Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 520

TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 520
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 520
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1359/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI
…………………………. D'OPERA, pendente TRA GE RO (COD FISC. [...]), in proprio e nella qualità dell'omonima impresa individuale (Partita IVA: 00884920653), con sede in cava De' Tirreni alla via Tommaso di Savoia n. 8, rappr.ta e difesa. per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Dario D'Alessio, unitamente al quale elett.te domicilia in Nocera Inferiore alla via Nicotera n. 51 presso lo studio D'Alessio & Partners avvocati srl
APPELLANTE E SANTORIELLO MI, nato a [...] il [...] (codice fiscale [...]), residente in [...], elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Giacinto Carucci n. 1/5, presso e nello studio dell'avv. Saverio Di Iorio (codice fiscale [...]), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione del 7 agosto 2017
APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 9/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, CO SA proponeva appello avverso la sentenza n. 123/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cava De'Tirreni, nel giudizio promosso da EL IM

contro

CO SA, RG 3628/201, pubblicata in data 10/01/2020 e notificata il 12/02/2020 con la quale veniva accolta la domanda proposta da EL IM e veniva affermato in dispositivo “1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e condanna la convenuta CO SA quale titolare di omonima impresa individuale al pagamento in favore dell'attore EL IM dell'importo di € 1000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.2) condanna la convenuta CO SA al
N.R.G. 1359/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1

pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 450,00 di cui € 120,00 per spese ed
€ 330,0 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, IVA e CPA 3) compensa interamente tra le parti le spese di CTU già liquidate in favore del perito AN IN in complessivi € 350,00 oltre accessori con diritto di rivalsa per la parte che ne abbia anticipato le spese oltre la metà. Parte appellante eccepiva la proponibilità dell'appello, dal momento che, per individuare se una sentenza del Giudice di pace emessa secondo equità debba sottostare ai limiti di cui all'art. 339, co. 3°, Cpc, occorre far riferimento esclusivamente al valore oggettivo della controversia e non al contenuto della decisione. Ha eccepito altresì la violazione e falsa applicazione dell'art 2226 cc ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l'obbligo di costituzione in mora, da parte dell'odierno convenuto, avvenuta a mezzo pec prima ed a mezzo raccomandata poi, fosse stato adempiuto nei rispetto dei termini. Evidenziava che, per la natura dei danni lamentati ed il rapporto contrattuale dedotto occorreva fare riferimento alla disciplina di cui all'art 2222 cc il quale disciplina il contratto d'opera e non già quella di cui all'art 1665 cc. e, quanto all'atto di costituzione in mora a mezzo pec del 12/05/2017 e quello successivo a mezzo racc a/r del 16/06/2017, gli stessi erano pervenuti oltre il termine previsto dall'art 2226 cc, secondo cui il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità ed i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro l'anno. Nel caso che di specie, il capo era stato ritirato verso la fine di aprile, come confermato dai testi escussi, ed i vizi erano stati
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