Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 278 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A

NI RC, nato il [...] a [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv.
Jacopo Baldi del foro di Roma, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

RICORRENTE
E

I.N.P.S - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede Inps di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;

CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi
1
dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, che tuttavia non è stata accolta.
Ritenuto ingiusto il provvedimento dell'INPS di rigetto della domanda, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l'Inps, contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario.
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico
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