Trib. Milano, sentenza 01/02/2024, n. 1222

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 01/02/2024, n. 1222
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1222
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 23875/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. P M G Presidente dott. V B Giudice dott. S N Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23875/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO Parte_1 C.F._1 con studio in VIA DANTE 35 27020 TROMELLO
ATTORE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (C.F.
) P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata Parte_1 sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;

ordinare all' del Comune di Milano di rettificare il suo atto di nascita (atto n. 442, parte II, Org_1
Serie B, volume R02, anno 2005) facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ” e Per_1 non altrimenti


pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, Parte_1
, nata a Milano il 19.2.2005, ha rappresentato:
[...]
- di aver mostrato sin dall'infanzia una chiara identità psicosessuale maschile, nonostante possieda gli attributi del sesso femminile e sia stata denunciata all'anagrafe come appartenente al sesso femminile;

- di non essere sposata e di non avere figli;

- di essersi rivolta nel mese di luglio 2019 al prof. psicoterapeuta, sessuologo clinico ed Persona_2 esperto in tematiche di identità di genere;

- di avere ricevuto, all'esito dei colloqui e dopo la sottoposizione ai test di inquadramento ed ai questionari, da tale medico la diagnosi di disforia di genere;

- di avere intrapreso, quindi, un percorso di transizione, sottoponendosi, a partire da febbraio 2021, alla terapia ormonale sostitutiva con la dott.ssa endocrinologa presso l' Persona_3 [...]
di Milano;
Org_2
- di essere intenzionata a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da donna a uomo e quindi ad adeguare i propri caratteri sessuali esteriori all'identità maschile per sentirsi pienamente realizzata dal punto di vista sia fisico, sia psicologico.
Parte attrice ha quindi chiesto di essere autorizzata al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili ed ha formulato domanda diretta ad ottenere la domanda di rettifica nell'attribuzione del sesso.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“Già da piccolino ho sempre avuto un sentimento di non trovarmi bene con me stesso;
giocavo con i maschietti, chiedevo ai miei genitori di andare a comprare vestiti nel reparto dei maschi. In terza media avevo visto su internet un ragazzo che raccontava la storia della sua vita e che aveva affrontato il percorso di transizione. Ho iniziato a ritrovarmi nella storia di questo ragazzo. All'inizio ho cambiato nome solo su internet. Poi se ne sono accorti i miei genitori e una sera a tavola abbiamo affrontato tutti insieme il discorso. Mia madre si è quindi attivata per la ricerca di centri specializzati e di gruppi dove affrontare queste tematiche. Ho iniziato a frequentare un gruppo a cui partecipavano persone di tutte le età, dai 15 ai 35 anni, che affrontavano il percorso di transizione. Lì mi hanno indirizzato al dott. e con lui ho iniziato il percorso psicologico, Per_2 quando avevo 15 anni. Per un anno ho fatto i colloqui mensili con A 16 anni ho iniziato la terapia Per_2 ormonale, perché prima non si poteva e già il dott. qualche mese prima del compimento dei 16 anni, mi Per_2 aveva chiesto se volevo iniziare la terapia ormonale e mi aveva indirizzato dalla dott.ssa La terapia Per_3 ormonale è stata all'inizio difficile perché avevo spesso sbalzi d'umore;
dopo i primi 6 mesi è andato tutto liscio, ho iniziato a vedere i primi progressi, come la crescita dei peli. Sono soddisfatto al 100% dei risultati ottenuti. Non ho mai avuto ripensamenti;
sono sempre stato sicuro della scelta che ho fatto. La mia famiglia prima di iniziare mi ha fatto ragionare bene per timore che potessi pentirmi, ma io non ho avuto alcun dubbio.

Sono consapevole del fatto che è una scelta irreversibile ma è quello che voglio. Ho scelto il nome , anche Per_1
pagina 2 di 5 se il primo nome cui avevo pensato era . Poi parlando con mia madre, lei mi aveva detto che se fossi Per_4 stato maschio mi avrebbe chiamato o .Abbiamo quindi trovato un compromesso perché io Per_5 Per_1 desideravo un nome più originale ed abbiamo scelto insieme il nome . Vorrei nel futuro fare tutti gli Per_1 interventi necessari per l'adeguamento degli organi sessuali”
Ritiene il Collegio che la domanda di volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare Parte_1
l'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili meriti accoglimento.
, nata a Milano il 19.2.2005, è nubile, come risulta dal certificato di stato di famiglia, Parte_1 residenza e stato libero (doc. 2).
Dalla relazione del dott. che ha sottoposto l'attrice a esame medico psicologico, emerge che: Per_2
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;

- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psicologici non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico, ma soltanto la presenza di un malessere psicologico correlato alla condizione di incongruenza tra sesso biologico e genere di appartenenza;

- all'esito del percorso psicoterapeutico è risultata confermata la diagnosi di disforia di genere e la consapevolezza delle implicazioni del percorso intrapreso;

- durante tutto il periodo di somministrazione della terapia ormonale la parte si è mostrata soddisfatta dei risultati raggiunti, consapevole dell'irreversibilità del percorso e desiderosa di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto;

- l'esecuzione degli interventi di riconversione chirurgica del sesso, oltre al riconoscimento del genere maschile, è ritenuta suscettibile di comportare un giovamento alla salute psicologica della parte ed un miglioramento della sua qualità della vita.
Tali risultanze risultano confermate dalla relazione della dott.ssa che ha seguito la paziente durante Per_3 la terapia ormonale.
Tutti i citati sanitari hanno ribadito la diagnosi di disforia di genere, evidenziato i buoni risultati raggiunti da
nel corso del percorso di transizione e nella somministrazione della terapia ormonale, la Parte_1 piena consapevolezza della paziente in ordine all'irreversibilità del percorso, nonché l'esistenza del desiderio di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo della scelta.
Ne deriva che l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da Parte_1 risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
pagina 3 di 5
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione
(sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di Parte_1
di cambiare genere e sesso da femmina a maschio.
[...]
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attrice, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice al prenome “ ” va sostituito il prenome . Pt_1 Per_1
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
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