternativa, l'IN al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.256,70 o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al giorno dell'effettivo saldo. B) Condannare, in ogni caso, la convenuta che sarà ritenuta tenuta al pagamento all'integrale refusione delle spese e dei compensi professionali del giudizio.”.
L'Azienda US NA TR si è costituita in giudizio e ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, qualora dichiari la competenza dell'Azienda US NA TR ad erogare il trattamento richiesto dalla ricorrente, limitare la condanna all'importo indicato ex art.22 D.Lgs.vo 151/2001”.
L'Inps si è costituito in giudizio, così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare inammissibile
e, comunque, respingere il ricorso avversario promosso nei confronti dell'IN, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via del tutto subordinata e salvo gravame, si chiede di limitare la condanna all'importo indicato dall'art. 22, d. lgs. n. 151 del 2001”.
Non essendo possibile la conciliazione della causa, all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
1. Sul merito
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
I fatti alla base della presente controversia sono pacifici e/o documentali.
FR TE ha lavorato alle dipendenze della Azienda US NA TR con sede in Firenze,
Piazza Santa Maria Nuova n.1, con contratto a tempo determinato dal 1.06.2019 fino al 31.05.2021 (doc.1 fasc. ric.) e, in virtù delle successive proroghe, fino al 31.05.2022 (cfr. docc.
2-3 fasc. ric.) con profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiera categoria D CCNL Comparto Sanità.
In data 24.06.2022 l'IN Sede di Pistoia ha comunicato l'accoglimento della domanda
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