Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 8012

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 8012
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 8012
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 22353/2023 R.G., alla quale è stata riunita quella n. 22354/2023 R.G
posto che con decreto del 23.9.2023 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 21.11.2024;

lette le “note scritte” depositate dalle parti ricorrente entro tale termine;

pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
- , nato il [...] a [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
- , nata il [...] a [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Piero Ferrara

- ricorrenti -

CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Massimiliano De Masi e Domenica Coppola - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati in data 29.11.2023 i ricorrenti, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta in qualità di Operatori Socio Sanitari sulla base di turni - l' Pt_1 dal 26.9.2000 e la dall'8.2.2022, con inquadramento nel livello BS dall'aprile 2019, Parte_2 nel livello BS1 da maggio 2019 all'ottobre 2022 e nel livello BS2 dal novembre 2022 - lamentano che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ciascun ricorso, non hanno percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29 del CCNL 2016-2018.
Hanno pertanto concluso per la condanna della al pagamento in favore Controparte_1 degli stessi gli importi indicati in ciascun ricorso, oltre interessi, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Cont In entrambi i giudizi si è costituita tempestivamente in giudizio la che, CP_1 contestando il fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
1


***
La domanda è fondata.
Pacifico che i ricorrenti lavorano alle dipendenze della convenuta come “turnisti”, in punto di diritto le parti non convengono in merito all'interpretazione da dare all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del
CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria.
In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;

5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);

5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto
a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";

5.2. in questo contesto si è inserita
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