Trib. Milano, sentenza 16/05/2024, n. 2483
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Testo completo
N. R.G. 11475/2023
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 16/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 11475/2023 promossa da:
DO D'RO rappresentato e difeso dall'Avv. ELENA
MAURO
ricorrente CONTRO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore
convenuta contumace
E CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio
Tramontano
convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con il ricorso introduttivo l' avv. Leopoldo D'Alessandro ha impugnato
l' intimazione di pagamento n. 0071 2023 90283731 06/000 notificata il
08.11.2023 avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
07120130033291172000 contenente crediti di competenza della Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in particolare a titolo di sanzione per inottemperanza all'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale ex L. 141/92 per gli anni
2006/2009, per l'importo di € 1.139,10, di cui € 546,47 per il 2006 ed €
586,75 per il 2009.
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni:
“Accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione della pretesa contributiva e, conseguentemente, la nullità e l'illegittimità insanabili di essa, sulla base degli esposti motivi;
2. Per l'effetto, annullare l'impugnata intimazione di pagamento;
3. Condannare, per effetto dell'annullamento, i resistenti al risarcimento dei danni in via d'equità, in favore del contribuente, ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per pretesa temeraria;
4. Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario”.
Ha sostenuto in via preliminare la prescrizione quinquennale della sanzione dichiarativa ex art. 9 legge 141/92, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17258 del 2018.
Ha poi sostenuto la nullita' dell'intimazione di pagamento per nullità della cartella prodromica, per omesso previo invio della contestazione di addebito, la nullita' della pretesa per omessa e/o irregolare notifica della cartella esattoriale n. 07120130033291172000 e ha chiesto la condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
2
2. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è rimasta contumace, mentre ha resistito Agenzia delle Entrate riscossione, che ha negato in primo luogo la maturazione di alcun termine prescrizionale.
Ha riferito di avere provveduto regolarmente alla notifica della cartella di pagamento n. 07120130033291172000 in data 15.3.2013. Ha rilevato poi che l'attività di notifica degli atti impositivi è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9 L. n.73/2021. Per i carichi, afferenti ad entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento sono stati poi prorogati di 12 mesi. Di conseguenza, tali termini sono stati posticipati al 31 dicembre 2022 (art. 68, comma 4-bis, lett. b), del DL n.
18/2020
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 16/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 11475/2023 promossa da:
DO D'RO rappresentato e difeso dall'Avv. ELENA
MAURO
ricorrente CONTRO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore
convenuta contumace
E CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio
Tramontano
convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con il ricorso introduttivo l' avv. Leopoldo D'Alessandro ha impugnato
l' intimazione di pagamento n. 0071 2023 90283731 06/000 notificata il
08.11.2023 avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
07120130033291172000 contenente crediti di competenza della Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in particolare a titolo di sanzione per inottemperanza all'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale ex L. 141/92 per gli anni
2006/2009, per l'importo di € 1.139,10, di cui € 546,47 per il 2006 ed €
586,75 per il 2009.
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni:
“Accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione della pretesa contributiva e, conseguentemente, la nullità e l'illegittimità insanabili di essa, sulla base degli esposti motivi;
2. Per l'effetto, annullare l'impugnata intimazione di pagamento;
3. Condannare, per effetto dell'annullamento, i resistenti al risarcimento dei danni in via d'equità, in favore del contribuente, ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per pretesa temeraria;
4. Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario”.
Ha sostenuto in via preliminare la prescrizione quinquennale della sanzione dichiarativa ex art. 9 legge 141/92, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17258 del 2018.
Ha poi sostenuto la nullita' dell'intimazione di pagamento per nullità della cartella prodromica, per omesso previo invio della contestazione di addebito, la nullita' della pretesa per omessa e/o irregolare notifica della cartella esattoriale n. 07120130033291172000 e ha chiesto la condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
2
2. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è rimasta contumace, mentre ha resistito Agenzia delle Entrate riscossione, che ha negato in primo luogo la maturazione di alcun termine prescrizionale.
Ha riferito di avere provveduto regolarmente alla notifica della cartella di pagamento n. 07120130033291172000 in data 15.3.2013. Ha rilevato poi che l'attività di notifica degli atti impositivi è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9 L. n.73/2021. Per i carichi, afferenti ad entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento sono stati poi prorogati di 12 mesi. Di conseguenza, tali termini sono stati posticipati al 31 dicembre 2022 (art. 68, comma 4-bis, lett. b), del DL n.
18/2020
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