Trib. Mantova, sentenza 17/04/2024, n. 449
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N. R.G. 2458/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
G B Presidente
V M Giudice
E P Giudice relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2458/2021 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CUVA;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. NICOLINI CP_1 C.F._2
ALESSANDRA
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto in Castel Goffredo (MN) il 09/06/2001 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Goffredo (MN), anno 2001, Parte II, Sezione A, Atto n. 16;
- quanto al figlio minore disabile disporre l'affido condiviso Persona_1
e la collocazione dello stesso presso la madre;
posto che l'ambiente abitativo familiare paterno non è adatto alla disabilità del minore che necessita di assistenza h24, tenuto conto che il padre è fuori casa tutto il giorno per lavoro, spesso impegnato anche in lunghe trasferte fuori sede, il nonno paterno convivente è molto anziano e necessita anch'egli di assistenza h24. Per contro, l'ambiente abitativo familiare materno è, senza dubbio, più idoneo per l'accoglienza e la crescita di : da un lato, in ragione del fatto che la Per_1 madre, che ha sempre seguito in via esclusiva il figlio disabile sino a poco tempo fa, risulta certamente genitore più idoneo alla quotidiana assistenza del figlio, dall'altro, Per_1 si ricongiungerebbe così con la sorella ;
una tale soluzione risulterebbe, quindi, Pt_2 maggiormente in linea con la giurisprudenza anche sovranazionale in punto di tutela del diritto di fratellanza;
- conseguentemente alla collocazione del figlio minore disabile presso la madre, disporre che la stessa percepisca e gestisca in via esclusiva la pensione di invalidità, nonché qualsiasi altro assegno o contributo erogato in favore ed a beneficio di ;
Per_1
- quanto alle visite padre-figlio, disporre che il padre, quale genitore non collocatario, possa vedere a weekend alternati ed in ogni caso valuti Codesto Tribunale Per_1
Adito quale la soluzione migliore e maggiormente confacente al migliore interesse del minore con riferimento alle visite paterne, tenuto conto anche degli spostamenti aerei;
vacanze estive, natalizie e pasquali come da prassi, riconoscendo, altresì, ogni più ampia discrezionalità dell'esercizio della responsabilità genitoriale e delle visite così che ogni genitore possa vedere ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con gli Per_1 impegni scolastici di quest'ultimo e previo preavviso e che il figlio possa fare visita e pernottare presso la residenza del genitore non collocatario ogni qualvolta lo desideri previo preavviso;
- quanto alla figlia primogenita maggiorenne non economicamente Persona_2 autosufficiente, disporre che il padre versi alla stessa un contributo di mantenimento quantificato in euro 300,00 mensili mediante bonifico da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, versamento da effettuarsi, anche ai sensi dell'art. 337-septies c.c., direttamente sul conto corrente della stessa;
- disporre che entrambi i genitori contribuiscano per la misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ad entrambi i figli;
in subordine laddove Codesto Illustrissimo Tribunale ritenesse di mantenere il collocamento del figlio minore presso l'abitazione paterna in Castel Persona_1
Goffredo (MN): a) quanto alle visite madre-figlio, disporre che esse avvengano a weekend pagina 2 di 18 alternati di cui uno in Castiglione delle Stiviere (MN) e l'altro in Decimomannu (CA) con onere del padre di provvedere ai trasferimenti. Quanto alle visite madre-figlio da svolgersi in Castiglione delle Stiviere, autorizzare la sig.ra a rimanere nel proprio Parte_1 week-end di spettanza con il figlio presso l'abitazione di Castiglione delle Stiviere, Via Adamello n. 28, abitazione di cui la stessa è comunque comproprietaria e che, da diversi anni, risulta vuota e disabitata, tenuto conto che, come dichiarato anche a questo Giudice, dal stesso, da diversi anni con il figlio vivono in Castel Goffredo. Con onere del CP_1 sig. proprio per il miglior interesse del figlio minore , di far trovare CP_1 Per_1 detta abitazione pulita, igienizzata e ordinata;
b) ovvero, consentire, nella eventualità, che la sig.ra faccia visita al figlio Parte_1 solo una volta al mese stante l'insostenibilità delle spese economiche;
c) vacanze estive, natalizie e pasquali come da prassi ed in ogni caso, con riguardo alle vacanze estive, che il padre possa tenere con sé per 3 settimane anche non Per_1 consecutive, valutando preliminarmente l'interesse del minore ed in seguito gli impegni lavorativi dei genitori;
periodo comunque da comunicare alla sig.ra entro e non Pt_1 oltre il giorno 30 aprile di ogni anno;
con riguardo, invece, alle vacanze natalizie, che il padre possa tenere con sé il figlio per un periodo di 7 giorni in modo tale da trascorrere il
Natale ed il Capodanno di anno in anno alternativamente presso ciascun genitore. Quanto, infine, alle vacanze pasquali, che il padre possa tenere con sé il figlio per un periodo di 3 giorni in modo che egli trascorra la Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternativamente presso ciascun genitore di anno in anno;
d) che il figlio minore trascorra la festa della mamma con la mamma e la festa Per_1 del papà con il papà;
e) che ciascun genitore possa tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno;
riconoscersi in ogni caso ogni più ampia discrezionalità nel concreto esercizio della responsabilità genitoriale di ciascun genitore e nell'esercizio di visita paterno, cosicché ogni genitore possa vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze anche scolastiche di quest'ultimo e previo preavviso, ed il padre, quale genitore non collocatario, possa fare visita al minore tenendo conto in via preliminare e prioritaria delle esigenze e degli interessi del minore, nonché delle stesse esigenze lavorative di entrambi i genitori.
f) disporre, in via perentoria, che il sig. , in quanto genitore collocatario del CP_1 figlio minore, esibisca un rendiconto mensile/periodico circa le modalità di utilizzo della pensione di invalidità erogata in favore del figlio disabile, che in ogni caso tali somme rimangano sul conto corrente intestato ad aperto all'uopo dai genitori e che il Per_1 padre non trasferisca dette somme sul proprio conto corrente mediante giroconti;
g) autorizzare la sig.ra a poter ri-ottenere la delega consultiva e gestoria Parte_1 del conto corrente intestato ad ove viene versata la pensione di invalidità dello Per_1 stesso, consultazione e gestione che allo stato attuale le sono impedite dallo stesso Istituto bancario alla stregua di una decisione autonoma e arbitraria dell'Istituto bancario,
pagina 3 di 18 essendo pur sempre madre esercente la responsabilità genitoriale, tutore nonché tenuta all'assolvimento delle spese straordinarie per la propria quota;
in ogni caso
- Prescrivere al sig. ovvero ammonirlo ai sensi del 709-ter C.p.c., affinché CP_1 mantenga comportamenti maggiormente rispettosi del diritto-dovere alla bigenitorialità e delle cure e della tutela del figlio gravemente disabile collocato presso di sé. Per_1
- Alla stregua, disporre che lo stesso compensi alla sig.ra i costi dalla Parte_1 stessa sostenuti per tutti i pernotti presso il B&B “ ” ove la stessa è Organizzazione_1 stata costretta a soggiornare nei weekend di propria spettanza con il figlio a fronte dell'impedimento illegittimo ed arbitrario del sig. di accedere all'abitazione anche CP_1 di proprietà della sig.ra e dallo stesso non abitata;
condotta che sopra a tutte bene Pt_1 manifesta la macroscopica inidoneità genitoriale del padre, il quale, peraltro, con tali comportamenti ha messo a repentaglio la salute psico-fisica dello stesso figlio disabile costretto a recarsi in B&B anziché rimanere presso la propria abitazione. Con riserva di quantificare e documentare i relativi costi sostenuti.
- Compensare le spese di lite relative al procedimento di reclamo R.g. n. 416/2023 tenuto conto delle plurime violazioni da parte del sig. del diritto-dovere alla CP_1 bigenitorialità.
- Ammonire il sig. ai sensi dell'art. 709-ter C.p.c., per non avere versato il CP_1 contributo di mantenimento alla figlia per il mese di agosto 2023, disponendo Pt_2 contestualmente il versamento dello stesso in via immediata.
- Ciascun genitore si autorizza, sin da ora, al rilascio/rinnovo dei documenti di identità e passaporto da parte delle competenti Autorità anche per quanto riguarda il figlio minore
. Per_1
Spese di lite compensate.”
Per parte resistente: A - disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente con il padre;
- assegnarsi la casa di Castiglione delle Stiviere, via Adamello n. 28, a con CP_1 il quale è prevalentemente collocato il figlio minore;
- disporsi che la madre possa stare con i weekend alterni dal venerdì dalle ore Per_1
18,00 al lunedì mattina accompagnandolo a scuola ovvero a casa ove vive con il padre, salvo diversi accordi tra le parti almeno 72 ore nel rispetto degli impegni del minore e di lavoro dei genitori;
- quanto alle vacanze Natalizie, trascorrerà una settimana con ciascun Per_1 genitore, alternando la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e quella dal 30 dicembre al 6 gennaio;
pagina 4 di 18 - durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà una settimana con ciascun Per_1 genitore, alternandosi di anno in anno l'uno e con l'altro;
- durante le vacanze estive trascorrerà con la madre tre settimane anche non Per_1 consecutive, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio e in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre;
- i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento ove si recheranno con il figlio;
- disporre che, quando è con un genitore, l'altro possa videochiamare il figlio Per_1 ogni giorno nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e 19, salvo diversi accordi;
- porre integralmente a carico del resistente le spese per il mantenimento ordinario di
, oltre alle spese straordinarie fino alla somma di Euro 100,00 mensili;
Per_1
- disporre che il resistente corrisponda per il mantenimento ordinario della figlia Pt_2 un assegno mensile di Euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT decorrenza dall'anno successivo all'emananda sentenza;
- disporre che la pensione di invalidità e tutti i contributi a beneficio di , Per_1 compreso il 100% dell'assegno unico, saranno percepiti e gestiti dal resistente;
- le spese straordinarie necessarie per far fronte alle necessità di saranno Per_1 affrontate dal sig. fino ad un massimo di € 100,00 mensili, sopra tale soglia le CP_1 spese straordinarie saranno suddivise al 50%. Per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
G B Presidente
V M Giudice
E P Giudice relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2458/2021 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CUVA;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. NICOLINI CP_1 C.F._2
ALESSANDRA
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto in Castel Goffredo (MN) il 09/06/2001 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Goffredo (MN), anno 2001, Parte II, Sezione A, Atto n. 16;
- quanto al figlio minore disabile disporre l'affido condiviso Persona_1
e la collocazione dello stesso presso la madre;
posto che l'ambiente abitativo familiare paterno non è adatto alla disabilità del minore che necessita di assistenza h24, tenuto conto che il padre è fuori casa tutto il giorno per lavoro, spesso impegnato anche in lunghe trasferte fuori sede, il nonno paterno convivente è molto anziano e necessita anch'egli di assistenza h24. Per contro, l'ambiente abitativo familiare materno è, senza dubbio, più idoneo per l'accoglienza e la crescita di : da un lato, in ragione del fatto che la Per_1 madre, che ha sempre seguito in via esclusiva il figlio disabile sino a poco tempo fa, risulta certamente genitore più idoneo alla quotidiana assistenza del figlio, dall'altro, Per_1 si ricongiungerebbe così con la sorella ;
una tale soluzione risulterebbe, quindi, Pt_2 maggiormente in linea con la giurisprudenza anche sovranazionale in punto di tutela del diritto di fratellanza;
- conseguentemente alla collocazione del figlio minore disabile presso la madre, disporre che la stessa percepisca e gestisca in via esclusiva la pensione di invalidità, nonché qualsiasi altro assegno o contributo erogato in favore ed a beneficio di ;
Per_1
- quanto alle visite padre-figlio, disporre che il padre, quale genitore non collocatario, possa vedere a weekend alternati ed in ogni caso valuti Codesto Tribunale Per_1
Adito quale la soluzione migliore e maggiormente confacente al migliore interesse del minore con riferimento alle visite paterne, tenuto conto anche degli spostamenti aerei;
vacanze estive, natalizie e pasquali come da prassi, riconoscendo, altresì, ogni più ampia discrezionalità dell'esercizio della responsabilità genitoriale e delle visite così che ogni genitore possa vedere ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con gli Per_1 impegni scolastici di quest'ultimo e previo preavviso e che il figlio possa fare visita e pernottare presso la residenza del genitore non collocatario ogni qualvolta lo desideri previo preavviso;
- quanto alla figlia primogenita maggiorenne non economicamente Persona_2 autosufficiente, disporre che il padre versi alla stessa un contributo di mantenimento quantificato in euro 300,00 mensili mediante bonifico da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, versamento da effettuarsi, anche ai sensi dell'art. 337-septies c.c., direttamente sul conto corrente della stessa;
- disporre che entrambi i genitori contribuiscano per la misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ad entrambi i figli;
in subordine laddove Codesto Illustrissimo Tribunale ritenesse di mantenere il collocamento del figlio minore presso l'abitazione paterna in Castel Persona_1
Goffredo (MN): a) quanto alle visite madre-figlio, disporre che esse avvengano a weekend pagina 2 di 18 alternati di cui uno in Castiglione delle Stiviere (MN) e l'altro in Decimomannu (CA) con onere del padre di provvedere ai trasferimenti. Quanto alle visite madre-figlio da svolgersi in Castiglione delle Stiviere, autorizzare la sig.ra a rimanere nel proprio Parte_1 week-end di spettanza con il figlio presso l'abitazione di Castiglione delle Stiviere, Via Adamello n. 28, abitazione di cui la stessa è comunque comproprietaria e che, da diversi anni, risulta vuota e disabitata, tenuto conto che, come dichiarato anche a questo Giudice, dal stesso, da diversi anni con il figlio vivono in Castel Goffredo. Con onere del CP_1 sig. proprio per il miglior interesse del figlio minore , di far trovare CP_1 Per_1 detta abitazione pulita, igienizzata e ordinata;
b) ovvero, consentire, nella eventualità, che la sig.ra faccia visita al figlio Parte_1 solo una volta al mese stante l'insostenibilità delle spese economiche;
c) vacanze estive, natalizie e pasquali come da prassi ed in ogni caso, con riguardo alle vacanze estive, che il padre possa tenere con sé per 3 settimane anche non Per_1 consecutive, valutando preliminarmente l'interesse del minore ed in seguito gli impegni lavorativi dei genitori;
periodo comunque da comunicare alla sig.ra entro e non Pt_1 oltre il giorno 30 aprile di ogni anno;
con riguardo, invece, alle vacanze natalizie, che il padre possa tenere con sé il figlio per un periodo di 7 giorni in modo tale da trascorrere il
Natale ed il Capodanno di anno in anno alternativamente presso ciascun genitore. Quanto, infine, alle vacanze pasquali, che il padre possa tenere con sé il figlio per un periodo di 3 giorni in modo che egli trascorra la Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternativamente presso ciascun genitore di anno in anno;
d) che il figlio minore trascorra la festa della mamma con la mamma e la festa Per_1 del papà con il papà;
e) che ciascun genitore possa tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno;
riconoscersi in ogni caso ogni più ampia discrezionalità nel concreto esercizio della responsabilità genitoriale di ciascun genitore e nell'esercizio di visita paterno, cosicché ogni genitore possa vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze anche scolastiche di quest'ultimo e previo preavviso, ed il padre, quale genitore non collocatario, possa fare visita al minore tenendo conto in via preliminare e prioritaria delle esigenze e degli interessi del minore, nonché delle stesse esigenze lavorative di entrambi i genitori.
f) disporre, in via perentoria, che il sig. , in quanto genitore collocatario del CP_1 figlio minore, esibisca un rendiconto mensile/periodico circa le modalità di utilizzo della pensione di invalidità erogata in favore del figlio disabile, che in ogni caso tali somme rimangano sul conto corrente intestato ad aperto all'uopo dai genitori e che il Per_1 padre non trasferisca dette somme sul proprio conto corrente mediante giroconti;
g) autorizzare la sig.ra a poter ri-ottenere la delega consultiva e gestoria Parte_1 del conto corrente intestato ad ove viene versata la pensione di invalidità dello Per_1 stesso, consultazione e gestione che allo stato attuale le sono impedite dallo stesso Istituto bancario alla stregua di una decisione autonoma e arbitraria dell'Istituto bancario,
pagina 3 di 18 essendo pur sempre madre esercente la responsabilità genitoriale, tutore nonché tenuta all'assolvimento delle spese straordinarie per la propria quota;
in ogni caso
- Prescrivere al sig. ovvero ammonirlo ai sensi del 709-ter C.p.c., affinché CP_1 mantenga comportamenti maggiormente rispettosi del diritto-dovere alla bigenitorialità e delle cure e della tutela del figlio gravemente disabile collocato presso di sé. Per_1
- Alla stregua, disporre che lo stesso compensi alla sig.ra i costi dalla Parte_1 stessa sostenuti per tutti i pernotti presso il B&B “ ” ove la stessa è Organizzazione_1 stata costretta a soggiornare nei weekend di propria spettanza con il figlio a fronte dell'impedimento illegittimo ed arbitrario del sig. di accedere all'abitazione anche CP_1 di proprietà della sig.ra e dallo stesso non abitata;
condotta che sopra a tutte bene Pt_1 manifesta la macroscopica inidoneità genitoriale del padre, il quale, peraltro, con tali comportamenti ha messo a repentaglio la salute psico-fisica dello stesso figlio disabile costretto a recarsi in B&B anziché rimanere presso la propria abitazione. Con riserva di quantificare e documentare i relativi costi sostenuti.
- Compensare le spese di lite relative al procedimento di reclamo R.g. n. 416/2023 tenuto conto delle plurime violazioni da parte del sig. del diritto-dovere alla CP_1 bigenitorialità.
- Ammonire il sig. ai sensi dell'art. 709-ter C.p.c., per non avere versato il CP_1 contributo di mantenimento alla figlia per il mese di agosto 2023, disponendo Pt_2 contestualmente il versamento dello stesso in via immediata.
- Ciascun genitore si autorizza, sin da ora, al rilascio/rinnovo dei documenti di identità e passaporto da parte delle competenti Autorità anche per quanto riguarda il figlio minore
. Per_1
Spese di lite compensate.”
Per parte resistente: A - disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente con il padre;
- assegnarsi la casa di Castiglione delle Stiviere, via Adamello n. 28, a con CP_1 il quale è prevalentemente collocato il figlio minore;
- disporsi che la madre possa stare con i weekend alterni dal venerdì dalle ore Per_1
18,00 al lunedì mattina accompagnandolo a scuola ovvero a casa ove vive con il padre, salvo diversi accordi tra le parti almeno 72 ore nel rispetto degli impegni del minore e di lavoro dei genitori;
- quanto alle vacanze Natalizie, trascorrerà una settimana con ciascun Per_1 genitore, alternando la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e quella dal 30 dicembre al 6 gennaio;
pagina 4 di 18 - durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà una settimana con ciascun Per_1 genitore, alternandosi di anno in anno l'uno e con l'altro;
- durante le vacanze estive trascorrerà con la madre tre settimane anche non Per_1 consecutive, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio e in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre;
- i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento ove si recheranno con il figlio;
- disporre che, quando è con un genitore, l'altro possa videochiamare il figlio Per_1 ogni giorno nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e 19, salvo diversi accordi;
- porre integralmente a carico del resistente le spese per il mantenimento ordinario di
, oltre alle spese straordinarie fino alla somma di Euro 100,00 mensili;
Per_1
- disporre che il resistente corrisponda per il mantenimento ordinario della figlia Pt_2 un assegno mensile di Euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT decorrenza dall'anno successivo all'emananda sentenza;
- disporre che la pensione di invalidità e tutti i contributi a beneficio di , Per_1 compreso il 100% dell'assegno unico, saranno percepiti e gestiti dal resistente;
- le spese straordinarie necessarie per far fronte alle necessità di saranno Per_1 affrontate dal sig. fino ad un massimo di € 100,00 mensili, sopra tale soglia le CP_1 spese straordinarie saranno suddivise al 50%. Per
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